INDENNITA' DI COMPENSAZIONE E STRAORDINARIO FESTIVO: NUOVAMENTE UN GIUDICE RICONOSCE IL DIRITTO ALLA LIQUIDAZIONE DI TUTTE LE ORE PRESTATE E CONDANNA L'AMMINISTRAZIONE ANCHE AL PAGAMENTO DELLE SPESE DI GIUDIZIO (Tar Emilia Romagna)
mercoledì 08 maggio 2013
INDENNITA’ DI COMPENSAZIONE E STRAORDINARIO FESTIVO: NUOVAMENTE UN GIUDICE RICONOSCE IL DIRITTO ALLA LIQUIDAZIONE DI TUTTE LE ORE PRESTATE E CONDANNA L’AMMINISTRAZIONE ANCHE AL PAGAMENTO DELLE SPESE DI GIUDIZIO
N. 00038/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00185/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 185 del 2010, proposto da:
*************, rappresentati e difesi dall'Avv. *************;
*************, rappresentati e difesi dall'Avv. *************;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distr.le dello Stato presso la quale è ex lege domiciliato, in Bologna, via Guido Reni 4;
per l'accertamento
del diritto dei ricorrenti alla corresponsione del compenso spettante a ciascuno per ogni periodo di servizio svolto durante il quinquennio ottobre 2004/ottobre 2009 o, in alternativa, nel maggior periodo ritenuto di giustizia, per ore di straordinario effettuate e non pagate svolte in giornate destinate al riposo, oltre le 36 ore settimanali, secondo gli importi maturati in base alla legge ed ai contratti collettivi succedutisi nel tempo, nonchà © dell’indennità  per lavoro nel giorni di riposo prevista dall’art. 10 comma 3 del CCNL di categoria, recepito con DPR 11 settembre 2007 n. 170, con rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT ed interessi legali sulle somme rivalutate dalla data di maturazione del diritto sino al soddisfo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 gennaio 2013 il dott. Marco Poppi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che i ricorrenti sono tutti Agenti della Polizia Penitenziaria in forza presso Istituti penitenziari di Parma il cui orario di servizio è disciplinato dalla L. n. 395/1990, “Ordinamento del Corpo di Polizia Penitenziaria;
Preso atto, ai sensi dell’art. 11 della richiamata fonte normativa:
che “l'orario di servizio per il personale del Corpo di polizia penitenziaria è stabilito ai sensi dell'articolo 19, comma 14” (comma 1) che, a sua volta per la disciplina di dettaglio rinvia a successivo “Decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sulla base di accordi stipulati tra una delegazione composta dal Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, dal Ministro della giustizia e dal Ministro del tesoro o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative del personale …”;
che i ricorrenti, in quanto appartenenti al Corpo “quando le esigenze lo richiedono, sono tenuti a prestare servizio anche in eccedenza all'orario, con diritto a compenso per lavoro straordinario nelle misure orarie stabilite per il personale della Polizia di Stato” (comma 2);
che i ricorrenti vantano il diritto “ad un giorno di riposo settimanale” (comma 4);
che in caso di mancata fruizione del riposo settimanale per esigenze di servizio hanno “diritto a goderne, entro le due settimane successive, secondo i criteri stabiliti dall'Amministrazione” (comma 5), oltre alla corresponsione di “una indennità  di Euro 5,00 a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliera” (indennità  che dal 1° gennaio 2009 è pari a € 8 ai sensi dell’articolo 15, comma 4, del D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51, mentre a norma del successivo comma 5, il riposo compensativo deve essere goduto nelle 4 settimane);
che a norma dell’art. 15, comma 1, del DPR 16 aprile 2009 , n. 51, di recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare, integrativo del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170,” la durata dell'orario di lavoro e' di 36 ore settimanali”.
Rilevato:
che i ricorrenti, con il presente ricorso, lamentano che l’Amministrazione, in ipotesi di impiego in giornate destinate al riposo settimanale, relativamente al quinquennio ottobre 2004 – ottobre 2009, non abbia loro riconosciuto il diritto alla percezione del compenso spettante per il lavoro straordinario relativamente alle ore prestate in eccedenza alle 36 ore settimanali nà © abbia corrisposto l’indennità  di cui al citato art. 10, comma 3 del DPR n. 170/2007;
Considerato:
che la questione oggetto del presente giudizio à © stata già  affrontata da questo Tribunale a seguito di ricorso proposto da altri appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria in servizio presso Istituti di pena di Parma iscritto al n. 301/2009 Reg. Ric., accolto con sentenza n. 307/2011 precisando che:
non possa “essere considerata attività  lavorativa “ordinaria” quella svolta nel giorno in cui il dipendente viene chiamato a svolgere la propria attività  lavorativa “per inderogabili ragioni di servizio” in eccedenza rispetto alle 36 ore settimanali e nel giorno festivo o in cui avrebbe diritto al riposo compensativo”;
“che la funzione della retribuzione per lavoro straordinario è quella di ricompensare l’attività  lavorativa prestata oltre il normale orario di lavoro, mentre le norme che riguardano il riposo compensativo per la prestazione non dovuta nel giorno destinato al riposo costituiscono una modalità  per consentire al lavoratore, in primo luogo, di ripristinare il proprio equilibrio attraverso il risposo (che deve avvenire entro le due settimane successive) e di risarcire il lavoratore stesso con una sorta di indennizzo, il cui ammontare appare, peraltro, pressochà © simbolico (euro 5,00, innalzato successivamente a euro 8,00)”;
che “spetta ai ricorrenti quanto richiesto con il ricorso introduttivo, sia sotto il profilo del pagamento dello straordinario sia dell’indennizzo di euro 8,00 quando essi prestano la propria attività  lavorativa nel giorno in cui gli spetterebbe il riposo ovvero nel giorno festivo, sia della fruizione del riposo compensativo con le cadenze contrattualmente previste”;
che detta sentenza è stata impugnata dal Ministero della Giustizia e confermata in appello con decisione del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 1342/2012;
che il collegio ritiene di uniformarsi ai principi enunciati nei richiamati precedenti;
Ritenuto:
che, trattandosi di ricorso avente ad oggetto, come evidenziato, questioni già  affrontate da questo Tribunale e definite con sentenze confermate in sede di impugnazione innanzi al Consiglio di Stato, il giudizio possa essere definito con sentenza in forma semplificata ex art. 74 c.p.a.;
che il ricorso debba essere accolto con riconoscimento in capo ai ricorrenti del diritto alla corresponsione del compenso spettante a ciascuno per ore di straordinario effettuate e non pagate svolte oltre alle 36 ore settimanali, in giornate destinate al riposo oltre, relativamente alle medesime giornate, all’indennità  di cui all’art. 10, comma 3, del DPR n. 170/2007;
che debba essere accolta, altresì, la domanda di condanna della resistente Amministrazione disponendo, ex art. 34, comma 4, c.p.a., che sia la stessa ad effettuare i conteggi e a liquidare ai singoli ricorrenti il pagamento delle somme spettanti, rivalutate in base all’indice ISTAT e maggiorate degli interessi legali secondo le modalità  e i criteri di calcolo di cui al D.M. 01.09.1998 n. 352 dalla data di maturazione del diritto sino al soddisfo;
che le spese del giudizio debbano essere poste a carico della resistente Amministrazione nella misura liquidata in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, sezione staccata di Parma, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.
Condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 2.000,00 oltre ad oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità  amministrativa.
Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2013