IL FISCO NON DECIDE COME SI PAGA. NO ALLA CONTESTUALITà€ TRA SCONTRINI FISCALI E BANCOMAT (ItaliaOggi)

mercoledì 10 aprile 2013

 
ItaliaOggi – 10 aprile 2013

IL FISCO NON DECIDE COME SI PAGA


Trenta Sentenze della CTR L'Aquila: no alla contestualità  tra scontrini fiscali e bancomat

di Luca Bozza

Sono infondate le deduzioni tratte dalla Guardia di finanza che prevedano la necessaria contestualità  tra gli importi rilevati dagli scontrini fiscali e gli incassi registrati dai sistemi pos (bancomat). L'unico e concreto momento in cui deve essere verificata la mancata emissione degli scontrini fiscali, e quindi irrogata l'eventuale sanzione, non può che essere contestata all'uscita del cliente dai locali commerciali. Inoltre, va riconosciuta la possibilità  di differenziare il momento della vendita con quello della riscossione, lasciando così al commerciante la facoltà  di concedere ai propri clienti una delle tipiche forme di credito al consumo, la dilazione di pagamento, senza per questo vedersi sanzionato.
La Ctr di L'Aquila si è recentemente espressa sulle modalità  di accertamento che hanno utilizzato Guardia di finanza e Agenzia delle entrate in merito al controllo effettuato sull'emissione degli scontrini presso attività  commerciali.
Come riportato dalle decisioni della Ctr: «Ã Ë† quindi evidente che il solo elemento costituito dalla mancata corrispondenza tra le risultanze del pos e gli scontrini fiscali non è significativo della mancata emissione degli scontrini stessi». Pertanto, viene confermata la prassi commerciale, per i clienti conosciuti dall'esercente, di non far pagare l'intera somma dovuta al momento dell'acquisto del capo, pur ricevendo lo scontrino fiscale per l'intero importo del prezzo.
àˆ stata la sez. IX della Ctr di L'Aquila sez. staccata di Pescara che ha depositato, lo scorso 27 marzo, ben 30 sentenze (n. 188/09/13 e seguenti) che fanno seguito alle 23 sentenze, già  depositate, dalla sez. X con le quali sono stati rigettati tutti gli appelli proposti dall'Agenzia delle entrate in merito agli atti di contestazione, emessi nei confronti di un'attività  di commercio di abbigliamento uomo-donna, relativamente ai riscontri dei pagamenti avvenuti con sistema pos (ricevute bancomat/carta di credito) con le ricevute e gli scontrini fiscali.
La vicenda parte da un contenzioso nato a causa di ben 187 Pvc emessi dalla Gdf, tutti poi divenuti atti di contestazione da parte dell'Agenzia delle entrate, a seguito di un accesso presso un negozio di abiti di moda uomo-donna. Il controllo eseguito da parte dei militari era stato quello di comparare gli importi, le date e gli orari degli scontrini fiscali emessi con quelli dei pos nel corso dei tre mesi precedenti la data di ispezione.
Ogni atto di contestazione irrogava la sanzione pecuniaria per mancata emissione di scontrino fiscale, ai sensi dell'art. 6 comma III e IV del dlgs 471 del 97, di importo minimo pari ad euro 516.
A queste si aggiungeva l'irrogazione, da parte della Direzione regionale, della sanzione accessoria consistente nella sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività  da tre giorni a un mese (da uno a sei mesi per importi superiori a 50 mila euro).
Il contribuente, immediatamente, provvedeva a presentare istanza di sospensione per la sanzione accessoria alla Ctp di L'Aquila, e ricorreva per i 187 atti alla Ctp di Chieti.
Le Commissioni provinciali, ritenute motivate le doglianze del ricorrente, accoglievano i ricorsi condannando l'amministrazione finanziaria al pagamento delle spese di giudizio.
Successivamente, l'ufficio, riteneva di dover proporre appello a 53 delle sentenze emesse.
Le decisioni della Ctr, rigettando tutti gli appelli proposti dall'Ae, hanno confermato quanto deciso già  dalle Commissioni di prime cure.

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