STRAORDINARI FESTIVI IN GDF, LA LEGGE DI STABILITA’ RAFFORZA (E NON INDEBOLISCE) LA PRETESA DEI RICORRENTI – da La Rete Legale

domenica 09 febbraio 2014

Pubblichiamo di seguito la comunicazione che ci è appena pervenuta da La Rete Legale.

PARERE

sull’ambito di applicazione del comma 476 della legge di stabilità per il 2014

La questione della indennità compensativa per i servizi resi di domenica nei giorni festivi e del contemporaneo diritto al pagamento dello straordinario nel caso siano state già prestate, nei giorni precedenti, le obbligatorie 36 ore settimanali, è stata oggetto di un recente e, ai nostri fini, assai rilevante intervento interpretativo del legislatore.

Stiamo parlando dell’articolo 1, comma 476, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, la cosidetta “legge di stabilità per il 2014”, che riportiamo integralmente di seguito (sottolineature e grassetti sono della redazione).

<<476. L'articolo 10, comma  3,  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, e l'articolo 11, comma  8,  del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002,  n.  163,  si interpretano nel senso che la prestazione lavorativa resa nel  giorno destinato al riposo settimanale o nel  festivo  infrasettimanale  non dà diritto a retribuzione a titolo di lavoro  straordinario  se  non per le ore eccedenti l'ordinario turno di servizio giornaliero.  Sono fatti salvi gli effetti delle sentenze passate in giudicato alla data di entrata in vigore della presente legge.>>

La disposizione, come detto, ha una dichiarata funzione interpretativa dei decreti del Presidente della Repubblica (il 163 del 2002 e il 170 del 2007) che hanno recepito degli accordi sindacali e di concertazione del trattamento economico del personale del Comparto sicurezza e difesa e, a nostro avviso, è di assai dubbia legittimità costituzionale proprio perché pretende di interpretare in via autoritativa gli approdi di dialettiche bilaterali tra parte datoriale, sindacati e rappresentanze militari.

Ma la disposizione torna comunque utile per il ricorso collettivo che sarà presentato tra un paio di settimane al TAR di Bologna volto ad ottenere il riconoscimento, da parte del giudice amministrativo adito, del diritto alla percezione delle indennità di straordinario per i servizi in questione prestati dai Finanzieri che partecipano all’iniziativa.

Non c’è dubbio, infatti, che nelle organizzazioni, come la Guardia di finanza, in cui il servizio “ordinario” è determinato per settimana e non per singolo giorno il comma 476 si applichi nei seguenti modi:

1) nel caso di servizi di domenica se le 36 ore settimanali sono state già prestate nei giorni precedenti, la norma conferma che, oltre agli 8 euro e il recupero del riposo, va certamente corrisposto lo straordinario festivo per tutte le ore domenicali prestate;

2) nel caso di servizi resi in giorno festivo infrasettimanale se le 36 ore settimanali non ancora in tutto o in parte prestate, va corrisposto:

a) lo straordinario festivo a partire dall’ora che eccede le 36 settimanali;

b) lo straordinario feriale nel caso, nei giorni feriali successivi della medesima settimana, vengano superate le 36 ore settimanali.

Riteniamo, pertanto, che il comma 476 della legge di stabilità per il 2014 non pregiudichi, ma semmai rafforzi la legittimità della pretesa dei Signori ricorrenti.

 

AVV. GIUSEPPE FORTUNA (per La Rete Legale)


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