IL M5S CHIEDE IL SUPERAMENTO DELLA GIUSTIZIA MILITARE IN QUANTO ISTITUZIONE STORICAMENTE SUPERATA ED ANTIECONOMICA. IL GOVERNO RISPONDE: QUEI TRIBUNALI CI SERVONO ANCORA PER ASSICURARE LA SPECIFICITA’ DEI MILITARI, MA CI IMPEGNIAMO A RIDURLI DA TRE A UNO

sabato 01 febbraio 2014

 

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-01121

presentato da
ALBERTI Ferdinando
testo di
Giovedì 3 ottobre 2013, seduta n. 90

ALBERTI, CORDA, ARTINI, BASILIO, RIZZO, PAOLO BERNINI e FRUSONE. — Al Ministro della difesa. Per sapere – premesso che:
il superamento del servizio militare di leva ha fatto venire meno tutta una serie di illeciti tipici del rapporto fra autorità dello Stato e cittadino chiamato alle armi e diminuito drasticamente il numero di militari sottoposti alla giurisdizione dei tribunali militari;
numerose sentenze della Corte costituzionale hanno negli anni determinato la progressiva «erosione» della giurisdizione speciale militare in favore di quella ordinaria;
si è assistito negli ultimi anni ad una caduta verticale del lavoro delle procure militari e dei relativi tribunali e l'emergere di una sottoutilizzazione degli apparati della giurisdizione militare che ha posto seriamente in dubbio l'opportunità e l'utilità di una struttura, che è così divenuta, per di più, chiaramente antieconomica;
la legge 24 dicembre 2007, n. 244, articolo 2, commi da 603 a 611, ha effettuato una prima timida modifica della «geografia» dei tribunali militari, riducendoli, e limitando il numero dei componenti del Consiglio della magistratura militare;
nonostante la soppressione di alcuni tribunali militari con la suddetta riforma del 2007, la permanenza delle tre sedi di tribunale militare a Roma, Napoli e Verona, risulta del tutto palesemente sproporzionata ed antieconomica rispetto ai limitati carichi di lavoro che caratterizzano oggi la giustizia militare e la cosiddetta spending review della XVI legislatura non ha saputo intervenire in materia, né tantomeno sulla riduzione degli organici della magistratura militare;
presso gli uffici giudiziari militari di Roma, Napoli e Verona risultano vieppiù comandati numerosi militari delle Forze armate con compiti amministrativi che ben potrebbero essere maggiormente utilizzati in termini di servizi ai cittadini presso i rispettivi comandi di appartenenza;
ad onta dei ridottissimi carichi di lavoro si registra addirittura la continua richiesta alla direzione generale per il personale civile del Ministero della difesa di personale da destinare agli uffici giudiziari militari, in particolare da parte del tribunale militare di Verona, per quanto il personale civile e militare in servizio sia già numericamente sovrabbondante anche in rapporto alle dotazioni organiche assegnate;
del tutto irrisori sono poi i carichi di lavoro del tribunale e dell'ufficio militare di sorveglianza di Roma che pure ha complessivamente assegnato un contingente di ben tre magistrati e quindici dipendenti fra civili e militari, i cui compiti ben potrebbero essere agevolmente devoluti alla corte militare di appello di Roma;
nelle more di una riforma integrale della giustizia militare, stanti i limitati carichi di lavoro, risulterebbe del tutto opportuno unificare quanto prima la competenza per l'intero territorio nazionale nel tribunale militare di Roma e nella procura militare della Repubblica di Roma, sopprimendo per l'effetto gli uffici giudiziari militari di Napoli e di Verona;
con la soppressione del tribunale e dell'ufficio militare di sorveglianza di Roma e dei tribunali militari e delle procure militari della Repubblica di Napoli e di Verona, il relativo personale ben potrebbe integralmente transitare negli uffici giudiziari ordinari onde far fronte alla cronica carenza di personale in rapporto ai notevoli carichi di lavoro esistenti;
la stessa esistenza degli uffici giudiziari militari deve ritenersi, istituzionalmente, storicamente e socialmente del tutto superata;
in attesa di una riforma costituzionale dell'articolo 103, terzo comma, che preveda il definitivo superamento dei tribunali militari con l'istituzione presso ogni distretto di corte d'appello di una sezione specializzata per i reati militari, risulta palese la pressante necessità, anche in considerazione della grave crisi economica che sta vivendo il nostro Paese e tenuto conto di quanto testé motivato, di razionalizzare le risorse destinate all'amministrazione della giustizia militare, riducendo gli organici e gli uffici, nonché facendo transitare il relativo personale, sia magistratuale che amministrativo, negli uffici giudiziari ordinari per fronteggiare le ben note vacanze organiche –:
se il Ministro interrogato, intenda o meno assumere iniziative per sopprimere definitivamente i tribunali militari e le procure militari della Repubblica di Napoli e di Verona, trasferendo le relative competenze agli uffici giudiziari militari di Roma, nonché sopprimere definitivamente il tribunale e l'ufficio militare di sorveglianza di Roma, trasferendo le relative competenze corte militare d'appello di Roma;
se il Ministro interrogato intenda o meno assumere iniziative per la riduzione della consistenza degli organici della magistratura militare e del relativo personale, sia magistratuale che amministrativo, per calibrarli sulle effettive esigenze di servizio, al fine dell'integrale transito del personale addetto agli uffici giudiziari militari oggetto di soppressione agli organi della giurisdizione ordinaria nell'ambito del Ministero della giustizia;
se il Ministro interrogato intenda o meno considerare di proporre la novella dell'articolo 103 della Costituzione al fine del definitivo superamento della giustizia militare attraverso il definitivo passaggio della relativa competenza alla giurisdizione ordinaria con la creazione di apposite sezioni specializzate per la giustizia militare presso ogni capoluogo di distretto di corte d'appello. (5-01121)

 
 
 

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 19 dicembre 2013
nell'allegato al bollettino in Commissione IV (Difesa)
5-01121

Il terzo comma dell'articolo 103 della Costituzione recita testualmente: «I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate».
Con tale espressa disposizione il legislatore costituente ha previsto l'esistenza di organi giurisdizionali militari, limitandone la giurisdizione in tempo di pace e demandando, per il tempo di guerra, la determinazione della stessa alla legge ordinaria, ed ha riconosciuto, al contempo, la necessità di una giurisdizione speciale che tenesse conto della delle Forze armate.
Tanto premesso, in merito all'ipotizzata riforma dell'apparato giurisdizionale militare, si osserva che la magistratura militare, per stare al passo con i tempi, deve attuare un processo virtuoso di riorganizzazione della spesa e razionalizzazione dell'organizzazione.
Invero, già con la legge n. 244 del dicembre 2007 (legge finanziaria del 2008), le misure di razionalizzazione dell'apparato giudiziario, finalizzate al contenimento ed alla stabilizzazione della spesa pubblica, hanno visto proprio nella giurisdizione militare un primo privilegiato ambito applicativo.
Infatti, con tale legge è stato previsto ed attuato un drastico ridimensionamento degli uffici giudiziari militari e dell'organico della magistratura militare, riducendolo da 103 alle attuali 58 unità e stabilendo la soppressione delle sedi giudiziarie militari di primo grado di La Spezia, Torino, Padova, Cagliari, Bari e Palermo, oltre che delle due sezioni distaccate della Corte militare di appello, rispettivamente in Verona e Napoli.
Tale misura si era allora resa necessaria proprio nell'ottica di un contenimento della spesa pubblica e della correlata necessità di evitare una sottoutilizzazione di risorse umane e strutturali.
Nell'attuale legislatura, le interessanti proposte di riforma, oggetto di discussione in varie sedi, sono finalizzate principalmente, operando una sorta di «reductio ad unum», ad una rivisitazione ed attualizzazione del codice militare di pace e della giurisdizione militare.
La razionalizzazione della giurisdizione militare diventa, quindi, un obiettivo importante per il Governo, anche al fine di assicurare la tutela della specificità della condizione militare e di garantire la certezza delle situazioni giuridiche del personale militare impegnato nelle missioni internazionali.
Sulla base di quanto osservato, non si ritiene di condividere l'asserzione contenuta nell'atto, in base alla quale «la stessa esistenza degli Uffici giudiziari militari deve ritenersi, istituzionalmente, storicamente e socialmente del tutto superata».
Invero, le questioni opportunamente ed acutamente sollevate dall'Onorevole interrogante, investono delicate tematiche della giustizia militare e, in generale, della legge penale militare, che vanno affrontate organicamente, in un confronto costruttivo con tutte le parti in causa.
Ben consapevoli dell'importanza di un percorso unitario di cui la magistratura militare deve essere, assieme al Ministro della Difesa, parte attiva del cambiamento, si sottolinea che le improcrastinabili misure di razionalizzazione dell'apparato giudiziario militare, finalizzate al contenimento ed alla stabilizzazione della spesa pubblica, dovranno essere indirizzate prioritariamente ad adeguare la magistratura militare al nuovo assetto dello strumento militare professionale nonché ai crescenti impegni delle Forze armate nei teatri operativi e nelle missioni internazionali.
A testimonianza, in conclusione, del particolare interesse suscitato, in ambito parlamentare, dalla materia de qua, rendo noto che, nel corso della discussione sull'Atto Senato 1015, il Governo, accogliendo l'ordine del giorno C101 dei Senatori Russo, Casson e Anitori, si è impegnato a valutare la soppressione dei Tribunali militari di Verona e Napoli (mantenendo, quindi, solo quello di Roma) e dell'Ufficio militare di sorveglianza, con una discendente contrazione dell'organico della magistratura militare.
Al riguardo, il Signor Ministro della Difesa ha disposto la costituzione di un gruppo di lavoro per la verifica delle ipotesi di razionalizzazione dell'ordinamento giudiziario militare.


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