COCER GDF: LA REVISIONE DELLO STRUMENTO MILITARE DEL MINISTRO DELLA DIFESA, OLTRE A COLPIRE I DIRITTI DEI FAMILIARI E DEI DISABILI, PENALIZZA LE FORZE DI POLIZIA. I FINANZIERI SIANO ESCLUSI DA TALE RIORGANIZZAZIONE.

venerdì 26 luglio 2013

COCER GDF: LA REVISIONE DELLO STRUMENTO MILITARE DEL MINISTRO DELLA DIFESA, OLTRE A  COLPIRE I DIRITTI DEI FAMILIARI E DEI DISABILI, PENALIZZA LE FORZE DI POLIZIA. I FINANZIERI SIANO ESCLUSI DA TALE RIORGANIZZAZIONE.
 
 

COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

Consiglio Centrale di Rappresentanza

 

 D  E  L  I  B  E  R  A    N.  02/48/11°

 
 
 

OGGETTODecreti legislativi discendenti dalla Legge Delega n. 244/2012 di revisione dello strumento militare, per quanto attiene il personale della Guardia di Finanza.

 
 
 
I  L    C  O  C  E  R
 
 
 

V  I  S  T  E                le bozze dei decreti legislativi che dovranno essere emanati in forza della delega contenuta nella legge n. 244/2012;

 

RILEVATO               che le stesse contengono un’ingiustificata restrizione delle disposizioni attualmente vigenti idonea a ledere i diritti delle persone disabili e a  generare una palese discriminazione del personale militare rispetto non solo al resto del pubblico impiego, ma anche a quello appartenente alle altre amministrazioni del comparto;

 

RILEVATO               che le stesse introducono regimi straordinari di passaggio da un ruolo all’altro in violazione del principio di equi-ordinazione, ponendo le basi per ulteriori disfunzioni in ordine alla progressione delle carriere del personale del comparto;

 

VALUTATO             che le scelte suddette sono discriminatorie e penalizzanti rispetto al personale della Guardia di Finanza ed a quello delle altre Forze di Polizia;

 
 

D   E   L   I   B   E   R   A

 
 

di approvare l’allegato documento da inviare al Comandante Generale affinchà© se ne faccia latore nei confronti del Ministro dell’Economia e delle Finanze e di quello dell’Interno in vista del Preconsiglio dei Ministri del 30 p.v., sostenendo con la sua autorevolezza le preoccupazioni del personale del Corpo.

 
 

La presente delibera, approvata all’unanimità  (9 votanti) in data 25 luglio 2013, viene inviata a stralcio verbale.

 
 
  
 
D O C U M E N T O
 
 

Con riferimento agli schemi dei decreti legislativi discendenti dalla legge delega n. 244/2012 di revisione dello strumento militare, per quanto attiene il personale della Guardia di Finanza si individuano due tipologie di criticità . La prima relativa alle norme a tutela della genitorialità  e dell’assistenza dei familiari disabili e la seconda in ordine alle procedure “straordinarie” di avanzamento previste per i ruoli del personale delle Forze Armate compresa la Capitaneria di porto.

 
  1. Criticità  in ordine alle norme in materia di assistenza e genitorialità .
 

L’art. 6 dello schema di decreto dispone una serie di limitazioni all’applicabilità  di alcune norme di legge in materia di pubblico impiego, nei confronti di tutto il personale militare. Nel dettaglio, il comma 1 lettera e) e lettera g) limitano l’applicazione dei benefici di cui alla legge n. 104/1992 e della normativa a tutela della genitorialità ,subordinandone la concessione alla presenza di posizioni organiche previste per il grado, la categoria e la specialità  di appartenenza e vietando l’impiego dei beneficiari in missioni internazionali e in attività  propedeutiche alle stesse.

 

Le modifiche in rassegna svuotano l’efficacia della legge n. 104/1992 con riferimento all’assistenza dei familiari disabili e della normativa sulla genitorialità  nei confronti del solo personale militare, dando, di fatto, corpo in modo distorto e strumentale al principio di “specificità ” da ultimo ribadito dall’art. 19 della legge n. 183/2010, giungendo alla compressione dei diritti, senza peraltro prevedere nessun tipo di compensazione.

 

Si crea, in questo modo, un’ingiustificata sperequazione, non solo tra il personale militare ed i restanti pubblici dipendenti, ma anche all’interno dello stesso comparto, laddove verrebbe a crearsi un’ulteriore ed assolutamente irragionevole disparità  rispetto all’altrettanto specifico personale delle altre Amministrazioni (Forze di polizia ad ordinamento civile, Vigili del Fuoco).

 

Questo è assolutamente inaccettabile per il personale della Guardia di Finanza.

 

Non solo, l’ultima formulazione della norma in argomento rende, di fatto, inapplicabili le disposizioni della legge n. 104/1992 a varie categorie del personale, ponendo seriamente a rischio la tutela dei diritti delle persone disabili e/o ammalate.

 
 

Si faccia, ad esempio, il caso di un motorista navale figlio unico con un genitore anziano e gravemente malato residente a Rieti. Oggi questa persona, seppure in possesso di specializzazione, può essere temporaneamente impiegata presso un reparto del Corpo presente in quella città . Qualora la norma restasse nell’ultima formulazione proposta, ciò non sarebbe più possibile.

 

Peraltro, si ritiene che eventuali esigenze di funzionalità , come ad esempio il non impiego di personale che fruisce della legge n. 104 in missioni all’estero possa essere agevolmente realizzato attraverso disposizioni interne senza ricorrere a modifiche della normativa primaria.

 
Sul punto, si propone:
 

à˜ in via principale: di espungere integralmente dai decreti discendenti ogni riferimento alla normativa sulla genitorialità  e sulla legge n. 104/1992, in quanto si ritiene:

à¼estraneo all’oggetto di delega;

à¼lesivo dei diritti fondamentali della persona disabile;

à¼irragionevole rispetto ai fini ed allo strumento giuridico prescelto per conseguirli;

 

à˜ in via subordinata: di escludere dall’ambito di applicazione delle eventuali modifiche che si intendono introdurre in materia, il personale della Guardia di Finanza, in quanto non interessato dai provvedimenti di riorganizzazione previsti dalla legge delega.

 

2.    Criticità  in ordine alle procedure straordinarie di avanzamento ed al principio di equi-ordinazione.

 

La sentenza della Corte Costituzionale n. 277/1991 stabilì il c.d. principio di equi-ordinazione tra personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare e quello delle Forze di polizia ad ordinamento civile per via dell’omogeneità  della loro funzione.

 

Detto principio è stato esteso al personale delle Forze Armate solo in sede legislativa con l’art. 3 della legge n. 216/1991 e ribadito nella legge delega n. 78/2000 che delegava il Governo alla revisione delle Forze di polizia.

 

Ciò premesso, in attuazione delle citate leggi delega e del principio di equi-ordinazione sono stati emanati, nel tempo, una serie di riordini delle carriere con una costante progressione del personale delle Forze Armate.

 

L’effetto finale è stato paradossale nell’ambito dei ruoli delle FF.AA., tanto da giungere, come si legge dagli atti depositati in Parlamento, a registrare, nel ruolo marescialli, un esubero di 31.000 unità  rispetto ad un organico di 22.250.

 

C’è da chiedersi se la riduzione degli organici richiesta dalle attuali esigenze di bilancio non dipenda, in qualche misura, anche da una simile gestione del personale.

 

Ciò posto, con l’art. 9, vengono introdotte procedure straordinarie di reclutamento che consentono transiti di ruolo in modo assolutamente disomogeneo e sperequativo rispetto al resto del comparto, senza un’effettiva valutazione del merito.

 

Si protrae e si rafforza, quindi, un regime transitorio che oramai è la regola (dura da oltre un decennio e si vorrebbe prorogarlo per un altro decennio) e l’impressione è che si pongano le basi per ulteriori e ingiustificate sperequazioni e disfunzioni.

 

A maggior ragione ciò si afferma atteso che queste “procedure straordinarie” vengono estese anche al personale delle Capitanerie di Porto, espressamente escluso dalla portata della delega ed appartenente ad un’Amministrazione non interessata da nessun processo di riorganizzazione/riduzione degli organici.

 

Ciò posto, si richiama al rispetto del principio di equi-ordinazione, prevedendo che l’uscita dai ruoli avvenga in modo ordinato rispetto alle effettive esigenze delle Amministrazioni e l’alimentazione avvenga in modo coerente rispetto alle regole del comparto.

 

Non si può creare una vacanza per poi riempierla con una procedura in deroga.

 

In subordine, si chiede il definitivo superamento del principio di equi-ordinazione, peraltro non richiamato dalla stessa legge 244/2012 e la contestuale revisione delle procedure di avanzamento del personale del Corpo della Guardia di Finanza.

 

Non si può certo arrivare al paradosso per cui al personale del ruolo di base del Corpo della Guardia di Finanza debba essere garantita la possibilità  di transitare, a scelta, nelle Forze Armate, per rispondere alle sue legittime aspettative di carriera.

 
 
Roma, 25 luglio 2013
 
 
 
 

IL CONSIGLIO CENTRALE DI RAPPRESENTANZA


http://www.ficiesse.it/public/1960_risposta%20al%20cocer.pdf

 

Tua email:   Invia a: