IL FINANZIERE HA DIRITTO AD ACCEDERE A TUTTI GLI ATTI PER DIFENDERSI IN UN PROCEDIMENTO DISCIPLINARE (Tar Lecce)

lunedì 08 luglio 2013

IL FINANZIERE HA DIRITTO AD ACCEDERE A TUTTI GLI ATTI PER DIFENDERSI IN UN PROCEDIMENTO DISCIPLINARE (Tar Lecce)
 
 
 
 
N. 01567/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00552/2013 REG.RIC.
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente
SENTENZA

Sul ricorso n. 552 del 2013, proposto da: 
- **********, rappresentato e difeso in proprio, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. **********; 

contro

- il Ministero dell’Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce e presso la medesima per legge domiciliato; 
- la Compagnia Guardia di Finanza di **********; 

per l’annullamento

- della nota n. 0102457/13 del 26 febbraio 2013 della Compagnia della G.d.F. di **********, a firma del Comandante Cap. **********;

- della nota n. 0102434/13 del 26 febbraio 2013 della Compagnia della G.d.F. di **********, a firma del Comandante Cap. **********.



Visto il ricorso.

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Visti gli atti della causa.

Relatore alla camera di consiglio del 13 giugno 2013 il Cons. Ettore Manca e uditi il sig. **********e l’Avv. Libertini -per l’Avvocatura dello Stato.

Osservato quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1.- Rilevato che il sig. **********formulava due istanze di accesso agli atti, e in specie:

- la prima, del 28 gennaio 2013, rivolta alla Compagnia Guardia di Finanza di **********, cui faceva seguito il diniego in data 26 febbraio 2013, n. 102457/13, a firma del Comandante Cap. **********;

- la seconda, dello stesso 28 gennaio, anch’essa rivolta alla Compagnia Guardia di Finanza di **********, cui faceva seguito il diniego in data 26 febbraio 2013, n. 102434/13, ancora a firma del Comandante Cap. **********.

2.- Rilevato, ancora, che:

- le istanze erano motivate dalla necessità  di acquisire elementi di conoscenza utili ai fini dell’eventuale impugnativa di una sanzione disciplinare subita dal sig. **********.

- i due atti di diniego (il secondo, di solo parziale diniego) erano fondati sulla previsione dell’art. 4, lett i), d.m. n. 603 del 20 ottobre 1996 (“Categorie di documenti inaccessibili per motivi attinenti all’ordine ed alla sicurezza pubblica, nonchà© alla prevenzione ed alla repressione della criminalità ”), secondo cui : <<Ai sensi della lettera c) del comma 5 dell’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed in relazione all’esigenza di salvaguardare l’ordine e la sicurezza pubblica, nonchà© la prevenzione e la repressione della criminalità , sono sottratte all’accesso le seguenti categorie di documenti, compresi quelli ad essi direttamente connessi: […] i) documenti del Corpo della guardia di finanza inerenti all’emanazione di ordini di servizio, nonchà© all’esecuzione del servizio stesso, relazioni, rapporti, ed informative concernenti l’attività  svolta nei settori istituzionali>>.

3.- Osservato, quanto all’art. 4, d.m. citato, che secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza amministrativa, <<il diniego opposto dalla G.d.F. non può validamente reggersi sulle disposizioni regolamentari citate nel provvedimento per cui è causa (d.m. n. 603 del 1996, ndr), nà© su altre ragioni evincibili dalla fattispecie all’esame tali da giustificare legittimamente la determinazione negativamente assunta.

Il regolamento di cui al d.m. 29 ottobre 1996 n. 603, emanato in attuazione del d.p.r. 27 giugno 1992 n. 352, a sua volta attuativo dell’art. 24 comma 4 della legge n. 241 del 7 agosto 1990, individua le categorie di documenti formati o comunque rientranti nell’ambito delle attribuzioni del Ministero delle Finanze e degli organi periferici, ivi compresi l’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e il Corpo della Guardia di Finanza.

Secondo le previsioni recate da detto regolamento, sono sottratte all’accesso, “in relazione all’esigenza di salvaguardare l’ordine e la sicurezza pubblica nonchà© la prevenzione e la repressione della criminalità ”, le seguenti categorie di documenti: […] i) documenti della G.d.f inerenti l’emanazione di ordini di servizio nonchà© l’esecuzione del servizio stesso”.

Osserva ora il Collegio che i documenti chiesti in visione, tenuto conto della loro natura e funzione […], non appaiono riconducibili alle categorie di documenti di cui alle previsioni sopra citate, perchà© oggettivamente non pregiudizievoli rispetto ai “superiori” interessi tutelati dalla normativa in questione e cioè a quelli sottesi alla sicurezza, all’ordine pubblico e alla prevenzione e repressione della criminalità .

D’altra parte, venendo in rilievo limiti all’accesso fissati discrezionalmente dall’Amministrazione, nella specie l’Autorità  procedente non ha avuto cura di spiegare le eventuali ragioni che in concreto inducevano a far ritenere che l’ostensione di detti documenti potessero “compromettere” le preminenti esigenze pubblicistiche previste dalla normativa regolamentare, per cui l’ascrivibilità  alle categorie di documenti per le quali vige il divieto di ostensione è stata solo tautologicamente affermata, ma non supportata da elementi di giudizio idonei a giustificare l’opposto diniego.

Al di là  dei rilievi testà© esposti, che di per sà© evidenziano la non sufficienza delle ragioni di tipo ostativo opposte alla richiesta […], vi sono altre ragioni che militano a favore dell’esercizio del diritto di accesso e cioè:

- i documenti chiesti in visione non risulta siano oggetto di un procedimento penale e neppure costituiscono atti di indagine assunti a seguito di una “notitia criminis” per la quale l’Autorità  giudiziaria stia procedendo, con conseguente sottrazione di tali atti all’accesso (cfr. Cons. Stato, VI, 9 dicembre 2008, n. 6117; idem 29 luglio 2009, n. 4716,) […];

- nella specie non si versa nell’ipotesi di un procedimento tributario “tout court”, in presenza del quale può opporsi la non ostensibilità  degli atti facenti parte appunto della procedura di accertamento e definizione di illeciti tributari (Cons. Stato, IV, 21 ottobre 2008, n. 5144);

[…]

In definitiva, non sono sussumibili nella specie ragioni ostative all’accoglimento della richiesta di accesso, non rientrando gli atti di che trattasi nelle ipotesi preclusive di cui all’art. 4 lettere e) ed i) del d.m. n. 603/96, a fronte di una istanza di accesso formulata espressamente ai fini di difesa e tutela giudiziaria (cosiddetto “accesso difensivo”), circostanza in relazione alla quale il legislatore, all’art. 24 comma 7 della legge n. 241/90, come novellato con la legge n. 15 dell’11 febbraio 2005 ha approntato una indubbia prevalenza sugli altri interessi coinvolti>> (Consiglio di Stato, IV, 19 gennaio 2012, n. 231).

4.- Richiamato, inoltre, l’indirizzo della giurisprudenza secondo cui <<la peculiare rilevanza attribuita dal legislatore al diritto di agire e di difendersi in giudizio, […], costituzionalmente garantito, legittima la previsione di deroghe rispetto al regime ordinario, al fine di assicurarne l’effettiva tutela. In tal senso d’altra parte si è costantemente espressa questa Corte [di Cassazione, ndr] nelle non frequentissime decisioni adottate in merito, con le quali è stata affermata la derogabilità  della disciplina dettata a tutela dell’interesse alla riservatezza dei dati personali quando il relativo trattamento sia esercitato per la difesa di un interesse giuridicamente rilevante, e nei limiti in cui ciò sia necessario per la tutela di quest’ultimo interesse (C. 09/15327, C. 09/3358, C. 08/12285, C. 08/10690, C. 03/8239 […]).

In altri termini deve ritenersi che la disciplina generale in tema di trattamento dei dati personali subisca deroghe ed eccezioni quando si tratti di far valere in giudizio il diritto di difesa, le cui modalità  di attuazione risultano disciplinate dal codice di rito.

Ciò comporta che in tale sede devono trovare composizione le diverse esigenze (di tutela della riservatezza e di corretta esecuzione del processo), ove non coincidenti e, come ulteriore conseguenza, che alle disposizioni che regolano il processo deve essere attribuita natura speciale rispetto a quelle contenute nel codice della privacy e nei confronti di esse, quindi, nel caso di divergenza, devono prevalere>> (Cassazione civile, sez. un., 8 febbraio 2011, n. 3034).

Com’è noto, d’altronde, <<l’art. 24, comma 7, l. n. 241/1990, nel prevedere, immediatamente dopo l’individuazione a opera del comma 6 delle fattispecie di documenti sottratti all’accesso, che “deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”, ha sancito la tendenziale prevalenza del c.d. ‘accesso difensivo’ anche sulle antagoniste ragioni di riservatezza o di segretezza tecnica o commerciale delle parti controinteressate>> (T.a.r. Lazio Roma, III, 19 novembre 2012, n. 9513).

L’Amministrazione, d’altronde, non aggiungeva ai richiami normativi fin qui riportati alcun concreto riferimento a particolari, specifiche e concrete esigenze di riservatezza e/o segretezza.

Nà©, infine, l’art. 24 citato (nella formulazione risultante a seguito della novella introdotta con la l. n. 15 del 2005), prevede che l’accesso per la difesa in giudizio dei propri interessi (c.d. “difensivo”), <<come tale prevalente sulle antagoniste ragioni di riservatezza o di segretezza tecnica o commerciale, possa essere circoscritto dall’Amministrazione alla forma della sola visione, senza estrazione di copia. àˆ perciò illegittima, secondo l’orientamento ripetutamente espresso da questa Sezione, la limitazione alla sola visione degli atti nei confronti del soggetto che abbia interesse a conoscere la documentazione amministrativa per tutelare in sede giurisdizionale i propri interessi>> (T.a.r. Puglia Bari, 25 febbraio 2010, n. 678).

5.- Sulla base di tutto quanto fin qui esposto il ricorso deve dunque essere accolto, con compensazione delle spese di lite (la parte, peraltro, stava in giudizio personalmente).

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Seconda di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 552 del 2013 indicato in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i dinieghi impugnati, ordinando all’Amministrazione intimata di rilasciare al ricorrente, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione/notificazione della presente sentenza, copia della documentazione oggetto delle istanze richiamate in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.

Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 13 giugno 2013

 

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