PRESENTATO LO SCHEMA DEL NUOVO CONTRATTO PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE DELLE FORZE DI POLIZIA MA I COCER NON FIRMANO

mercoledì 24 gennaio 2001

Ieri, 24 gennaio, le delegazioni di tutti i COCER sono stati ricevuti dal Ministro della Funzione pubblica BASSANINI alla presenza dei Ministri dell'Interno, delle Finanze, della Giustizia e delle Politiche agricole per firmare lo schema di contratto 2001/2002 per il personale non dirigente delle Forze di polizia (che riportiamo in allegato).

Sul tema, le rappresentanze, nel corso dei preliminari contatti con il Sottosegretario BRESSA, de-legato del Governo alla trattativa, avevano subordinato la firma all'accoglimento delle seguenti, principali istanze:

1) l'inquadramento dei gradi di appuntato scelto nel VI livello, del brigadiere capo nel VII, del ma-resciallo aiutante nell'VIII, utilizzando, per tali modifiche, il decreto legislativo per il riordino ex art. 9 della legge delega n. 78/2000;
2) una diversa ripartizione delle risorse per le indennità accessorie (in particolare, la destinazione della maggior parte degli stanziamenti sull'indennità mensile pensionabile);
3) il riconoscimento della specificità del lavoro del personale delle forze di polizia con "sgancia-mento" del "comparto sicurezza" dal resto del pubblico impiego.

Bassanini ha illustrato alle delegazioni lo schema di contratto ed ha fatto presente che il Governo ha appena presentato due emendamenti al disegno di legge sull'indennità di alloggio con i quali viene delegato l'Esecutivo ad emanare un decreto che provveda:

1) alla separazione del "Comparto sicurezza" dal "Comparto difesa", con modifica del d.lgs. 195/1995;
2) alla riparametrazione dei livelli retributivi in cui è inquadrato il personale in modo che gli aumenti siano rapportati, in futuro, al grado e non più ai livelli.

I COCER, preso atto del mancato accoglimento delle richieste pregiudiziali sopra menzionate, han-no manifestato la loro delusione dichiarando indisponibilità alla firma del contratto.

 

SCHEMA DI PROVVEDIMENTO DI CONCERTAZIONE RELATIVO AL BIENNIO 2000-2001 PER GLI ASPETTI RETRIBUTIVI, RIGUARDANTE IL PERSONALE NON DIRIGENTE DELLE FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE (ARMA DEI CARABINIERI CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA), DI CUI ALL'ARTICOLO 2, COMMA 1, LETTERA B), DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 MAGGIO 1995, N.195, E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI.

 

12 gennaio 2001

 

Articolo 1

(Area di applicazione e durata)

1. Ai sensi dell’art.2, comma 1, lettera B), del decreto 1egislativo 12 maggio 1995, n.195, come sostituito dall’art.2 del decreto 1egislativo 31 marzo 2000, n.129 il presente provvedimento di concertazione si applica al personale dei ruoli dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanze, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale ausiliario di leva.

2. Il presente provvedimento di concertazione concerne gli aspetti retributivi ed è valido per il periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2001.

3. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del presente provvedimento di concertazione, al personale di cui al comma 1 sarà corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai livelli retributivi tabellari vigenti, inclusa l'indennità integrativa speciale. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'art.2, comma 1, lettera B), del decreto legislativo n.195/1995, come sostituito dell’art.2 del decreto legislativo 31 marzo 2000, n.129.

 

Articolo 2

(Nuovi stipendi)

1. Gli stipendi stabiliti dall’art.41 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n.254; sono incrementati, a regime, delle seguenti misure mensili lorde:

 

Livello V                        Lire                        90.000

Livello VI                        Lire                        96.000

Livello VI bis                        Lire                        100.500

Livello VII                        Lire                        105.000

Livello VII bis                        Lire                        110.000

Livello VIII                        Lire                        115.000

Livello IX                        Lire                        126.000

 

2. Gli aumenti di cui al comma 1 competono con decorrenza l° gennaio 2001.

3. Dal 1° luglio 2000 al 31 dicembre 2000 competono i seguenti aumenti stipendiali mensili lordi:

 

Livello V                        Lire                        34.000                        arretrati fino al 31/12/2000                        204.000

Livello VI                        Lire                        36.000                        arretrati fino al 31/12/2000                        216.000

Livello VI bis                        Lire                        37.500                        arretrati fino al 31/12/2000                        225.000

Livello VII                        Lire                        39.000                        arretrati fino al 31/12/2000                        234.000

Livello VII bis                        Lire                        41.000                        arretrati fino al 31/12/2000                        246.000

Livello VIII                        Lire                        43.000                        arretrati fino al 31/12/2000                        258.000

Livello IX                        Lire                        47.000                        arretrati fino al 31/12/2000                        282.000


 

4. Gli aumenti di cui al comma 3 hanno effetto fino alla data del conseguimento degli incrementi di cui al comma 1.

 

5. I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime, derivanti dall’applicazione dei precedenti commi, sono:

 

Livello V                        Lire                        15.853.000                        aumento a regime                        1.080.000

Livello VI                        Lire                        17.523.000                        aumento a regime                        1.152.000

Livello VI bis                        Lire                        18.829.000                        aumento a regime                        1.206.000

Livello VII                        Lire                        20.135.000                        aumento a regime                        1.260.000

Livello VII bis                        Lire                        21.583.000                        aumento a regime                        1.320.000

Livello VIII                        Lire                        23.031.000                        aumento a regime                        1.380.000

Livello IX                        Lire                        26.363.000                        aumento a regime                        1.512.000

 

6. Gli importi stabiliti dal presente articolo assorbono l’elemento provvisorio della retribuzione previsto dall'art.41, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999; n.254.

 

 

Articola 3

(Effetti dei nuovi stipendi)

1. Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente provvedimento di concertazione hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennità di buonuscita, sull’assegno alimentare previsto dall'art.82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3, o da disposizioni analoghe; sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.

2. I benefici economici risultanti dall’applicazione del presente provvedimento di concertazione, riguardante il biennio 2000-2001, sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti dal medesimo provvedimento di concertazione, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente provvedimento di concertazione. Agli effetti dell'indennità di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

3. Ai fini della corresponsione dei nuovi stipendi derivanti dall’applicazione del presente provvedimento di concertazione si applica l'art.172 della legge 11 luglio 1980, n.312.

4, Gli aumenti e i valori stipendiali di cui all’art.2, hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario a decorrere dal 1° luglio 2000.

 


 

Articolo 4

(Indennità pensionabile)

 

1. Le misure dell'indennità pensionabile di cui all’art.44, comma 1; lettera C), del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n.254, sono rideterminate, a decorrere dal 1° gennaio 2001, nei seguenti nuovi importi mensili lordi:

 

Tenente colonnello        1.240.000 aumento a regime   78.000

Maggiore        1.217.000 aumento a regime   77.000

Capitano        1.206.000 aumento a regime   76.000

Tenente        1.157.000 aumento a regime   74.000

Sottotenente        1.114.000 aumento a regime   71.000

Maresciallo Aiutante S.UPS.

e Maresciallo aiutante        1.178.000 aumento a regime   75.000

Maresciallo capo 1.125.000 aumento a regime   72.000

Maresciallo ordinario        1.085.000 aumento a regime   70.000

Maresciallo        1.044.000 aumento a regime   68.000

Brigadiere capo        1.080.000 aumento a regime   70.000

Brigadiere        1.007.000 aumento a regime   66.000

Vice brigadiere        1.001.000 aumento a regime   65.000

Appuntato scelto  899.000 aumento a regime   70.000

Appuntato           832.000 aumento a regime   85.000

Carabiniere scelto

e finanziere scelto  761.000 aumento a regime   81.000

Carabiniere e finanziere           700.000 aumento a regime   78.000

 

Articolo 5

(Assegno funzionale)

 

1. Le misure dell’assegno funzionale pensionabile di cui all'art.45 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n.254, fermi restando i requisiti ivi previsti, a decorrere dal 1° gennaio 2001 sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:

 

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QUALIFICHE

19 ANNI DI SERVIZIO

29 ANNI DI SERVIZIO

A REGIME

Maresciallo aiutante S.UPS.

e maresciallo aiutante

2.180.000

3.035.000

360.000

Maresciallo capo

2.180.000

3.035.000

360.000

Maresciallo ordinario

2.180.000

3.035.000

360.000

Maresciallo

2.180.000

3.035.000

360.000

Brigadiere capo

2.145.000

2.985.000

360.000

Brigadiere

2.145.000

2.985.000

360.000

Vice brigadiere

2.145000

2.985.000

360.000

Appuntato scelto

1.725.000

2.145.000

360.000

Appuntato