ORARIO DI LAVORO, GESTIONE DELLO STRAORDINARIO E TRATTAMENTO VITTO: CONSIDERAZIONI DEI DELEGATI COCER DORI, LEOTTA, D’ANTONIO E DALESSANDRO

giovedì 09 marzo 2006

Il Cocer della Guardia di Finanza con radiomessaggio nr. 1222 del 24 novembre 2005 ha richiesto agli organi di rappresentanza ai vari livelli ogni utile notizia sull’applicazione della circolare nr. 345000 datata 28 ottobre 2005, in vista dell’acquisizione di adeguato materiale informativo per un successivo tavolo tecnico col Comando Generale.

Per comprendere a fondo il sistema, occorre innanzitutto chiarire la differenza tra la pausa ed il pranzo.

Esistono due diversi istituti, quello della pausa che è il periodo di riposo (finalizzato al recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo) riconosciuto per legge ai lavoratori quando ricorrono le condizioni del D. Lgs 8 aprile 2003 n. 66 e l’istituto del pranzo che è il diritto al trattamento alimentare riconosciuto dalla Legge 18 maggio 1989 n. 203 in primis e da numerose circolari attuative tra cui citiamo per semplicità soltanto la 375000/92 del Comando Generale.

Tali istituti, per il solo fatto che spesso trovano contemporaneità nell’applicazione (si fruisce del trattamento alimentare durante il periodo di riposo) vengono con facilità, ma erroneamente,  accorpati, almeno sotto il profilo concettuale.

Detto ciò si citano i punti critici delle Circolari 307900 e 345000 rispettivamente del 28 settembre e del 28 ottobre 2005 ed i motivi che, a parere di diversi Coir e Cobar confluenti, li determinano:

 

§         “Incremento della pausa per la consumazione del vitto da 30 minuti ad un’ora” (circ. 307900, punto 1 lett. a).

Il D. Lgs. 66/2003 all’art. 8 enuncia che le modalità e la durata della pausa sono stabilite nei contratti collettivi di lavoro, in difetto dei quali (art. 9), al lavoratore deve essere concessa una pausa di almeno dieci minuti.

Vista l’apertura più volte dichiarata dal Comandante Generale nei confronti degli Organi di rappresentanza (vgs. circolare nr. 427116/109 datata 22.12.2003, avente per oggetto “Disposizioni concernenti la Rappresentanza Militare”), sembra lecito chiedere ed aspettarsi che le modalità e la durata del periodo di riposo siano concordate e definite bilateralmente tra il Cocer e l’Amministrazione, tenendo presente, altresì, che il periodo di riposo, non rientrando nell’orario di lavoro (vedi art. 1, comma 2, lettere a) e b) del D. Lgs. 66/2003), non può non essere argomento di discussione della rappresentanza;

 

§         “La pausa pranzo ha durata di un’ora e non è soggetta a rimodulazioni, in aumento o in diminuzione” (circ. 345000, punto 3);

Com’è noto con l’introduzione della flessibilità dell’orario di servizio (D.P.R 395/95, art. 45) il personale può chiedere l’adozione di un particolare orario di lavoro. Memore di ciò, sembra allora un controsenso che l’unico spazio temporale divenuto perentorio e non rimodulabile sia proprio la durata del periodo di riposo. Pertanto è necessario il ripristino dei 30 minuti di pausa pranzo, quanto meno nei Reparti ove è istituita una mensa di servizio.

 

§         “L’autorità che dispone la prestazione lavorativa straordinaria del personale con orario flessibile deve:

-                    (...)

-                    garantire, al personale che non abbia fruito della pausa pranzo nelle fasce orarie previste, un’adeguata pausa prima dell’inizio della prestazione straordinaria.”

Come “per incanto” nelle circolari de quibus la pausa diventa adeguata allorquando viene richiesto al militare, già rinunciatario del trattamento alimentare, di effettuare lo straordinario. La durata della pausa sarà, pertanto, sicuramente stabilita dall’autorità che ordina il servizio e spesso non condivisa da chi la dovrà effettuare. E’ necessario che venga anche in questo caso concordata col Cocer la durata di detta pausa spettante al militare, senza creare sperequazioni di trattamento sul territorio nazionale.

 

§         “Il diritto a fruire del trattamento vitto a carico dell’Amministrazione ed il diritto alla pausa pranzo di un’ora sono rinunciabili mediante apposita dichiarazione dell’avente diritto. Conseguentemente, il militare rinunciatario della pausa pranzo può completare il proprio turno di servizio un’ora prima del termine stabilito”.

E’ noto che il diritto al trattamento alimentare è sancito dalla Legge 18 maggio 1989 n. 203 istitutiva delle mense di servizio, dalla Circolare 375000/92 (art. 11) e lo stesso principio è confermato in una miriade di atti legislativi del Corpo, ultimo dei quali la Determinazione n. 9000 del Comandante Generale datata 24/01/2006 attuativa del Regolamento di Amministrazione approvato con D.M. n. 292 del 14.12.2005 che al capo III (Amministrazione del personale) art. 37, stabilisce:” l’Ente corrisponde al personale in forza effettiva il trattamento economico ….omissis… e quando dovuti il vitto  ….omissis.

A parere degli scriventi, allorquando il  personale non può fruire del vitto deve essergli, comunque, corrisposto il trattamento economico anche sotto forma di buono pasto spendibile presso gli esercizi commerciali (vedi Circolare nr. 244225 del 27 luglio 2005 punto 3 lett. c).

Per quanto concerne la rinunciabilità al periodo di riposo il D. Lgs 8 aprile 2003 n. 66 sembra esaustivo in merito, tuttavia, giova sottolineare la rilevanza che le pause dei terminalisti assumono in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro:

D.Lgs. 626/94, art. 54, commi 5 e 7:

1. Il lavoratore, qualora svolga la sua attività per almeno quattro ore consecutive, ha diritto ad un’ interruzione della sua attività mediante pause ovvero cambiamento di attività.

5. E' comunque esclusa la cumulabilità delle interruzioni all'inizio ed al termine dell'orario di lavoro.

7. La pausa è considerata a tutti gli effetti parte integrante dell'orario di lavoro e, come tale, non è riassorbibile all'interno di accordi che prevedono la riduzione dell'orario complessivo di lavoro.

Per il principio di uguaglianza e ragionevolezza anche il periodo di riposo dovrebbe sottostare alla medesima disciplina e ciò sposterebbe la questione nel campo della sicurezza sul lavoro, con tutte le conseguenze che da ciò ne deriverebbero.

Da ultimo si chiede di chiarire, a cura del Comando Generale del Corpo, come si debba intendere il disposto della Circolare 345000 del 28 ottobre 2005, punto 3, nella parte in cui prevede la possibilità di fruire della pausa pranzo fuori dal comprensorio militare di appartenenza alla luce del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), art. 2  modificato dall’art. 12 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 che prescrive la non riconoscibilità della dipendenza da causa di servizio, in caso di infortunio, al dipendente che fruisce del periodo di riposo fuori degli ambienti aziendali, qualora sia presente, in azienda (Caserma), una mensa:

“““ (...) Salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate, l'assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro e, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti. L'interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all'adempimento di obblighi penalmente rilevanti. L'assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché necessitato. Restano, in questo caso, esclusi gli infortuni direttamente cagionati dall'abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni; l'assicurazione, inoltre, non opera nei confronti del conducente sprovvisto della prescritta abilitazione di guida”””””

 

Quanto esposto, oltre ad essere alla base dell’intervento che gli scriventi hanno tenuto in data odierna, è oggetto di mozione intesa a promuovere una delibera da parte del Cocer.

 

Roma,  9 marzo 2006

 

 

Lgt.    Maurizio DORI

Lgt.    Franco     LEOTTA

M.A.   Vincenzo D’ANTONIO

M.A.  Raffaele  DALESSANDRO

Delegati Cocer Guardia di Finanza - cat. “B”


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