RIORDINO DELLE CARRIERE. LE PROPOSTE DI COCER COIR E COBAR CATEGORIA "B" NELLA RIUNIONE CONGIUNTA DEL 6-7 SETTEMBRE 2000
Condizione indispensabile per l'inoltro dell'articolo 4 della legge 78/2000, è trovare fondi adeguati per la copertura finanziaria dell'articolo 9 della legge 78/2000.
I fondi debbono riguardare tutto il ruolo non direttivo in quanto le riforme a costo zero sono, come verificato in passato, solo danni che seguono frustrazione e demotivazione del personale.
Da ciò occorre "staffare" la posizione del Maresciallo Aiutante, incentivandolo al Comando con la revisione delle funzioni che già, da ora, non possono catalogarsi "di concetto" ma direttive.
Inoltre proprio per questa particolarità la cosiddetta "semidiligenza" decorrerà dal 1° giorno nel grado di Maresciallo.
1. Alimentazione loro normale degli ufficiali, e esclusivamente da:
a. Previsione di cinque anni di corso formativo, distinto tre periodi:
- periodo di formazione di durata un anno con il conseguimento del grado di finanziere;
- periodo di qualificazione di durata due anni con il conseguimento del grado di ispettore perdere il riconoscimento della laurea di I livello;
- periodo di specializzazione di due anni con il conseguimento del grado di ufficiale e il riconoscimento della laurea di II livello.
b. Laureati di età non superiore a 32 anni, previa frequenza del periodo di specializzazione (2 anni).
2. Alimentazione R. T. L. A. (Grado apicale Generale di Brigata)
- Regime: civili fino a 32 anni in possesso del titolo di laurea richiesta e militari del corpo senza limiti di età con laurea.
- Transitorio: in conformità alla articolo 42.
3. Alimentazione Ruolo Speciale, (grado apicale generale di brigata, dalla nomina a partire dal grado di tenente):
- Regime e transitorio:
- 70% Marescialli Aiutanti, a domanda, per titoli, con almeno 5 anni di anzianità nel grado;
- 30% Marescialli Capi per concorso.
Prevedere per tale ruolo un ampliamento di 2000 unità nella fase transitoria da impiegare nelle articolazioni interne (Sezioni - Drappelli). Tale ruolo dovrà essere alimentato nel suo complesso soltanto dalle nuove nomine (escluso il passaggio da altri ruoli).
4. Alimentazione ruolo aereo navale
- Regime: stesso iter del ruolo normale, (lettera A);
- Transitorio:
- 70% Marescialli Aiutanti, a domanda, per titoli, con almeno 5 anni di anzianità nel grado;
- 30% Marescialli Capi per titoli ed esami.
5. Conferimento a titolo onorifico della qualifica di Tenente del Ruolo Speciale ai Marescialli Aiutanti, il giorno successivo a quello della cessazione del servizio per anzianità, per limiti di età, per infermità o decesso.
6. Mantenimento del ruolo R. T. O ed elevamento del grado apicale a Colonnello.
Abrogazione del limite nel numero dei concorsi a cui partecipare.
7. Eliminazione della dizione Sottufficiali ed inserire i ruoli Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Finanzieri.
8. Eliminazione del concorso da Maresciallo Capo a Maresciallo Aiutante, in considerazione che non esistono progressioni in tal senso per il ruolo "Ufficiali" e che le funzioni rimangono invariate.
9. Ridefinire le funzioni di cui agli articoli 4, 18, 34 della legge 199/95.
10. La promozione a Maresciallo Capo avverrà ad anzianità dopo sette anni dalla nomina a Maresciallo Ordinario.
11. La promozione a Maresciallo Aiutante deve avvenire a scelta dopo tre anni dalla nomina a Maresciallo Capo, nell'arco dello stesso anno solare (ogni quattro mesi) trasparenza costante e pubblicità nei criteri di valutazione.
12. Prevedere la progressione economica di carriera come segue:
* Maresciallo Aiutante con anzianità di grado di almeno 5 anni, trattamento economico del capitano;
* Maresciallo Aiutante con anzianità di grado di almeno 10 anni, trattamento economico del maggiore.
13. A tutt'oggi la Rappresentanza Militare non ha uno strumento che possa realmente e degnamente rappresentare con professionalità le reali problematiche che ledono i diritti e creano pregiudizi nella crescita professionale di tutte le categorie della Guardia di Finanza così come deliberato l'8 e il 9 giugno 1999.
14. Come già deliberato dal COCER i decreti dei ruoli direttivi e non direttivi devono viaggiare di pari passo.
15. Per tutti i concorsi interni (riserve di posti al personale in servizio) non si devono prevedere visite mediche o requisiti aggiuntivi oltre quelli già previsti nel rispettivo regolamento.
Il presente atto viene chiuso alle ore 11.55 del 7 settembre 2000 e siglato dai Marescialli del Corpo delle varie rappresentanze intermedie, di base e centrali.