LE PENDENZE PENALI O DISCIPLINARI NON PRECLUDONO AL FINANZIERE IL TRANSITO NEI RUOLI CIVILI (Tar Roma)
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 4482 del 2013, proposto da:
*************, rappresentato e difeso dall'Avv. *************;
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 19.02.2013, n. 020231, notificato in data 11.03.2013, con il quale è stata ritenuta non accoglibile la domanda del ricorrente di transito nei ruoli del personale civile del Ministero dell'Economia e delle Finanze a causa della pendenza di procedimenti penali;
- di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto e/o connesso e/o consequenziale;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2013 il Consigliere Elena Stanizzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che il ricorso è fondato e va accolto, non costituendo la pendenza di procedimenti penali a carico del soggetto che ha fatto istanza di transito nei ruoli del personale civile elemento idoneo ad incidere, in senso ostativo o sospensivo, sul procedimento inerente il transito nei ruoli civili del militare giudicato permanentemente non idoneo al servizio di istituto nella Guardia di Finanza e reimpiegabile nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero delle Finanze;
Considerato, infatti, che l'art. 14, comma 5, della legge n. 266 del 1999 stabilisce che “Il personale delle Forze armate, incluso quello dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, transita nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa e, per la Guardia di finanza, del personale civile del Ministero delle finanze, secondo modalità  e procedure analoghe a quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, da definire con decreto dei Ministri interessati, da emanare di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica”;
Rilevato che il procedimento di transito è stato disciplinato dal D.M. 18 aprile 2002 che, agli artt. 1 e 2, in particolare, ha poi delineato l'ambito applicativo e le modalità  puntuali del transito;
Rilevato che la pretesa al transito scaturisce dal giudizio positivo formulato dalla C.M.O. (unico organo abilitato a valutare l'idoneità  al servizio civile) e dalla presentazione di apposita tempestiva domanda da parte del militare (Cons. St., sez. IV, ord. 12 giugno 2007, n. 2998) dovendo escludersi la possibilità  per l'Amministrazione militare di rifiutare il transito per ragioni disciplinari o per la pendenza di un procedimento penale, atteso che tale previsione non è contemplata dalla disciplina positiva e che in ogni caso anche il militare in congedo rimane sottoposto al potere disciplinare della linea gerarchica (TAR Lazio, Roma, Sez. II, 5 novembre 2012 n. 9034);
Considerato che il beneficio sancito dal menzionato art. 14 si riferisce al personale militare che sia legato all'Amministrazione da rapporto di servizio in atto al momento del transito, che deve qualificarsi come una peculiare fattispecie di trasferimento nell'ambito della medesima amministrazione (Cons. St., sez. IV, 2 ottobre 2006, n. 5758, che ha conseguentemente respinto la domanda proposta da militare cessato dal servizio antecedentemente all'entrata in vigore della norma sancita dal più volte richiamato art. 14);
Rilevato che l'articolo in esame vincola ogni determinazione in ordine al transito nel ruolo del personale civile del Ministero interessato alla valutazione dell'unico presupposto della inidoneità  al servizio militare incondizionato, dovendo il presupposto per l'applicazione della norma individuarsi nella sussistenza di un rapporto in atto con l'Amministrazione militare nonchà © nel previo accertamento di carattere tecnico discrezionale della CMO chiamata a valutare la idoneità  fisica o psichica dell'interessato;
Rilevato che, alla luce della lettera della legge, il Ministero, al quale viene richiesto il transito da parte del militare, non possiede un ambito di discrezionalità  nella valutazione dell’istanza presentata ove ricorrano i presupposti di fatto stabiliti dalla legge.
Essendo, quindi, la discrezionalità  dell’Amministrazione resistente limitata alla valutazione delle proprie esigenze organizzative, la stessa non poteva negare l’inserimento in ruolo del ricorrente o sospendere il relativo procedimento, dovendo solo limitarsi alla scelta della sede di servizio nella quale più proficuamente inserire il ricorrente, non potendo spiegare alcun rilievo la mera pendenza, all’epoca, di alcuni procedimenti penali (circostanza non contemplata dalla disciplina positiva, sopra richiamata);
Essendo incontestabile che la competente Commissione medica abbia comunque ritenuto il ricorrente idoneo al transito negli impieghi civili, deve osservarsi che, con riferimento alle vicende penali che interessano il ricorrente, l’Amministrazione conserva comunque il potere di attivare, sussistendone i presupposti, le iniziative disciplinari ritenute più opportune (Cons. St., sez. IV, ord. n. 2998/2007, cit.);
Ravvisata, pertanto, l’illegittimità  del gravato provvedimento, il quale va conseguentemente annullato;
Ritenuto, quanto alle spese di giudizio, che le stesse debbano essere poste a carico della soccombente Amministrazione, e liquidate come da dispositivo;
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
definitivamente pronunciando sul ricorso N. 4482/2013 R.G., come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto annulla il gravato provvedimento.
Condanna la resistente Amministrazione al pagamento, a favore del ricorrente, delle spese di giudizio, che liquida forfettariamente in complessivi € 1.000,00 (mille).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità  amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2013