NESSUNA MOTIVAZIONE PER UN TRASFERIMENTO D'AUTORITA'. MA SE AVVIENE DUE VOLTE IN POCHI MESI E' NECESSARIA UNA INDICAZIONE SUL PERCHE' (Consiglio di Stato)
mercoledì 15 maggio 2013
NESSUNA MOTIVAZIONE PER UN TRASFERIMENTO D'AUTORITA'. MA SE AVVIENE DUE VOLTE IN POCHI MESI E' NECESSARIA UNA INDICAZIONE SUL PERCHE' (Consiglio di Stato)
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 287 del 2013, proposto da:(***********), rappresentato e difeso dagli avv. G-
contro
Ministero della Difesa in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
dell' ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO – Roma - Sezione I Bis n. 03724/2012, resa tra le parti, concernente trasferimento d'autorità .
Visto l'art. 62 cod. proc. amm;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Viste le memorie difensive;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 aprile 2013 il Cons. Giulio Veltri e uditi per le parti gli avvocati Giorgio Carta;
Rilevato che l’amministrazione non ha fornito, nemmeno su richiesta istruttoria avanzata dal collegio, le ragioni organizzative o personali del disposto movimento d’ufficio.
Considerato che, ferma la giurisprudenza in ordine all’insussistenza di un obbligo di motivazione per gli ordini di movimentazione (categoria nella quale è sussumibile il trasferimento d’ufficio), il fumus persecutionis dedotto dall’appellante (duplice trasferimento nel giro di pochi mesi e fuori regione) avrebbe necessitato, quanto meno in giudizio, un indicazione di massima delle esigenze organizzative che hanno ispirato la seconda movimentazione, in guisa da escludere dal campo manifeste ipotesi di sviamento di potere.
Ritenuto sussistente il periculum in mora, avuto in particolare riguardo alla distanza della nuova sede di servizio dal luogo di residenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta),
Accoglie l'appello (Ricorso numero: 287/2013) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado.
Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 aprile 2013