SACCOMANNI, REVISIONE AGEVOLAZIONI FISCO E' STRADA OBBLIGATA - 730; DA CAF A CONTRIBUENTI COPIA COMPILATA ENTRO 17/6. I DATI AL FISCO ENTRO IL PRIMO LUGLIO - FISCO: SEMPLIFICAZIONI E BONUS AMPIO SU RISTRUTTURAZIONI. ARRIVA CIRCOLARE AG. ENTRATE SU SCONTI
venerdì 10 maggio 2013
SACCOMANNI, REVISIONE AGEVOLAZIONI FISCO E' STRADA OBBLIGATA
(ANSA) - ROMA, 9 MAG - Quella di una revisione delle
agevolazioni fiscali e' una ''strada obbligata'', dice il
ministro dell'Economia, Fabrizio Saccomanni, che - ospite di
Otto e mezzo su La7 - sottolinea che non e' stato fatto negli
ultimi mesi del governo Monti per il ''venir meno del consenso
politico''. Ma va ripreso, aggiunge, ''il lavoro'' fatto nel
precedente governo dal sottosegretario Vieri Ceriani. (ANSA).
FISCO: 730; DA CAF A CONTRIBUENTI COPIA COMPILATA ENTRO 17/6
I DATI AL FISCO ENTRO IL PRIMO LUGLIO
(ANSA) - ROMA, 9 MAG - La copia del 730 elaborata con i
calcoli del prospetto di liquidazione dovra' essere consegnata
dai Caf (o dai professionisti abilitati) ai contribuenti entro
il 17 giugno. I sostituti d'imposta che prestano l'assistenza,
invece, dovranno farlo entro il 14 giugno. Al fisco, invece, le
dichiarazioni dovranno essere spedite da Caf entro il primo
luglio.
E' una delle indicazioni contenuta in una circolare con la
quale l'agenzia delle Entrate ha fornito ai Caf e ai
professionisti abilitato le istruzioni per la dichiarazione
730/2013. Si tratta di una panoramica a 360 gradi su
tempistiche, adempimenti, elaborazioni, modalita' di
trasmissione, conguagli e casi particolari.
La circolare, tra l'altro, fornisce una guida dettagliata a
tutti i datori di lavoro, sia pubblici sia privati che, gia' a
partire dal 2012, ricevono telematicamente i risultati contabili
delle dichiarazioni 730 presentate dai propri dipendenti ai
Centri di assistenza fiscale e ai professionisti abilitati.
Restano esclusi l'Inps e i sostituti gestiti dal Ministero
dell'Economia e delle finanze.
(ANSA).
FISCO: SEMPLIFICAZIONI E BONUS AMPIO SU RISTRUTTURAZIONI
ARRIVA CIRCOLARE AG. ENTRATE SU SCONTI FISCALI IN DICHIARAZIONE
(ANSA) - ROMA, 9 MAG - ''Detrazione ampia per le
ristrutturazioni edilizie'', ricorda l'Agenzia delle Entrate,
che con una circolare diffusa oggi fornisce alcuni chiarimenti
rispondendo a quesiti dei Caf.
''Il contribuente che ha sostenuto, su uno stesso immobile,
spese per un importo pari ad euro 48.000, fino al 25 giugno
2012, e per euro 96.000, dal 26 giugno al 31 dicembre 2012 -
queste le indicazioni principali - puo' portare in detrazione le
spese sostenute dal 26 di giugno in poi fino all'importo di
96.000 euro, fruendo cosi' della detrazione piu' conveniente del
50%. Inoltre, non e' piu' necessaria la dichiarazione di
esecuzione dei lavori per chi ha sostenuto spese di recupero del
patrimonio edilizio superiori a 51.645,69 euro''.
La circolare, n. 13/E, diffusa oggi si sofferma anche sui
casi di separazione legale e di decesso del conduttore che
esegue i lavori, sulle agevolazioni per gli interventi di
riqualificazione energetica degli edifici, sull'applicazione
della cedolare secca, dell'Ivie, sugli interessi per il mutuo,
ed altri punti.
''Per i lavori di riqualificazione energetica eseguiti a
cavallo di due periodi d'imposta (2012 e 2013) e relativi allo
stesso intervento, l'invio all'Enea della documentazione
necessaria per fruire della detrazione fiscale va effettuato nei
90 giorni dalla data di fine lavori, che non deve per forza
avvenire entro il 30 giugno 2013. Lo stesso intervallo di tempo
dalla fine dei lavori, 90 giorni, e' valido anche per i lavori
conclusi nel 2012, con spese sostenute anche nel 2013''.
Quanto agli interessi passivi per mutuo cointestato tra
coniugi ''la spesa vale se indicata sulla fattura. Il coniuge
cointestatario del mutuo per la costruzione dell'abitazione
principale, puo' portare in detrazione la propria quota del 50%
di interessi passivi, pur non essendo intestatario delle fatture
di spesa per la costruzione, se sulle stesse e' indicato che la
spesa e' stata sostenuta al 50% da ciascun coniuge''.
Per quanto concerne la cedolare secca: ''l'opzione e' valida
sino alla fine del contratto anche senza modello 69 - Per i
contratti rientranti nel regime transitorio, in mancanza di
revoca, l'opzione per la cedolare secca espressa nei modelli
730/2012 o Unico 2012 continua ad essere valida sino alla fine
del contratto di locazione, anche se non confermata per le
annualita' successive con il modello 69. Tuttavia, l'opzione per
la cedolare secca nella dichiarazione dei redditi 2012 non
vincola all'applicazione di questo regime sino alla fine del
contratto d'affitto potendo il contribuente scegliere di
applicare il regime ordinario anche per fatti concludenti''.
Sull'Ivie viene precisato che: ''dal 2012 gli immobili
all'estero soggetti all'Ivie non affittati sono esclusi
dall'applicazione dell'Irpef. Il documento di prassi delle
Entrate precisa che per questi immobili non deve quindi essere
compilato il quadro della dichiarazione dei redditi relativo
alla indicazione dei redditi degli immobili situati all'estero.
Resta fermo l'obbligo di compilazione del quadro Rw''. (ANSA).