II TEMPO PER LA DIVISA àˆ NELL'ORARIO DI LAVORO. SOLO IL CONTRATTO PUà’ DEROGARE (Sole24Ore)

mercoledì 17 luglio 2013

15.07.2013 - Sole 24 Ore - pag.8

Cassazione.

Solo il contratto può derogare

II TEMPO PER LA DIVISA àˆ NELL'ORARIO DI LAVORO

di Arturo Bianco

II tempo impiegato dai dipendenti per indossare la divisa o gli indumenti di lavoro deve essere considerato interno all'orario di lavoro.
Questo principio si applica sia nelle Pubbliche amministrazioni sia nelle aziende private e può essere derogato solamente in presenza di specifiche clausole del contratto nazionale, oppure se il datore di lavoro lascia un ampio margine di autonomia ai lavoratori.
Possono essere riassunte in questi termini le principali indicazioni contenute nella sentenza della Corte di Cassazione, sezione lavoro, n. 11828/2013.
La pronuncia contiene il seguente principio di diritto: «II tempo occorrente per la vestizione e la svestizione degli indumenti di lavoro rientra nell'orario di lavoro effettivo, e deve essere retribuito come tale, ove dette operazioni, con apposita disciplina del momento e del luogo di esecuzione, siano imposte dal datore di lavoro, mentre non deve essere retribuito ove la scelta di momento e luogo sia lasciata al lavoratore».
Ecco la chiave interpretativa per distinguere se questo tempo debba essere considerato interno o meno all'orario di lavoro: «Ove sia data facoltà  al lavoratore di scegliere il tempo e il luogo ove indossare la divisa o gli indumenti (anche eventualmente presso la propria abitazione, prima di recarsi al lavoro), la relativa operazione fa parte degli atti di diligenza preparatoria allo svolgimento dell'attività  lavorativa, e come tale il tempo necessario per il suo compimento non deve essere retribuito.
Se, invece, le modalità  esecutive di detta operazione sono imposte dal datore di lavoro, che ne disciplina il tempo ed il luogo di esecuzione, l'operazione stessa rientra nel lavoro effettivo e di conseguenza il tempo ad essa necessario deve essere retribuito». La sentenza evidenzia infine che queste indicazioni sono perfettamente coerenti con la definizione di orario di lavoro dettata dal Digs 66/2003 e dalle indicazioni comunitarie: l'orario di lavoro è «qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività  o delle sue funzioni».

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