FATTURA ELETTRONICA D'OBBLIGO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. NON SI POTRANNO ACCETTARE DOCUMENTI EMESSI O TRASMESSI IN FORMA CARTACEA (Il Sole24Ore )
domenica 05 maggio 2013
Il Sole24Ore - 04 maggio 2013
FATTURA ELETTRONICA D'OBBLIGO PER LA P.A. E I FORNITORI
di Alessandro Mastromatteo
In dirittura d'arrivo il decreto ministeriale attuativo del sistema di fatturazione elettronica verso le pubbliche amministrazioni: si attende, infatti, unicamente la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dopo la firma a cura dei ministri competenti e la trasmissione alla Corte dei Conti per la registrazione.
Siamo quindi alle battute finali di un percorso avviato con la legge 244 del 2007 (Finanziaria 2008) e destinato, nelle intenzioni del legislatore, a costituire il volano per la diffusione della fattura elettronica anche nei rapporti tra imprese. A questo proposito l'agenzia delle Entrate, con la circolare ministeriale n. 12/E pubblicata ieri, nel fornire le prime indicazioni circa le modifiche apportate al decreto 633 del 1972, ha evidenziato le semplificazioni introdotte in fase di emissione della fattura elettronica chiarendo che i requisiti di autenticità  , integrità  e leggibilità  possono essere soddisfatti con modalità  alternative lasciate alla libera scelta del contribuente. Con l'imminente pubblicazione del decreto ministeriale si realizza, inoltre, uno dei fattori individuati nei giorni scorsi sul manifesto per l'Italia Digitale (si veda Il Sole 24 Ore del 22 aprile 2013).
Per le amministrazioni destinatarie vige, infatti, il divieto di accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea e di procedere al pagamento, anche parziale, sino all'invio del documento elettronico. I fornitori delle amministrazioni pubbliche dovranno, invece, gestire il proprio ciclo di fatturazione esclusivamente in modalità  elettronica, non solo nelle fasi di emissione e trasmissione ma anche in quella di conservazione. Sono state a tal fine individuate misure di supporto per le Pmi, che potranno accedere a un portale elettronico, realizzato dal ministero dell'Economia, per utilizzare servizi e strumenti informatici ai fini della generazione di fatture nel formato richiesto dallo Sdi oltre che per la loro conservazione sostitutiva.
Analogamente, l'agenzia per l'Italia Digitale, in collaborazione con Unioncamere, mette a disposizione il supporto per lo sviluppo di strumenti informatici open source. Il perimetro soggettivo delle pubbliche amministrazioni destinatarie di fatture elettroniche ricomprende tutti i soggetti anche autonomi che, a norma dell'articolo 1, comma 2 della legge 196 del 2009, concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale e che sono inseriti nel conto economico consolidato ed individuati entro il 30 settembre di ciascun anno dall'Istat. Anche le amministrazioni locali sono state vincolate al rispetto delle medesime regole applicabili a quelle centrali introducendo così una regolamentazione unitaria a livello nazionale.
La trasmissione delle fatture, anche per il tramite di intermediari, avverrà  attraverso il sistema di interscambio (Sdi), la cui gestione è stata assegnata, con decreto del 7 marzo 2008, all'agenzia delle Entrate che ha individuato in Sogei il soggetto tecnologico deputato alla sua realizzazione.
La decorrenza dell'obbligo di fatturazione elettronica è fissata in 12 mesi dall'entrata in vigore del regolamento per ministeri, agenzie fiscali ed enti nazionali di previdenza e assistenza sociale e in 24 mesi per le altre amministrazioni incluse nell'elenco Istat, ad eccezione delle amministrazioni locali, per le quali la data di decorrenza sarà  determinata con un altro decreto. Tuttavia, entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto il sistema di interscambio sarà  disponibile alle amministrazioni che intendono avvalersene, volontariamente e sulla base di specifici accordi con tutti i propri fornitori.
Come precisato dalla circolare ministeriale 12/E di ieri, è elettronica la fattura emessa e ricevuta in qualunque formato elettronico, previa accettazione del destinatario. La fattura si ha per emessa quando viene messa a disposizione del cessionario o del committente, ad esempio sul sito, sul portale dell'emittente o quando si invia un link di collegamento attraverso un messaggio di posta elettronica.
I punti
01 | LA PROCEDURA
Manca solo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale per l'avvio a regime della fatturazione elettronica obbligatoria verso le pubbliche amministrazioni
02 | IL DIVIETO
Le amministrazioni pubbliche non potranno accettare fatture emesse o trasmesse in forma cartacea e procedere al pagamento, anche parziale, sino all'invio del documento in forma elettronica. Il divieto riguarda tutti i soggetti pubblici anche autonomi inseriti nel conto economico consolidato dello Stato ed individuati entro il 30 settembre di ogni anno nell'elenco pubblicato dall'Istat. Analoghi obblighi sono posti in capo alle amministrazioni statali
03 | GLI OBBLIGHI
I fornitori dovranno emettere, trasmettere conservare elettronicamente le fatture destinate alle amministrazioni pubbliche. La trasmissione delle fatture elettroniche, anche attraverso intermediari, avverrà  attraverso il Sistema di interscambio (Sdi), gestito dall'agenzia delle Entrate per il tramite di Sogei
04 | LE TAPPE
La decorrenza dell'obbligo è fissata in 12 mesi dall'entrata in vigore del decreto per ministeri, agenzie fiscali ed enti nazionali di previdenza e assistenza sociale e in 24 mesi per le altre amministrazioni incluse nell'elenco Istat, ad eccezione delle amministrazioni locali, per le quali la data di decorrenza sarà  determinata con un altro decreto ministeriale
05 | FRONTE PUBBLICO
Gli enti pubblici dovranno adeguare infrastrutture informatiche, sistemi contabili e procedure interne per la ricezione e la contabilizzazione di flussi elettronici di fatturazione