NUOVAMENTE UN GIUDICE SENTENZIA CHE SPETTA LA RELATIVA INDENNITA' PER IL TRASFERIMENTO A SEGUITO DELLA SOPPRESSIONE DEL REPARTO DELLA GUARDIA DI FINANZA (Tar Bolzano)

mercoledì 22 maggio 2013

NUOVAMENTE UN GIUDICE SENTENZIA CHE SPETTA LA RELATIVA INDENNITA’ PER IL TRASFERIMENTO A SEGUITO DELLA SOPPRESSIONE DEL REPARTO  DELLA GUARDIA DI FINANZA (Tar Bolzano)
 
 
N. 00183/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00276/2012 REG.RIC.
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa

sezione autonoma di Bolzano

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 276 del 2012, proposto da:
**********, tutti rappresentati e difesi dall'avv. **********;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comando Generale della Guardia di Finanza, Comando Regionale Trentino Alto Adige della Guardia di Finanza e Comando Provinciale di Bolzano della Guardia di Finanza, in persona del Ministro pt, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Trento, largo Porta Nuova, 9;
Comando Compagnia della Guardia di Finanza di Brunico;

per l'annullamento

1) della nota prot. n. 0119597/12 del 26 settembre 2012, notificata il giorno 2 Ottobre 2012 a **********;

2) della nota prot. n. 0119599/12 del 26 settembre 2012, notificata il giorno 2 Ottobre 2012 a **********;

3) della nota prot. n. 0119601/12 del 26 settembre 2012, notificata il giorno 1 Ottobre 2012 a **********;

4) della nota prot. n. 0119603/12 del 26 settembre 2012, notificata il giorno 1 Ottobre 2012 a **********,

con le quali il Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Trentino Alto Adige della Guardia di Finanza ha rigettato l’istanza dei ricorrenti tendente ad ottenere la corresponsione della “indennità  di trasferimento” di cui alla l. n. 86/2001 e i benefici accessori di cui ai D.P.R. n. 164/2002 – n. 51/2009;

nonchà© per il riconoscimento

del diritto ai benefici in questione, da concedersi in via cautelare d’urgenza già  nel corso del procedimento;

e per la conseguente condanna

dell’Amministrazione al versamento delle somme dovute a tale titolo, maggiorate di interessi e rivalutazione.

 
Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comando Generale della Guardia di Finanza, Comando Regionale Trentino Alto Adige della Guardia di Finanza e Comando Provinciale di Bolzano della Guardia di Finanza;

Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore designato per l'udienza pubblica del giorno 24 aprile 2013: Cons. Lorenza Pantozzi Lerjefors;

Ivi udito, per i ricorrenti, l’avv. **********;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

I ricorrenti, tutti appartenenti al Corpo militare della Guardia di finanza, all’epoca dei fatti in servizio presso la Tenenza di Prato alla Drava (BZ), presentavano, in concomitanza con la soppressione della stessa Tenenza (disposta, per sopravvenute esigenze operative, dal Comando Generale della Guardia di Finanza di Roma, con atto del 30 novembre 2011), domanda di trasferimento, indicando quale sede gradita, la Compagnia di Brunico. Le domande venivano accolte con provvedimento del Comandante Regionale del 12 dicembre 2011 (doc.ti 1, 2, 3 e 4 della resistente).

Con successive distinte domande i ricorrenti chiedevano il riconoscimento del diritto alla corresponsione dell’indennità  di trasferimento prevista dall’art. 1 della legge 29 marzo 2001, n. 86 e dall’art. 37, comma 5, del DPR 16 aprile 2009, n. 51 (doc. 5 della resistente).

Con distinti provvedimenti, tutti datati 26 settembre 2012, l’Amministrazione ha rigettato le domande dei ricorrenti.

A fondamento del ricorso sono stati dedotti i seguenti motivi:

1. “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3, commi 1 e 3, L. 241/90, dell’art. 1 L. 29.3.2001, n. 86, dell’art. 37 DPR 51/2009 e dell’art. 47 DPR 18.6.2002, n. 164. Eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione”;

2. “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3, commi 1 e 3, L. 241/90 e dell’art. 1 L. 29.3.2001, n. 86. Eccesso di potere per contraddizione fra le parti della motivazione. Eccesso di potere per difetto di motivazione”;

3. “Violazione e/o falsa applicazione dell’art.3, commi 1 e 3 L. 241/90, dell’art. 1 L. 29.3.2001, n. 86, dell’art. 37 DPR 51/2009 e dell’art. 47 DPR 18.6.2002, n. 164. Eccesso di potere per travisamento dei fatti”;

4. “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3, commi 1 e 3 L. 241/90, dell’art. 1 L. 29.3.2001, n. 86, dell’art. 37 DPR 51/2009 e dell’art. 47 DPR 18.6.2002, n. 164. Eccesso di potere per disparità  di trattamento”.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, chiedendo il rigetto del ricorso, sostenendo che il trasferimento era avvenuto su domanda degli stessi ricorrenti e che, pertanto, non spettava loro il beneficio richiesto.

Con ordinanza collegiale n. 68/13, depositata il 24 aprile 2013, è stata respinta la domanda cautelare presentata dai ricorrenti.

Alla pubblica udienza del 24 aprile 2013 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

 

DIRITTO

La controversia sub iudice ha come sostanziale oggetto l’accertamento del diritto dei ricorrenti - tutti appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza - a percepire l’indennità  di trasferimento di cui all’art. 1 della legge 29 marzo 2001, n. 86 e all’art. 37 del DPR 16 aprile 2009, n. 51, in conseguenza della nuova assegnazione disposta dall’Amministrazione per effetto della soppressione della Tenenza della Guardia di Finanza di Prato alla Drava (Bolzano), cui erano assegnati.

Il ricorso è fondato.

Affermano i ricorrenti che i trasferimenti in esame, nonostante fossero avvenuti dietro loro formale richiesta, sarebbero da inquadrare tra quelli disposti “d’autorità ”, cioè nel prevalente interesse dell’Amministrazione. I militari, assegnati alla Tenenza di Prato alla Drava, non avrebbero avuto alcun interesse a trasferirsi, ma sarebbero stati costretti a causa della soppressione della stessa Tenenza. I trasferimenti sarebbero avvenuti, quindi, non per loro libera scelta, ma nell’interesse della sola Amministrazione, che li avrebbe sollecitati a presentare domanda di trasferimento a ridosso della soppressione degli uffici (una delle domande di trasferimento, quella del ricorrente **********, sarebbe addirittura successiva alla soppressione della Tenenza). Solo i trasferimenti disposti “d’autorità ” danno luogo alla corresponsione dell’indennità  di trasferimento e, quindi, i ricorrenti si troverebbero in una posizione di disparità  di trattamento rispetto a quei militari ai quali, in casi simili, l’Amministrazione non avrebbe sollecitato la richiesta di un trasferimento spontaneo. Inoltre, la motivazione posta alla base dei provvedimenti di diniego sarebbe insufficiente e contraddittoria.

Le censure meritano accoglimento.

L'art. 1, comma 1, della legge 29 marzo 2001, n. 86 (nel testo vigente al momento dell’adozione degli atti impugnati) così stabilisce: “Al personale volontario coniugato e al personale in servizio permanente delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, agli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale di cui alla legge 19 maggio 1986, n. 224, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, al personale appartenente alla carriera prefettizia, trasferiti d'autorità  ad altra sede di servizio sita in un Comune diverso da quello di provenienza, compete una indennità  mensile pari a trenta diarie di missione in misura intera per i primi dodici mesi di permanenza ed in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi”.

L’art. 37 del D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51, avente ad oggetto il recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare integrativo del D.P.R. 11 settembre 2007, n. 170, relativo al quadriennio normativo 2006 – 2009 e al biennio economico 2006 – 2007, disciplina, invece, il trattamento economico dovuto in caso di trasferimento.

Secondo un consolidato e condiviso orientamento della giurisprudenza (il Collegio è consapevole che l’orientamento giurisprudenziale sul tema specifico non è uniforme), la distinzione fra i trasferimenti d'autorità  o d'ufficio e quelli a domanda è da individuare nella diversa rilevanza che in essi assumono i contrapposti interessi in gioco, ovverosia quello dell'amministrazione al regolare ed ordinato funzionamento degli uffici pubblici e quello dei dipendenti al soddisfacimento delle proprie esigenze personali e familiari. Mentre i trasferimenti d'ufficio perseguono, infatti, in via immediata ed esclusiva l'interesse specifico dell'amministrazione alla funzionalità  dell'ufficio, al quale è completamente subordinata la posizione dei pubblici dipendenti (le cui aspirazioni possono essere tenute in considerazione eventualmente nei limiti delle preferenze da essi espresse circa la sede di servizio), nei trasferimenti a domanda risulta prevalente il perseguimento del soddisfacimento delle necessità  personali e familiari dei dipendenti, rispetto alle quali l'interesse pubblico funziona esclusivamente come limite esterno di compatibilità , dovendo in ogni caso essere sempre assicurato il rispetto dei principi di cui all'art. 97 della Costituzione. Nell’ambito di tale orientamento è stato, in particolare, affermato che non è sufficiente la mera presentazione di una domanda del pubblico dipendente affinchà© l'assegnazione ad una nuova sede di servizio possa essere sicuramente qualificata come trasferimento a domanda, dovendo indagarsi su quale interesse sia stato perseguito immediatamente e prioritariamente (cfr., in tal senso, ex multis, Consiglio di Stato, Sez. IV, 7 giugno 2012, n. 3383, 7 febbraio 2011, n. 814, 24 dicembre 2008, n. 6549 e 12 maggio 2006, n. 2670; C.G.A., s.g., 27 marzo 2012, TRGA Bolzano, 13 maggio 2004, n. 262, TAR Sicilia Palermo, Sez. I, 5 novembre 2012, n. 2209, TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, 18 dicembre 2012, n. 3115; T.A.R. Lazio Roma, II, 2 marzo 2010, n. 3267; in senso contrario, cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 28 giugno 2012, n. 3835, 27 ottobre 2011, n. 5767 e 23 ottobre 2008, n. 5212).

Nel caso di specie, come esposto in fatto, i ricorrenti hanno presentato domanda di trasferimento su sollecitazione della stessa Amministrazione, in vista della soppressione della Tenenza di Prato alla Drava, a seguito della riorganizzazione dei reparti dipendenti dal Comando regionale Trentino Alto Adige.

Ad avviso del Collegio la proposizione di tale domanda non preclude il riconoscimento dei benefici conseguenti al trasferimento d’ufficio, in quanto esso non è avvenuto per libera scelta, ma su sollecitazione dell’Amministrazione, al fine di contemperare l'interesse pubblico con gli interessi personali e familiari dei dipendenti, senza che ciò abbia comportato il mutamento della natura sostanziale del trasferimento disposto “d’autorità ” e del tipo di interesse (prevalentemente pubblico) ad esso sotteso.

In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso va accolto e, per l’effetto, vanno annullati i provvedimenti impugnati e riconosciuto ai ricorrenti il diritto alla corresponsione delle somme di cui all’art. 1 della legge 29 marzo 2001, n. 86 e all’art. 37 del DPR 16 aprile 2009, n. 51, con decorrenza dalla data di effettivo trasferimento.

Su tali somme, ai sensi dell’art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e dell’art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è dovuto solo il maggiore importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, senza cumulo delle due voci, da computarsi secondo i criteri stabiliti dalle Adunanze Plenarie del Consiglio di Stato 15 giugno 1988, n. 3, 13 ottobre 2011, n. 18 e 5 giugno 2012, n. 18.

Sussistono giusti motivi, tenuto conto della giurisprudenza non univoca sul tema trattato, per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti, ad eccezione di quelle relative al contributo unificato, che vanno rimborsate ai ricorrenti.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, Sezione autonoma di Bolzano, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati e condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle somme di denaro nei termini di cui in motivazione.

Spese compensate, ad eccezione del contributo unificato, che va rimborsato ai ricorrenti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità  amministrativa.

Così deciso in Bolzano nella camera di consiglio del giorno 24 aprile 2013…

 

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