IL SENATORE CASSON (PD) RIPROVA AD ABOLIRE I TRIBUNALI MILITARI E PRESENTA ANCHE IN QUESTA LEGISLATURA IL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE PER SOPPRIMERE LA GIUSTIZIA MILITARE.
giovedì 20 giugno 2013
IL SENATORE CASSON (PD) RIPROVA AD ABOLIRE I TRIBUNALI MILITARI E PRESENTA ANCHE IN QUESTA LEGISLATURA IL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE PER SOPPRIMERE LA GIUSTIZIA MILITARE.
Pubblichiamo in anteprima il disegno di legge n. S317, a firma Sen. Felice Casson (PD) più altri, finalizzato alla soppressione dei tribunali militari ed istituzione di una sezione specializzata per i reati militari presso i tribunali ordinari, corredato della relazione di presentazione.
Trattasi della stessa proposta di legge presentata dall’ex magistrato veneziano a luglio 2012, già  nella XVI legislatura, e di cui avevamo dato conto.
Sull’argomento abbiamo già  segnalato la proposta ripresentata dall’Onorevole Cirielli (FdL), Ufficiale dei Carabinieri, che va invece in senso opposto, ossia aumentare le competenze dei tribunali militari.
Auspichiamo che anche altre forze politiche presentino proposte analoghe a quella del Senatore del PD; saremo lieti di darne notizia.
Vedi:
http://www.ficiesse.it/sezioni-tematiche/118/il-problema-della-giustizia-militare
Atto Senato n. 317
XVII Legislatura
Modifiche agli articoli 102 e 103 della Costituzione in materia di soppressione dei tribunali militari e istituzione di una sezione specializzata per i reati militari presso i tribunali ordinari
Iter
26 marzo 2013: da assegnare
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE
d’iniziativa dei senatori CASSON, CHITI, DIRINDIN, FEDELI, MATTESINI, PAGLIARI, PEZZOPANE, PINOTTI, SPILABOTTE, ZANONI, ed altri
Modifiche agli articoli 102 e 103 della Costituzione in materia di soppressione dei tribunali militari e istituzione di una sezione specializzata per i reati militari presso i tribunali ordinari
Signori Senatori. – Il presente disegno di legge costituzionale intende eliminare dalla nostra Carta Costituzionale la disposizione che prevede, sia pure con precisi limiti, la giurisdizione militare. Trattasi, in particolare, del terzo comma dell’articolo 103 della Costituzione, in base al quale «I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate».
Tale modifica si rende necessaria non solo a seguito di numerose sentenze della Corte costituzionale che, di fatto, hanno determinato la progressiva «erosione» della giurisdizione militare in favore di quella ordinaria, ma anche in quanto il nostro è uno dei pochi Paesi dell’Unione europea che ancora conserva una distinzione tra magistratura ordinaria e magistratura militare.
La soppressione della giurisdizione speciale militare, e la conseguente devoluzione delle sue competenze alla giurisdizione ordinaria, porrebbe il nostro Paese in linea con la tendenza, ormai sempre più diffusa, all’unicità  della giurisdizione.
Ad avviso del proponente, inoltre, la giurisdizione ordinaria, rispetto a quella militare, fornirebbe maggiori garanzie di tutela dei diritti individuali; conseguentemente, la modifica proposta porrebbe anche fine ad un’anacronistica ed antistorica differenziazione – rispetto ad un tema tanto delicato, quale quello dell’esercizio dell’azione penale e, più in generale, dell’esercizio della giurisdizione - tra gli appartenenti alle Forze armate e gli altri cittadini.
Per quanto concerne, infine, i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, delle semplici norme transitorie, che si delegano al Governo, impediranno qualsiasi effetto negativo su eventuali importanti indagini o processi non ancora conclusi, particolarmente in relazione a gravissimi reati come quello di strage.
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE
Art. 1.
(Modifica all’articolo 102 della Costituzione in materia di istituzione di una sezione specializzata per i reati militari presso i tribunali ordinari)
1. All’articolo 102, secondo comma, della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Presso ogni organo giudiziario ordinario è istituita una sezione specializzata per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate in tempo di pace e per i reati previsti dal codice penale militare di guerra in tempo di guerra».
Art. 2.
(Modifica all’articolo 103 della Costituzione sulla soppressione dei tribunali militari)
1. Il terzo comma dell’articolo 103 della Costituzione è abrogato.
Art. 3.
(Norma transitoria e nuovo inquadramento dei magistrati militari)
1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, il Governo, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri della giustizia e della difesa, presenta alle Camere un disegno di legge volto a conferire una delega al Governo, da esercitarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, che disciplini:
a) le modalità  per la soppressione di tutti i tribunali militari e del Consiglio della magistratura militare;
b) l’istituzione delle sezioni specializzate presso ogni organo giudiziario per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate in tempo di pace e per i reati previsti dal codice penale militare di guerra in tempo di guerra ed i criteri e le modalità  di trasferimento dei magistrati militari nella magistratura ordinaria;
c) il trasferimento dei magistrati militari in servizio, secondo l’anzianità  e la qualifica maturate nel ruolo di provenienza, tra i magistrati ordinari e nelle qualifiche corrispondenti della magistratura amministrativa, nonchà © del ruolo del pubblico ministero e degli avvocati e procuratori dello Stato;
d) la rimessione dei procedimenti penali in corso alla data di entrata in vigore della legge adottata nell’esercizio della delega di cui al presente comma all’autorità  giudiziaria ordinaria, entro un termine che consenta la conclusione delle indagini o delle fasi dibattimentali pendenti, particolarmente per i delitti per i quali è prevista la pena dell'ergastolo;
e) l’abrogazione di tutte le disposizioni incompatibili con quelle adottate nell’esercizio della delega di cui al presente comma.