ASSOCIAZIONE "FINANZIERI, CITTADINI E SOLIDARIETÀ", IL PRIMO STATUTO

venerdì 06 ottobre 2000


ASSOCIAZIONE "FINANZIERI, CITTADINI E SOLIDARIETÀ", IL PRIMO STATUTO

 

STATUTO FICIESSE (OTTOBRE 2000)

CAPO I°

1) Costituzione
E’ costituita l’Associazione "Finanzieri, Cittadini e Solidarietà ".
Con sede provvisoria in Roma Via Leopoldo Serra nr. 3.
E’ facoltà del Comitato Direttivo dell’Associazione fissare la sede definitiva o modificare quella provvisoria.

2) Caratteri
L’Associazione è autonoma, apartitica e apolitica.

3) Finalità
L’Associazione persegue i seguenti fini:

 1

 fornire il proprio contributo, progettuale e tecnico-professionale, nell’elaborazione delle riforme legislative attinenti il sistema tributario italiano, in conformità ai principi della Costituzione e dei Trattati dell'Unione Europea;

 2

 promuovere iniziative e dibattiti, attività culturali, informative e promozionali per; sostenere i processi di riforma legislativa e organizzativa; migliorare i regimi di sicurezza, legalità e giustizia; elevare le condizioni economiche, professionali, sociali e morali;

 3

 contribuire a diffondere tra i cittadini una moderna coscienza fiscale, nella consapevolezza dell’essenzialità di una completa ed effettiva attuazione dei principi costituzionali di perequazione tributaria e di equità fiscale ;

 4

 stimolare il confronto delle idee sul tema dell’innovazione organizzativa e gestionale dell’Amministrazione Finanziaria, affinchè siano resi ai cittadini servizi pubblici connotati da standard di qualità, economicità e produttività pari o superiori a quelli degli altri Paesi dell’Unione Europea.

 5

 sviluppare costruttivi e trasparenti rapporti tra l’Amministrazione Finanziaria e i cittadini

 6

 contribuire alle iniziative di studio e di progetto per il contrasto ai fenomeni di corruzione e concussione;

 7

 contribuire all’aggiornamento professionale degli associati;

 8

 corrispondere alle esigenze di tutela, previdenza e assistenza degli associati, anche attraverso la stipulazione di accordi o convenzioni con associazioni, patronati e enti che perseguono finalità similari a quelli dell’Associazione, o con quant’altri soggetti pubblici e privati che condividono o accettano gli scopi dell’Associazione.

 9

 promuovere iniziative per far affermare i principi delle solidarietà;

 10

 favorire un processo federativo tra associazioni aventi scopi e finalità similari.

CAPO II°

4) Patrimonio
L’Associazione è un’organizzazione no-profit.
Per garantire la propria autonomia si autofinanzia con il concorso dei soci e di coloro che, senza una particolare prestazione corrispettiva, intendono finanziare gratuitamente l’associazione.
Il patrimonio dell’associazione è costituito dal contributo dei soci e dagli eventuali beni mobili ed immobili acquisiti, nel tempo.
In caso di scioglimento dell’associazione i beni patrimoniali dovranno essere ceduti ad un’associazione con caratteristiche analoghe.
Eventuali utili e avanzi di rendiconto non potranno essere divisi da soci, bensì reinvestiti nell’attività dell’associazione.

 

5) Attività Amministrative
L’attività amministrativa deve basarsi su una gestione dei costi e dei ricavi coerente alle esigenze e alle possibilità economiche dell’associazione, con una regolare tenuta contabile corretta e documentata.
A questo fine devono essere osservate le seguenti norme:

 1

 Predisposizione, a cura della Segreteria Nazionale, del rendiconto economico finanziario annuale da far approvare dal Direttivo entro il 31/3 di ogni anno.

 2

 Predisposizione, a cura della Segreteria Nazionale, del preventivo di spesa annuale da far approvare dal Direttivo entro il 31 dicembre di ogni anno

 

6) Collegio Revisori
E’ l’organo di controllo dell’attività amministrativa.
E’ composto da tre componenti effettivi e due supplenti, che sono eletti dall’Assemblea Congressuale.
Il collegio dei revisori accompagna con una propria relazione il rendiconto annuale presentato; controlla periodicamente l’andamento amministrativo e verifica la regolarità delle scritture e dei documenti contabili.
Elegge un proprio presidente, di norma iscritto all’albo professionale, che è invitato permanente al direttivo ogni qualvolta trattasi all’O.d.G. di materia amministrativa

 

CAPO III°

7) Soci
Gli associati si distinguono in: soci fondatori – soci ordinari – soci onorari.
I soci fondatori sono coloro che partecipano all’atto costitutivo.
I soci ordinari sono coloro che condividono gli scopi dell’associazione aderiscono ad essa versando la quota associativa.
I soci onorari sono personalità che hanno acquisito particolari benemerenze nel campo delle attività pubbliche e culturali Il numero massimo dei soci onorari è stabilito dal Regolamento Attuativo dello Statuto.
Si perde la qualifica di socio:

 1

 Per dimissioni con raccomandata RR.

 2

 Per sanzione a seguita dei provvedimenti assunti dal Comitato di Garanzia

 3

 Per espulsione su decisione espressa dalla maggioranza qualificata di 2/3 dell’Assemblea Congressuale.

Il Comitato Direttivo può decidere, con maggioranza qualificata di 2/3, la sospensione dalla carica di socio in attesa della decisione dell’Assemblea Congressuale.
All’Associazione possono aderire tutti i cittadini che ne condividono scopi e principi, impegnandosi per la realizzazione delle sue finalità.

 

CAPO IV°

8) Democrazia Associativa
L’Associazione realizza le proprie finalità nel rispetto dei principi della democrazia e del pluralismo.
Con le modalità stabilite dal presente Statuto e del Regolamento Attuativo, tutte le cariche direttive ed esecutive sono elettive e garantiscono la rappresentatività delle categorie delle categorie significativamente presenti nell’ Associazione.
Gli Organismi Direttivi dei vari livelli stimolano la partecipazione dei soci alla vita dell’Associazione mediante la convocazione dei soci stessi, o di loro delegazioni, di Assemblee Programmatiche Consultive non decisionali.

 

CAPO V°

9) Organi Nazionali dell’Associazione
Sono organi deliberanti:

 1

 L’assemblea Congressuale

 2

 Il Comitato Direttivo

E’ organo esecutivo:

ï‚·  La Segreteria

E’ organo di controllo amministrativo:

ï‚·  Il Collegio dei revisori

E’ organo di giurisdizione disciplinare interna:

  • La Commissione di Garanzia

10) Assemblea Congressuale
L’Assemblea Congressuale è il massimo organismo deliberante dell’associazione e ne approva lo Statuto.
Essa elegge:

  • Il Presidente Onorario dell’Associazione.
  • Il Comitato Direttivo
  • Il Collegio dei Revisori
  • Il Comitato di Garanzia

L’assemblea è convocata di norma ogni tre anni dal Direttivo, che determina preventivamente le modalità e i criteri di convocazione.
L’Assemblea Congressuale è altresì convocata quando lo richiede i 2/3 dei componenti del Comitato Direttivo o 1/3 degli iscritti alla Associazione.
Fanno parte di diritto dell’Assemblea Congressuale:

 1

 I delegati di base.

 2

 I componenti uscenti della Segreteria e del Comitato Direttivo.

 3

 I Presidenti uscenti; Onorario, del Direttivo, dei Revisori dei Conti e del Comitato di Garanzia. .

11) Comitato Direttivo Nazionale
Il Comitato Direttivo Nazionale è il massimo organo deliberante tra un’assemblea Nazionale e l’altra. Ad esso sono affidati i compiti di direzione nell’ambito delle decisioni assunte dall’Assemblea Nazionale.
Il Comitato Direttivo decide e approva:

 1

 Il Regolamento Attuativo.

 2

 Le delibere per le attività e le iniziative dell’associazione

 3

 I criteri qualitativi e quantitativi per l’articolazione organizzativa sul territorio.

 4

 L’entità delle quote associative e la loro ripartizione secondo criteri di solidarietà.

 5

 I documenti contabili (rendiconto, nota preventiva)

Il Comitato Direttivo elegge:

 1

 Il Segretario Responsabile

 2

 La Segreteria su proposta del Segretario Responsabile.

 3

 Un proprio Presidente, (con il compito di convocare l’organismo sentita la segreteria; di presiedere i lavori del Direttivo e di predisporre per la verbalizzazioni degli argomenti e delle presenze alle riunioni):

Il Comitato Direttivo è convocato:

 1

Almeno sei volte all’anno su iniziativa del Presidente sentita la Segreteria

 2

 Su decisione della Segreteria

 3

 Quando richiesto da almeno 2/5 dei suoi componenti

Il numero dei componenti del Direttivo è stabilito dall’Assemblea Congressuale.
In caso di dimissioni del Segretario Responsabile e della Segreteria, il Comitato Direttivo, su convocazione del Presidente, è tenuto ad eleggere il nuovo organismo esecutivo entro trenta giorni dalle dimissioni stesse.§
In caso di singole dimissioni di componenti della Segreteria, il Segretario Responsabile, sentito il Comitato Direttivo, ne propone la sostituzione che dovrà essere approvata alla prima convocazione del Comitato Direttivo.

12) Segreteria Nazionale

E’ organo Esecutivo, essa ha il compito di attuare le decisioni del Direttivo; assicura la gestione dell’associazione ed ha contatti con gli Organi territoriali.
Il numero dei componenti della Segreteria è stabilito dal Comitato Direttivo.
La Segreteria Nazionale funziona collegialmente e si riunisce:

 1

 Almeno una volta al mese su convocazione del Segretario Responsabile

 2

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