SOPPRESSIONE REPARTI GDF, RECENTISSIMA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO: LA MODIFICA DELLA LEGGE 228/2012 SUL REPARTO LIMITROFO CONFERMA CHE AI FINANZIERI TRASFERITI A DOMANDA SPETTA L'INDENNITA' DI TRASFERIMENTO

venerdì 09 agosto 2013

 
SOPPRESSIONE REPARTI GDF,  RECENTISSIMA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO: LA MODIFICA DELLA LEGGE 228/2012 SUL REPARTO LIMITROFO CONFERMA CHE AI FINANZIERI TRASFERITI A DOMANDA SPETTA L'INDENNITA' DI TRASFERIMENTO
 


 
N. 04159/2013REG.PROV.COLL.
N. 00196/2013 REG.RIC.
 
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 196 del 2013, proposto da:
Ministero dell’Economia e delle Finanze – Comando Generale della Guardia di Finanza – Comando Interregionale dell’Italia Nord Occidentale, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

********, rappresentato e difeso dagli avv. ********;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LIGURIA - GENOVA: SEZIONE II n. 01228/2012, resa tra le parti, concernente riconoscimento dell'indennità  di trasferimento

 
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di ********;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 luglio 2013 il Cons. Giuseppe Castiglia e uditi per le parti l’avvocato ********;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

Con determinazione del 20 aprile 2009, il Comando generale della Guardia di finanza, nell’ambito degli “interventi di revisione dell’architettura organizzativa dei Reparti territoriali del Corpo per l’anno 2009”, ha disposto - fra l’altro - la soppressione della brigata di Recco.

A seguito di ciò, il signor ********, che lì prestava servizio come brigadiere, ha chiesto “alla Superiore Gerarchia di voler esaminare la possibilità  di un eventuale impiego presso il Nucleo Polizia Tributaria di Genova” (8 maggio 2009).

Con determinazione del 17 luglio 2009, il Comando regionale del Corpo ha disposto il trasferimento “a domanda” nella sede indicata del militare, il quale ha proposto ricorso gerarchico per vedersi riconosciuto il diritto all’indennità  di trasferimento d’autorità . Tale ricorso è stato respinto (determinazione in data 6 novembre 2009).

Il signor ********ha quindi impugnato il provvedimento di reiezione rivolgendosi al T.A.R. per la Liguria, il quale ha accolto il ricorso sul presupposto che per trasferimento d’autorità  debba intendersi quello teleologicamente disposto nell’interesse prevalente dell’Amministrazione, indipendentemente dall’eventuale assenso o gradimento espresso - anche nella forma della domanda - dal dipendente (sez. IV, sentenza 18 ottobre 2012, n. 1228).

Contro la sentenza, l’Amministrazione ha interposto appello, chiedendone anche la sospensione dell’efficacia esecutiva.

Richiamando varia giurisprudenza del Consiglio di Stato, l’Amministrazione insiste sulla circostanza che la ricordata domanda dell’8 maggio 2009 non rappresenterebbe una mera dichiarazione di disponibilità , ma avrebbe determinato un mutamento del titolo di trasferimento.

Il signor ********si è costituito in giudizio per resistere all’appello, che contesta anche in relazione a precedenti del Consiglio di Stato di segno diverso.

La domanda cautelare dell’Amministrazione è stata accolta dalla Sezione con ordinanza 5 febbraio 2013, n. 413, che ha fissato per l’esame del merito della questione l’udienza pubblica del successivo 12 luglio.

Con memoria del 4 giugno, il brigadiere ********ha riepilogato le proprie ragioni.

Alla pubblica udienza del 12 luglio 2012, l’appello è stato chiamato e trattenuto in decisione.

DIRITTO

La questione controversa riguarda la titolarità  del diritto all’indennità  di trasferimento di autorità  per il militare che, dovendo necessariamente mutare di sede a seguito della soppressione del reparto di appartenenza, si veda tuttavia riconosciuta dall’Amministrazione la facoltà  di indicare la nuova sede di destinazione.

Come già  ricordato nell’ordinanza adottata dalla Sezione nel corso del presente procedimento, la giurisprudenza del Consiglio di Stato esprime, sul punto, orientamenti di segno differente (oltre ai precedenti richiamati nel provvedimento cautelare, si veda, per la tesi del privato, C.G.A.R.S., 18 settembre 2012, n. 777; per la tesi dell’Amministrazione, Cons. Stato, sez. IV, 27 ottobre 2011, n. 5767).

Peraltro, in epoca recentissima, l’art. 1, comma 163, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ha modificato la normativa di riferimento (art. 1 della legge 29 marzo 2001, n. 86), inserendo, dopo il comma 1, un comma 1-bis, che così recita:

“ L'indennità  di cui al comma 1 nonchà© ogni altra indennità  o rimborso previsti nei casi di trasferimento d'autorità  non competono al personale trasferito ad altra sede di servizio limitrofa, anche se distante oltre dieci chilometri, a seguito della soppressione o dislocazione dei reparti o relative articolazioni”.

Nella nuova disposizione, non vi è alcun carattere che possa indurre a considerarla di natura interpretativa e dunque naturalmente dotata di efficacia retroattiva (si veda invece, in senso testualmente contrario, l’art. 3, comma 74, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, con riguardo alla questione – parallela a quella qui trattata – del regime conseguente al trasferimento, previa domanda, alle sezioni di polizia giudiziaria presso le Procure della Repubblica: in tema, si veda, per tutte, Cons. Stato, sez. IV, sent. breve 30 luglio 2012, n. 4290).

Ne discende che essa ha inteso avere un effetto innovativo nell’ordinamento, modificando la normativa previgente.

Deve dunque ritenersi, argomentando a contrario, che, prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina, l’indennità  connessa al trasferimento di autorità  spettasse - nella sussistenza di tutti i necessari requisiti di legge, a partire dalla distanza superiore ai dieci chilometri fra la sede di provenienza e quella di destinazione (cfr. Cons. Stato, ad. plen., 16 dicembre 2011, n. 23) - quando il trasferimento facesse seguito alla soppressione del reparto di appartenenza.

Tale è precisamente il caso di specie.

L’appello dell’Amministrazione è pertanto infondato e va di conseguenza respinto, con conferma della sentenza impugnata.

Considerato che la decisione si fonda su una normativa intervenuta mediotempore, sussistono ragioni per compensare fra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.

Compensa fra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità  amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2013

 

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