CLAMOROSA DECISIONE DEL COCER DELLA GUARDIA DI FINANZA: RICORRIAMO ALLA CORTE EUROPEA CONTRO LA MANCANZA DI TUTELE PER I FINANZIERI. IL COMANDANTE GENERALE APRA FINALMENTE UN CONFRONTO SERIO SUL SISTEMA DI RAPPRESENTANZA

giovedì 05 dicembre 2013

 

 

Nei giorni scorsi abbiamo dato notizia di una originale delibera approvata dal CoBaR Gdf del Piemonte, con la quale ha invitato i Finanzieri a presentare personalmente ricorso alla Corte dei diritti dell’uomo contro il divieto di costituire associazioni a tutela degli interessi professionali.

La delibera piemontese scaturisce dal processo cd. NO TAV e dal fallito tentativo di costituirsi come parte civile da parte dell’organismo rappresentanza sabaudo.

Ebbene, i delegati del CoCeR della Guardia di finanza, con una clamorosa delibera, hanno deciso di fare proprio l’invito e, con una storica decisione, di presentare ricorso alla Corte di Strasburgo per violazione della Convenzione europea dei diritti dell’uomo da parte dello Stato italiano.

L’organismo centrale sottolinea anche la consolidata posizione riformista della rappresentanza dei Finanzieri, ribadita dalle assisi di L’Aquila (2008) e Castelporziano (2011), e chiede al Generale Capolupo di aprire finalmente un confronto serio sul sistema di tutele per le Fiamme Gialle, invitando tutti i CoIR ad esprimersi al riguardo.

Complimenti dalla redazione del sito alla rappresentanza militare della Guardia di finanza che si dimostra, ancora una volta, seconda a nessuno per quanto riguarda la sensibilità e coraggio nella richiesta dei diritti per i Finanzieri.

Di seguito la delibera approvata oggi all’unanimità dal CoCeR Gdf.

 
 
 

COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

Consiglio Centrale di Rappresentanza

 
 
 

D  E  L  I  B  E  R  A    N.  01/64/11°

 
 
 

OGGETTOTutela del personale della Guardia di Finanza - ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.

 
 
 
I  L    C  O  C  E  R
 
 
 

PREMESSO   che il Tribunale Ordinario di Torino – Sezione Quarta Penale - con propria Ordinanza datata 31 maggio 2013, ha escluso dalle parti civili il Co.Ba.R. affiancato al Comandante Regionale Piemonte nel procedimento penale n. 5230/12 R.G., in relazione ai danni subiti dal personale del Corpo impiegato in servizio di Ordine Pubblico in Val di Susa;

 
CONSIDERATO CHE:
 

Øla medesima Ordinanza ha ammesso la costituzione di parte civile di diverse OO.SS. delle Forze di Polizia, in quanto agiscono in nome proprio per la tutela giudiziale di un diritto della personalità di cui sono titolari in via diretta e non mediata a differenza dei Consigli della Rappresentanza Militare ai quali non può attribuirsi la natura di Organismi Sindacali;

 

Øa parere del prefato Tribunale, pertanto, difettando del cosiddetto “requisito della soggettività” è assente non solo la legittimazione a costituirsi parte civile ma, in maniera più radicale, la stessa capacità giuridica per poter agire in giudizio;

 

Øl’ordinanza di esclusione del Co.Ba.R. Piemonte dalle parti civili del p.p.  5230/12 R.G Tribunale di Torino è una pronuncia definitiva in quanto non più impugnabile nell’ambito del diritto nazionale e che, pertanto, consente di adire immediatamente la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo senza ulteriori passaggi interni altrimenti indispensabili;

 

Øche i finanzieri ricorrenti esclusi dal ruolo di parte civile sono legittimati ed intendono adire la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo con riferimento alla violazione dell’art. 11 della Carta Europea dei Diritti dell’Uomo;

 

TENUTO CONTO CHE:

 

Øla problematica emersa evidenzia, ancora una volta, un’ingiustificata disparità di trattamento tra il personale appartenente alle Forze di Polizia ad ordinamento civile, dotate di organizzazioni sindacali con soggettività giuridica ed il personale della Guardia di Finanza, per il quale è stato viceversa riconosciuto, a suo tempo, un mero surrogato del sistema rappresentativo sindacale alla stessa stregua delle Forze Armate;

 

Øil mancato riconoscimento al personale della Guardia di Finanza di un sistema rappresentativo con soggettività giuridica in grado di tutelare gli interessi individuali e collettivi dei finanzieri, costituisce un gravissimo vulnus all’esercizio effettivo ed efficace delle attività di tutela che originano, peraltro, da principi costituzionalmente garantiti;

 

Øvi è, in materia, una perdurante incapacità del Parlamento di pervenire a risolvere la problematica, che si trascina oramai da innumerevoli legislature;

 

Øl’attuale normativa italiana (D. Lgs. N. 66/2010) appare in netto contrasto con lo Statuto della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo ed in particolar modo con l’art. 11 della Carta, laddove preclude alle Rappresentanze Militari il diritto di agire in giudizio a tutela dei propri interessi o dei propri rappresentati ed al personale del Corpo di poter costituire sindacati o associazioni professionali di categoria;

 

Øle limitazioni al diritto di associazione imposte dall’ordinamento nazionale nei confronti dei lavoratori militari appaiono ancora più macroscopiche ed ingiustificate con riferimento ai finanzieri, atteso che le stesse sono motivate da esigenze di coesione interna e massima operatività tipiche delle Forze Armate e della funzione di Difesa e che alla Guardia di Finanza sono viceversa attribuiti compiti pressoché esclusivi di polizia economico – finanziaria e solo molto marginalmente (e solo per concorso) funzioni di Difesa;

 
CONSIDERATO CHE:
 

Ø gli organismi di rappresentanza della Guardia di Finanza, interpretando le legittime aspettative del personale da anni ed in più occasioni ribadiscono l’esigenza non più differibile di vedere concretamente garantiti i diritti dei finanzieri attraverso il riconoscimento di uno strumento di rappresentanza esterno e completamente autonomo dall’Amministrazione in grado di esercitare una reale ed effettiva funzione di tutela individuale e collettiva;

 

Øogni appartenente al Corpo può legittimamente adire la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo con riferimento alla violazione dei diritti garantiti dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo,

 
 
 

D   E   L   I   B   E   R   A

 
 
 
di:

1. informare i delegati dei Consigli confluenti e tutto il personale che i delegati di questo Consiglio, condividendone le ragioni, aderiscono all’iniziativa intrapresa a seguito dell’esclusione da parte civile del Co.Ba.R. Piemonte;

 

2. richiedere a tutti i Consigli confluenti di voler esprimere il loro orientamento a riguardo;

 

3. richiedere, tenuto conto dei documenti votati all’unanimità nelle assisi de L’Aquila e Castelporziano, al Comandante Generale l’apertura di un serio confronto volto a realizzare un sistema di adeguate tutele per i finanzieri, basato su un’effettiva capacità giuridica e di agire.

 
 

La presente delibera, approvata all’unanimità (10 votanti) in data 05 dicembre 2013, viene inviata a stralcio verbale.

 
 
 
 

         IL SEGRETARIO                                        IL PRESIDENTE DEL COCER

    (App.sc. Ippazio De Matteis)                                   (Gen. B. Bruno Bartoloni)

 
 
 

  

 


Tua email:   Invia a: