SEMPRE A PROPOSITO DI FURTO DEL TEMPO. 30 € DI RIMBORSO AL GIORNO PER I RITARDI DELL'AMMINISTRAZIONE

domenica 23 marzo 2014

 

Facendo seguito ad un precedente articolo  si porta a conoscenza dei lettori che nella Gazzetta Ufficiale del 12 marzo 2014 è stata pubblicata la direttiva 9 gennaio 2014 della Funzione Pubblica contenente le linee guida per l’applicazione dell’art. 28 D.L. 69/2013 (conv, in L. 98/2013) in materia di indennizzo da ritardo nella conclusione dei procedimento ad istanza di parte.

La disposizione in esame modifica l'art. 2-bis L. 241 del 1990, introducendo il comma 1-bis. Si prevede il diritto dell'interessato ad ottenere un indennizzo da ritardo, ovvero, il pagamento di una somma pari a 30 euro per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo di 2.000 euro; l’importo è calcolato a partire dal giorno successivo alla data in cui il procedimento avrebbe dovuto essere concluso. La disposizione si applica ai procedimenti relativi all’avvio e all’esercizio dell’attività d’impresa avviati ad istanza di parte a partire dal 21 agosto 2013.

La Funzione Pubblica precisa che detta fattispecie di indennizzo da ritardo va tenuta ben distinta da quella da danno da ritardo di cui al comma 1 dell'art. 2-bis della L. 241/1990. Quest’ultima, infatti, presuppone, l'avvenuta prova dell'esistenza stessa del danno, del comportamento colposo o doloso dell'Amministrazione e, ancor di più, della dimostrazione dell'esistenza di un nesso di causalità tra il danno lamentato e la condotta posta in essere dalla Pubblica Amministrazione.

L'indennizzo da ritardo costituisce una disposizione applicabile in tutte quelle fattispecie in cui il procedimento, ad istanza di parte, debba concludersi entro un determinato periodo di tempo e, ciò, a prescindere dalla natura giuridica del termine apposto e, quindi, dalla circostanza che il termine abbia un carattere perentorio (e determini il venir meno del potere dell'Amministrazione di pronunciarsi) o ordinatorio (persistendo il relativo potere). L'utilizzo del termine «indennizzo» consente di ritenere, si afferma nel documento, che il pagamento della somma di cui si tratta debba essere dovuto anche nell'eventualità in cui la mancata emanazione del provvedimento sia riconducibile ad un comportamento "scusabile", e astrattamente "lecito", dell'Amministrazione.

 


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