LA VERIFICA TROPPO LENTA à ˆ COMUNQUE VALIDA (Il Sole 24 Ore)
domenica 14 luglio 2013
10 luglio 2013 – Il Sole 24 Ore
LA VERIFICA TROPPO LENTA à ˆ COMUNQUE VALIDA
di Antonio Iorio
Se la verifica fiscale dura più di 30 giorni, il successivo accertamento non è nullo; il termine è ordinatorio, per cui la violazione non determina la sanzione della nullità  . A confermare l'orientamento pro fisco in tema di durata dei controlli è la Corte di cassazione con l'ordinanza 17010 depositata ieri
Un contribuente è stato sottoposto a verifica fiscale dalla Guardia di Finanza, sfociata in una rettifica di maggior reddito da parte dell'ufficio. Il contribuente ha lamentato, tra l'altro, che il controllo era durato più dei 30 giorni previsti dall'articolo 12 dello Statuto del contribuente. Secondo la tesi difensiva da questa violazione doveva conseguire la nullità  dell'atto impositivo perchà © i dati raccolti erano inutilizzabili. I giudici di merito, invece, hanno ritenuto legittimo l'atto.
Secondo la Cassazione il termine di permanenza dei verificatori presso la sede del contribuente è meramente ordinario in quanto nessuna disposizione lo dichiara perentorio o stabilisce la nullità  degli atti compiuti dopo il suo decorso.
La nullità  non può ricavarsi nemmeno dalla ratio delle norme, perchà © appare del tutto sproporzionata. La Suprema Corte ha confermato in questo modo il precedente orientamento pro Fisco in materia (si veda in particolare la sentenza 19338/2011).
Resta il fatto che con questa interpretazione tutte le garanzie previste dall'articolo 12 a favore del contribuente nel corso dei controlli sono inutili, perchà ©, in caso di inosservanza da parte dell'amministrazione, non c'è alcuna conseguenza sanzionatoria.
Così facendo si determina ulteriormente uno squilibrio tra la posizione del Fisco e quella del contribuente: oltre a tutti i poteri e le facoltà  di cui dispone l'amministrazione, occorre prendere atto anche del fatto che se è il contribuente a non rispettare un termine o una disposizione, egli va incontro a pesanti sanzioni; a posizione invertite, invece, termini e prescrizioni sono ordinatorie.
Anche il riferimento alla «sproporzione» della sanzione della nullità  rispetto al disagio patito del contribuente meriterebbe maggiore riflessione.
Non fosse altro perchà ©, ad esempio, sempre gli stessi giudici hanno ripetutamente affermato che se il contribuente ritarda di un solo giorno il versamento delle imposte, è corretta la sanzione del 30%, perchà © i termini devono essere (giustamente) rispettati, nonostante l'evidente sproporzione della sanzione rispetto al ritardo.
Per evitare queste distonie, sarebbe forse il caso, nell'ambito della delega fiscale in discussione in Parlamento che si introduca una norma, per una volta a favore dei diritti del contribuente, volta a prevedere esplicitamente che le violazioni delle prescrizioni dello Statuto da parte dell'amministrazione comportano la nullità  dell'atto impositivo.
Un contribuente è stato sottoposto a verifica fiscale dalla Guardia di Finanza, sfociata in una rettifica di maggior reddito da parte dell'ufficio. Il contribuente ha lamentato, tra l'altro, che il controllo era durato più dei 30 giorni previsti dall'articolo 12 dello Statuto del contribuente. Secondo la tesi difensiva da questa violazione doveva conseguire la nullità  dell'atto impositivo perchà © i dati raccolti erano inutilizzabili. I giudici di merito, invece, hanno ritenuto legittimo l'atto.
Secondo la Cassazione il termine di permanenza dei verificatori presso la sede del contribuente è meramente ordinario in quanto nessuna disposizione lo dichiara perentorio o stabilisce la nullità  degli atti compiuti dopo il suo decorso.
La nullità  non può ricavarsi nemmeno dalla ratio delle norme, perchà © appare del tutto sproporzionata. La Suprema Corte ha confermato in questo modo il precedente orientamento pro Fisco in materia (si veda in particolare la sentenza 19338/2011).
Resta il fatto che con questa interpretazione tutte le garanzie previste dall'articolo 12 a favore del contribuente nel corso dei controlli sono inutili, perchà ©, in caso di inosservanza da parte dell'amministrazione, non c'è alcuna conseguenza sanzionatoria.
Così facendo si determina ulteriormente uno squilibrio tra la posizione del Fisco e quella del contribuente: oltre a tutti i poteri e le facoltà  di cui dispone l'amministrazione, occorre prendere atto anche del fatto che se è il contribuente a non rispettare un termine o una disposizione, egli va incontro a pesanti sanzioni; a posizione invertite, invece, termini e prescrizioni sono ordinatorie.
Anche il riferimento alla «sproporzione» della sanzione della nullità  rispetto al disagio patito del contribuente meriterebbe maggiore riflessione.
Non fosse altro perchà ©, ad esempio, sempre gli stessi giudici hanno ripetutamente affermato che se il contribuente ritarda di un solo giorno il versamento delle imposte, è corretta la sanzione del 30%, perchà © i termini devono essere (giustamente) rispettati, nonostante l'evidente sproporzione della sanzione rispetto al ritardo.
Per evitare queste distonie, sarebbe forse il caso, nell'ambito della delega fiscale in discussione in Parlamento che si introduca una norma, per una volta a favore dei diritti del contribuente, volta a prevedere esplicitamente che le violazioni delle prescrizioni dello Statuto da parte dell'amministrazione comportano la nullità  dell'atto impositivo.