APPUNTATO DELLA GUARDIA DI FINANZA DI TARANTO VIENE TRASFERITO D'AUTORITA' A BARI PER INCOMPATIBILITA' AMBIENTALE: IL GIUDICE ANNULLA PER CARENZA DI MOTIVAZIONE (Tar Lecce)

martedì 23 aprile 2013

APPUNTATO DELLA GUARDIA DI FINANZA DI TARANTO VIENE TRASFERITO D'AUTORITA' A BARI PER INCOMPATIBILITA' AMBIENTALE: IL GIUDICE ANNULLA PER CARENZA DI MOTIVAZIONE (Tar Lecce)


 


 

N. 00818/2013 REG.PROV.COLL.

N. 01381/2012 REG.RIC.


 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1381 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
************, rappresentato e difeso dall'avv. ************

 

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comando Regionale della Guardia di Finanza di Bari, Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bari e Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Taranto, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Lecce, via Rubichi; 

per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia

- del radiomessaggio del 30 luglio 2012 prot. n. 40035 con cui il Comandante regionale della Guardia di Finanza ha disposto, con decorrenza 30 luglio 2012 e con effetto immediato, il trasferimento d’autorità  del ricorrente per esigenze di servizio;

- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, tra cui, ove occorra, il messaggio del 23 luglio 2012 prot. n. 388661/12, ad oggi non conosciuto;

e per l’annullamento dei seguenti atti impugnati con motivi aggiunti depositati il 6 dicembre 2012:

- rapporto informativo redatto dal Comandante Regionale della Guardia di Finanza di Bari del 27 settembre 2012 prot. n. 0498219;

ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, nonchà©, ove occorra, del messaggio del 23 luglio 2012 n. 388661.


 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Comando Regionale della Guardia di Finanza di Bari, del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bari e del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Taranto;

Vista l’ordinanza cautelare di questa Sezione n. 588/2012;

Vista la richiesta di esecuzione della predetta ordinanza;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 gennaio 2013 la dott.ssa Simona De Mattia e uditi l'avv. ************ per il ricorrente e l'Avvocato dello Stato A. Tarentini per le Amministrazioni resistenti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


 

FATTO e DIRITTO

I. Il ricorrente, Appuntato della Guardia di Finanza in servizio presso il Comando regionale Puglia - sede di Taranto, dove è stato trasferito per motivi familiari dal 16 novembre 2006, ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe con cui l’Amministrazione finanziaria ha disposto il suo trasferimento d’autorità  presso il Gruppo della Guardia di Finanza di Bari, deducendone l’illegittimità  per violazione dell’art. 33 della legge n. 104/1992 e della circolare del Comando generale della Guardia di Finanza n. 379389/09 dell’11 novembre 2009, carenza istruttoria, difetto di motivazione, contraddittorietà  ed illogicità .

In particolare, sostiene il ricorrente che, avendo egli ottenuto il trasferimento presso la sede di Taranto per “situazioni straordinarie” (cfr. capitolo VI, paragrafo 1, della circolare del Comando generale della Guardia di Finanza n. 379389/09 dell’11 novembre 2009), data la necessità  di prestare assistenza al suocero gravemente ammalato, in assenza di altri familiari in grado di fornirla, il provvedimento odiernamente gravato avrebbe richiesto una maggiore ponderazione degli interessi pubblici e privati coinvolti, nonchè una rinnovata istruttoria sulla situazione familiare dell’interessato ed una motivazione esaustiva sulle ragioni che hanno indotto l’Amministrazione ad adottarlo. Sostiene ancora l’interessato che, essendo egli destinatario dei benefici di cui alla legge n. 104/1992, il trasferimento ad altra sede avrebbe dovuto essere disposto previo suo consenso, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 33, comma 5, della legge innanzi citata.

Il ricorrente si duole, altresì, della carenza motivazionale dell’atto impugnato sotto un ulteriore profilo, poichà© non sarebbero state precisate le ragioni di servizio a cui si fa cenno nel provvedimento che dispone il trasferimento del militare a Bari, e della violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990, dato che l’atto gravato non sarebbe stato preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento all’interessato.

Con l’atto introduttivo è stata proposta istanza risarcitoria per i danni patrimoniali e morali subiti dal ricorrente e dal proprio nucleo familiare in conseguenza del disposto trasferimento nella nuova sede di servizio.

L’Amministrazione finanziaria, costituitasi in giudizio, ha relazionato in merito alle ragioni che l’hanno indotta a disporre il trasferimento del ricorrente presso la sede di Bari, individuate negli atti intimidatori ricevuti dal ************ tra il luglio e l’agosto del 2012, probabilmente riconducibili al servizio, a cagione dei quali sarebbe emersa una situazione di incompatibilità  ambientale del militare con la sede di Taranto. La scelta di inviare il ************ a Bari, inoltre, sarebbe dipesa da una carenza di organico in quella sede di ben 18 unità , oltre che dal fatto che la distanza chilometrica dal luogo di residenza e la facilità  di collegamento tra questo e la sede di destinazione avrebbero consentito al ricorrente di coniugare le proprie esigenze familiari con quelle di servizio.

Il provvedimento n. 40035 del 30 luglio 2012 è stato sospeso da questa sezione in sede cautelare con ordinanza n. 588/2012 (confermata in appello), sul rilievo che le ragioni poste a base del trasferimento, ancorchè puntualmente esternate dall’Amministrazione nella relazione depositata in giudizio, soprattutto in ordine ai profili di incompatibilità  ambientale dedotti, non sono state esplicitate nell’atto impugnato.

Tuttavia l’Amministrazione finanziaria, in violazione della predetta ordinanza istruttoria, ha adottato gli ordini di servizio del 3 novembre 2012, in base ai quali l’Appuntato ************ avrebbe dovuto prendere servizio presso il Comando della Guardia di Finanza di Bari dal 4 novembre successivo.

Di qui la richiesta di esecuzione del pronunciamento cautelare n. 588/2012 da parte del ricorrente, accolta da questa sezione con ordinanza n. 675/2012, sul rilievo che detto provvedimento cautelare producesse i suoi effetti a prescindere dall’adozione di atti esecutivi, ferma restando la possibilità , per l’Amministrazione, di adottare, nelle more del giudizio, un nuovo provvedimento esaustivamente motivato.

Con motivi aggiunti depositati il 6 dicembre 2012 il ricorrente ha impugnato il rapporto informativo redatto dal Comandante Regionale della Guardia di Finanza di Bari del 27 settembre 2012 prot. n. 0498219 e gli atti connessi, contestandone la legittimità  sotto distinti profili. In primo luogo, a dire del ricorrente, con esso l’Amministrazione non avrebbe fatto altro che integrare la motivazione in un momento successivo all’adozione dell’atto, con conseguente violazione dell’obbligo di cui all’art. 3 della legge n. 241/1990; in secondo luogo, la dedotta incompatibilità  ambientale, oltre a contraddire le generiche ragioni di servizio indicate nell’atto impugnato, non sarebbe supportata da un approfondito apprezzamento sui presupposti (non essendo stata accertata la riconducibilità  al servizio degli atti intimidatori ricevuti) e sull’eventualità  di una soluzione alternativa al problema.

Alla pubblica udienza del 17 gennaio 2013, sulle conclusioni delle parti, la causa è stata trattenuta per la decisione.

II. Sono fondate le censure - contenute sia nell’atto introduttivo del giudizio sia nei motivi aggiunti - con cui si deduce la mancanza di un adeguato corredo motivazionale a sostegno dell’impugnato atto di trasferimento.

Il Collegio non ignora il pacifico orientamento giurisprudenziale secondo cui i provvedimenti di trasferimento d’autorità  dei militari, ivi compresi quelli assunti per ragioni di incompatibilità  ambientale, sono qualificabili come ordini, rispetto ai quali l’interesse del militare a prestare servizio in una sede piuttosto che in un’altra assume, di norma, una rilevanza di mero fatto, che non abbisogna di una particolare motivazione nà© di particolari garanzie di partecipazione preventiva, quale è quella di cui all’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (ex plurimis, Consiglio di Stato, sez. IV, 11 dicembre 2012, n. 6337; sez. IV, 14 novembre 2012, n. 5763).

Tuttavia, in alcuni casi certamente particolari - qual è quello in esame -, la tesi suesposta va necessariamente contemperata con il principio generale di cui all’art. 3 della legge n. 241/1990, secondo cui i provvedimenti amministrativi debbono essere motivati.

La stessa Corte Costituzionale, pur avendo più volte sottolineato la peculiarità  dell’ordinamento militare (sentenze n. 113/1997, n. 197/1994, n. 17/1991), ha però anche ribadito che la normativa militare non è avulsa dal sistema generale delle garanzie costituzionali, osservando (sent. n. 278/1987) che sulla base della Costituzione (art. 52, comma 3, Cost.), l’ordinamento militare deve essere ricondotto nell’ambito del generale ordinamento statale «rispettoso e garante dei diritti sostanziali e processuali di tutti i cittadini» (Cons. Stato, sez. IV, 2 agosto 2011, n. 4577). Da ciò deriva, secondo la giurisprudenza amministrativa, che l’ordinamento in parola non è “impermeabile al sindacato del giudice” (Cons. Stato, sez. IV, n. 8010/2010).

Ciò premesso, deve ritenersi, come emerge dagli stessi motivi del trasferimento riferiti dall’Amministrazione (cfr. rapporto informativo della Guardia di Finanza di Bari del 27 settembre 2012), che il provvedimento in esame va inquadrato nella categoria dei trasferimenti d’autorità  per incompatibilità  ambientale e che anche per tale categoria il difetto di motivazione riveste un profilo formale ed uno sostanziale; sul piano sostanziale, l’Amministrazione effettua una valutazione ampiamente discrezionale sulla sussistenza dei presupposti del trasferimento, mentre, sul piano formale, l’obbligo di motivazione viene assolto mediante l’indicazione, anche succinta, delle regioni del trasferimento medesimo - che, nel caso in esame, risiedono nella situazione di “incompatibilità  ambientale” dedotta in giudizio - venendo altrimenti meno elementari esigenze di difesa del dipendente, col rischio di legittimare anche casi di trasferimenti che potrebbero risultare del tutto pretestuosi o arbitrari o destituiti dei necessari presupposti di fatto (in tal senso, Cons. Stato, sez. IV, n. 8018/2010, cit.).

Nella fattispecie, peraltro, non va dimenticato che il ricorrente era già  destinatario della misura del trasferimento per situazioni straordinarie in virtù della quale gli era stata concessa l’assegnazione della sede desiderata, in applicazione di quanto disposto dal Testo Unico sulla mobilità  del personale appartenente ai ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri di cui alla circolare n. 379389/09 dell’11 novembre 2009, nonchà© destinatario dei benefici di cui alla legge n. 104/1992, data la necessità  di prestare assistenza ad un familiare in situazione di handicap; cosicchà© il provvedimento con cui l’Amministrazione ha disposto il trasferimento d’autorità  in altra sede anche per tale motivo avrebbe dovuto esternare le ragioni che hanno indotto l’Amministrazione ad adottarlo. Ciò in quanto l’eventuale pretermissione delle esigenze assistenziali di familiari portatori di handicap, ai sensi della legge n. 104 del 1992, deve essere sorretta, pur in presenza di effettive esigenze di servizio poste a base dell’ordine di trasferimento, da una congrua motivazione che dia conto della preminenza delle predette esigenze di servizio rispetto a quelle dell’ambito familiare dell’interessato.

A tal proposito, va rilevato che la difesa dell’Amministrazione, affidata al rapporto informativo del 27 settembre 2012, fa leva sulla sussistenza di una situazione di incompatibilità  ambientale, ma tale ragione non è stata esternata nel provvedimento racchiuso nel radiomessaggio con cui è comunicato il trasferimento, nel quale si fa solo riferimento a “motivi di necessità  ed urgenza” e ad “esigenze di servizio” senza alcuna ulteriore specificazione.

Di fatto, quindi, l’impugnato provvedimento risulta privo di motivazione e, pertanto, affetto dal denunciato vizio di violazione dell’art. 3 della legge n. 241/90.

Il ricorso, pertanto, deve essere accolto sotto tale profilo.

III. Va, invece, disattesa la domanda risarcitoria, non avendo il ricorrente subito alcun apprezzabile danno dall’esecuzione del provvedimento, la cui efficacia è stata da subito sospesa in via cautelare.

Peraltro, l’annullamento per difetto di motivazione comporta la facoltà  dell’Amministrazione di nuovamente esercitare il potere e quindi di rinnovare ora per allora il trasferimento (esternandone le motivazioni); conseguentemente, non può ritenersi attualmente consolidata quella lesione della sfera soggettiva che costituisce il presupposto dell’azione di risarcimento.

IV. La peculiarità  della questione e la reiezione della domanda risarcitoria giustificano la compensazione tra le parti delle spese processuali.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sui motivi aggiunti li accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.

Respinge la domanda risarcitoria proposta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità  amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2013 

 


Tua email:   Invia a: