DAL 2010 NON PUO’ PIU’ ATTRIBUIRSI LA SUPER-INDENNITA’ DI AUSILIARIA AI GENERALI "VICECOMANDANTI" DELLE FORZE DI POLIZIA MILITARI (Corte dei Conti)

lunedì 20 gennaio 2014


Massima deliberazione n. SCCLEG/21/2013/PREV

Corte dei Conti - Sezione Centrale del controllo di legittimità sugli
atti del Governo e delle Amministrazioni pubbliche - Adunanza del
12 dicembre 2013 - Presidente: Pres. DE FRANCISCIS Relatore:
Cons. Francesco PETRONIO


La disciplina introdotta dal Codice dell’Ordinamento militare (d.lgs 15 marzo 2010, n. 66) in merito alle modalità di determinazione dell’indennità di ausiliaria si è inserita in un contesto di norme di controversa interpretazione e, alla luce dell’indirizzo giurisprudenziale affermatosi nella sede della giurisdizione pensionistica di appello, ha determinato criteri maggiormente intellegibili.

L’art. 1870, comma 3, lettera m) esclude espressamente la speciale indennità pensionabile dalle componenti utili al calcolo dell’indennità di ausiliaria, introducendo un criterio di determinazione del trattamento economico, connesso al particolare status di tale posizione, diretto ad ottenere un aggiornamento dell’assegno di ausiliaria esclusivamente con riguardo ai trattamenti dei pari grado in servizio, che non rivestano un carattere particolare e personale.

Tale criterio deve estendersi alla valutazione ai fini della determinazione dell’assegno di ausiliaria attribuito ai Generali che hanno svolto le funzioni vicarie del Comandante generale dell’arma dei Carabinieri, posto che le disposizioni del libro VII del codice riguardano, oltre che il personale militare, anche quello appartenente alle forze di polizia con ordinamento militare e quindi anche i Carabinieri.

L’applicazione di tale attuale parametro non può che avvenire successivamente alla data di entrata in vigore del codice dell’ordinamento militare e cioè dal 9 ottobre 2010.

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