LA DISCIPLINA DEI COSIDETTI "PREMI INCENTIVANTI" NELLA GDF - di D.B.

mercoledì 13 dicembre 2000

LA DISCIPLINA DEI COSIDETTI "PREMI INCENTIVANTI" NELLA GDF - di D.B.

Che si intende per premi incentivanti? Si intendono comunemente le somme di denaro che un'organizzazione eroga ai dipendenti che hanno conseguito risultati di particolare rilievo e significatività. In genere, pertanto, tali premi si riferiscono:

1) al conseguimento di obiettivi "attesi" (cioè, indicati nei piani annuali o infrannuali) quanto a:
    - maggiori quantità di prodotto;
    - maggiore qualità dei prodotti;
     - minori costi nelle produzioni;
2) alla realizzazione di specifici progetti o programmi;
3) al conseguimento di risultati eclatanti anche "non attesi", cioè non previsti nei piani degli obiettivi.

Ovviamente, per poter procedere nel modo indicato ed evitare discriminazioni tra il personale addetto ai diversi impieghi, è necessario che l'organizzazione sia in grado di misurare tutti i tipi di produzione e che siano predisposti piani annuali degli obiettivi da raggiungere. E' impossibile, infatti, oltre che inopportuno, attribuire incentivi monetari a personale o articolazioni che non abbiano obiettivi da raggiungere.

Quindi, al di là del valore economico, i premi incentivanti assumono anche una valenza culturale e morale perché individuano i comportamenti considerati "virtuosi" dall'organizzazione, quelle modalità dell'agire che tutti sono invitati a emulare; insomma, chi riceve il premio dovrebbe essere l'esempio da seguire.

In questi giorni sono stati corrisposti i premi incentivanti agli operatori delle Forze di polizia, sulla base del disposto dell'art. 53 del D.P.R. n. 254/199 e, per la GDF, del decreto del Ministro delle Finanze del 5 settembre 2000.

Secondo l'art. 53/254, le risorse messe a disposizione dal contratto, dovrebbero essere finalizzate al raggiungimento di "qualificati obiettivi" ed a promuovere "reali e significativi miglioramenti dell'efficienza dei servizi istituzionali".

Vediamo se tali finalità sono state in concreto raggiunte.

Ebbene, per il personale delle polizie ad ordinamento civile si è proceduto con gli istituti dell' "Accordo nazionale quadro di Amministrazione " e della " contrattazione decentrata " che garantiscono, attraverso meccanismi di confronto con le rappresentanze sindacali, il soddisfacimento delle reali esigenze degli operatori.

Per il personale dei Corpi ad ordinamento militare, invece, il meccanismo di partecipazione delle rappresentanze introdotto con l'art. 59 del D.P.R. 254/1999 non garantisce lo stesso risultato.

Tale norma, infatti, dispone quanto segue.

Art. 59


1. Le Amministrazioni informano preventivamente i COCER in ordine:
a) alle emanande disposizioni applicative che si riferiscono alle materie oggetto di concertazione ai sensi del decretò legislativo 12 maggio 1995, n.195;
b) ai criteri per la destinazione, l'utilizzazione e modalità di attribuzione: delle risorse aggiuntive di cui all'articolo 53 da parte delle Amministrazioni;
c) alle modalità attuative della disciplina del riposo compensativo.
2. I COCER formulano per iscritto preliminari e proposte sulle disposizioni applicative riguardanti le materie, ed i criteri di cui al comma l, lettera a), b) e c) entro 20 giorni data di ricezione della comunicazione.
3.Ai fini de1 comma 2 i COCER possono richiedere riunioni informative preliminari anche di carattere tecnico, che hanno inizio; entro 48 ore dalla data di ricezione della comunicazione e si concludono nel termine di 25. giorni, .ovvero. entro un termine più breve per motivi di urgenza.
4. Dell'esito degli incontri è redatto verbale dal quale risultano le posizioni comuni o le eventuali divergenze dell' Amministrazione:e delle rappresentanze del personale. Durante il periodo in cui si svolge l'informazione preventiva le Amministrazioni non adottano provvedimenti al riguardo. Decorsi tali termini o in caso di posizioni divergenti o di motivata urgenza, le rispettive Amministrazioni assumono autonome determinazioni definitive. In caso di divergenza, i COCER possono inviare per iscritto le loro osservazioni o richieste, entro 5 giorni ai rispettivi Ministri, ai sensi dell'articolo 19, quarto comma, della legge 11 Luglio 1978, n.382.
5. Dopo il comma 4 dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395 è inserito il seguente: "4-bis. Nel periodo intercorrente fra l'avvio e la conclusione dei lavori di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, le Sezioni COCER sono autorizzate da ciascun Comandante Generale a convocare, per una o più volte, delegazioni dei COIR al fine di .aggiornarle sull'andamento dei lavori- stessi." 

Sulla base del disposto normativo il Comando Generale della GDF ha formulato delle proposte di applicazione degli incentivi, quantificati in circa 25 miliardi, in relazione alle quali il COCER ha formalizzato il parere contenuto nella delibera 01/15/8° del 3 Maggio 2000.

Alla delibera del COCER è seguita l'approvazione del Decreto Ministeriale che ha definitivamente sancito i criteri che sono stati poi posti a base della distribuzione dei fondi avvenuta a seguito di una circolare emanata dal Comando Generale nel mese di Luglio 2000.

Più precisamente:

· nell'art. 2 è stato previsto un compenso collegato alla necessità di fronteggiare particolari situazioni di servizio e di incentivare l'impegno del personale operante presso reparti e/o articolazioni caratterizzate da determinate proiezioni operative (centro di polizia comunitaria, centro tutela concorrenza e mercato, centro tutela radiodiffusione, editoria e mercato mobiliare, nuclei di polizia tributaria, nucleo speciale di polizia valutaria, compagnie, tenenze, brigate, sezioni di p.g., equipaggi di unità navali e aeree). Dal compenso sono state escluse le articolazioni interne con funzioni prevalentemente amministrative (uffici operazioni, uffici e sezioni comando ecc.);

· nell'art. 3 è stato previsto un compenso per l'incentivazione, seppure in misura ridotta rispetto ai reparti e/o alle articolazioni di cui all'art. 2, delle attività svolte presso altri reparti e/o articolazioni, tenuto conto del contributo comunque fornito da questi ultimi al buon andamento della gestione;

· nell'art. 5 è stato previsto un compenso per incarichi che comportano l'assunzione di particolari responsabilità e disagio. Per l'individuazione degli incarichi in argomento si è fatto riferimento ai titolari di incarichi validi ai fini della concessione della medaglia militare al merito di lungo comando. Di tale compenso hanno beneficiato in misura maggiore i comandanti di reparti territoriali (comandanti di Gruppi, Compagnie, Tenenze, Brigate, Distaccamenti, Nuclei Provinciali, Stazione navale, Sezioni aeree e navali, Squadriglia navale) e in misura minore i titolari di altri incarichi di comando (ivi compresi i comandanti di sezioni e squadre Comando, Motorizzazione, direttori dei conti ecc.). Sono stati invece esclusi dal compenso i titolari di altre funzioni di comando e/o responsabilità quali i responsabili delle Sezioni di p.g. presso le Procure o i capi pattuglia.

La somma complessivamente destinata agli incentivi di cui agli artt. 2 e 3 è stata di 27,5 miliardi, mentre quella relativa ai compensi di cui all'art. 5 è stata di 7 miliardi.

I destinatari degli incentivi previsti dall'art. 5 hanno anche beneficiato di quelli previsti dall'art. 2 o dall'art. 3.

Dello stanziamento complessivo di lire 39,7 miliardi, oltre alle somme sopra indicate, circa 3,7 miliardi di lire sono destinate alla corresponsione dell'indennità di presenza qualificata, mentre la somma di circa 1,3 miliardi di lire è stata accantonata per essere successivamente distribuita agli ufficiali con funzioni dirigenziali (colonnelli e generali).

Non si sa ancora quali saranno i criteri di distribuzione di quest'ultima somma. Certamente, se i premi fossero collegati alla "pesantezza delle responsabilità", piuttosto che alla "pesantezza del grado" dovrebbero beneficiarne soprattutto i colonnelli e i generali di brigata destinatari dei piani annuali degli obiettivi e di effettive responsabilità di gestione.

Eventuali importi che dovessero residuare andranno ad incrementare lo stanziamento previsto per gli artt. 2 e 3.

In conclusione, appare chiaro, secondo noi, come gli interventi adottati non siano coerenti, in larga misura, con le finalità della legge che collega le risorse finanziarie previste dal comma 1 dell'art. 53 al "raggiungimento di qualificati obiettivi ed a promuovere reali e significativi miglioramenti dell'efficienza dei servizi istituzionali".

D. B.



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