ALTRO CHE IRRINUNCIABILE, LA MILITARITA’ DELLA GDF E’ ORMAI DA ABBANDONARE IN FRETTA. SI SPEZZINO LE PARADOSSALI CATENE CHE TENGONO I FINANZIERI LEGATI AL MINISTRO DELLA DIFESA PRIMA DI FARE LA FINE DELLE ARMATURE MEDIEVALI – di Simone Sansoni

lunedì 07 luglio 2014

 

1. Premessa

In occasione del recente anniversario della Guardia di finanza, il suo Comandante Generale ha colto l’occasione per ribadire ancora una volta come il requisito della militarità del Corpo sia irrinunciabile.

Non siamo d’accordo con tale assunto dogmatico, in quanto ancorato più che altro a concezioni retoriche slegate ormai dalla realtà dei fatti.

Anche solamente considerando la base normativa sulla quale si fonda la militarità della Guardia di finanza, è possibile valutarne l’assoluta anomalia per quanto riguarda la sua natura, i suoi compiti e la sua dipendenza.

 

2. L’anomalia della natura militare

 

Lo status militare della Guardia di finanza e, conseguentemente, dei suoi appartenenti, deriva dalle seguenti norme:

  • dalla Legge 23 aprile 1959, n. 189 (Ordinamento del Corpo della guardia di finanza), ed in particolare:

all’art. 1:“[Il Corpo] fa parte integrante delle Forze armate dello Stato…”

all’art. 2. “..è costituito dal seguente personale militare..

all’art. 10:”Ai militari del Corpo della guardia di finanza si applicano il regolamento di disciplina militare per l'Esercito e la legge penale militare.”

 

  • dal Decreto Legislativo 19 marzo 2001, n. 68 (Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza), ed in particolare:

      all’art. 1:”Il Corpo della Guardia di finanza è forza di polizia ad ordinamento militare…”

 

Tuttavia le stesse norme che stabiliscono lo status militare del Corpo, determinano anche una situazione ibrida del tutto particolare, propria solamente della Guardia di finanza e di conseguenza del suo personale: infatti il Corpo farebbe parte integrante delle Forze armate, ma contemporaneamente è Forza di polizia!

Nel complesso degli articoli del Codice dell’ordinamento militare (Dlgs 66/2010) il Corpo viene sempre considerato separatamente dalle quattro Forze armate (Esercito, Marina, Aeronautica e Carabinieri).

La distinzione si denota sin dall’inizio del Codice ove, all’art. 1 - comma 2, si prevede  che”Nulla  e'  innovato  dal  presente  codice per quanto concerne le disposizioni  vigenti proprie del Corpo della guardia di finanza, del Sistema   di   informazione   per   la  sicurezza  della  Repubblica, dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, delle Forze di polizia a ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.”

Ed ancora nel Titolo IV (Forze armate) del Libro primo (Organizzazioni e funzioni), nulla è previsto per quanto riguarda la Guardia di finanza, mentre a ciascuna delle quattro Forze armate è dedicato un apposito Capo (dal II al V).

Infine l’art. 2136 , inserito nelle Disposizioni particolari (Capo II del Libro nono), prevede un elenco delle Disposizioni applicabili al personale della Guardia di finanza.

Dal complesso delle suddette norme, si desume come il riferimento alle Forze armate di cui all’art. 1 della L. 189/1959 sia stato di fatto superato dalla sopravvenuta legislazione (DLgs 68/2001 e DLgs 66/2010).

 

3. L’anomalia dei compiti militari

Dalle norme basilari, se si vanno a vedere poi quali sono invece i compiti del Corpo, è possibile rintracciarne solamente di ipotetici e concorsuali che possano collegare la Guardia di finanza alle funzioni proprie delle Forze armate di difesa; in particolare:

 

  • dalla Legge 23 aprile 1959, n. 189 (Ordinamento del Corpo della guardia di finanza), ed in particolare:

all’art. 1:“Esso...ha il compito di...concorrere  alla  difesa  politico-militare delle frontiere e, in caso di guerra, alle operazioni militari”;

all’art. 4:”Il Comandante generale...Prende accordi con gli stati maggiori delle Forze armate per quanto  e'  necessario  al concorso  dei  reparti  del Corpo alle operazioni militari in caso di emergenza.”

  • dal Decreto Legislativo 19 marzo 2001, n. 68 (Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza), ed in particolare:

nel Capo III (Altri compiti), all’art. 7:”Il  Comandante generate della Guardia di finanza definisce con il   Capo   di   Stato   maggiore  della  difesa,  nell'ambito  della pianificazione   operativa   interforze  da  questi  predisposta,  le modalita'  generali  del  concorso  del  Corpo  alla  difesa militare previsto  dall'articolo  1  della  legge  23  aprile  1959,  n.  189. Nell'espletamento  delle  attivita'  di  concorso  alle  operazioni militari  in  caso  di guerra e alle missioni militari all'estero, il Corpo dipende funzionalmente, dal Ministro della difesa.”[1]

In definitiva il personale della Guardia di finanza è soggetto allo status militare a causa di uno dei diversi compiti a cui, concorsualmente, ipoteticamente e molto marginalmente[2], potrebbe essere chiamato ad adempiere, e non già per la sua principale natura, definita dall’art. 1 come Forza di polizia “con competenza generale in materia economica e finanziaria.”

 

4. L’anomalia della dipendenza militare

Le precedenti anomalie ne provocano una terza ancor più strana, anche se probabilmente meno nota: quella della dipendenza dal Ministro della difesa per quanto riguarda pochi ma decisivi aspetti che interessano il personale.

E’ noto che il Corpo da sempre “dipende direttamente e a tutti gli effetti dal Ministro per le finanze”[3]; dipendenza politica e funzionale ribadita e mutata solo terminologicamente nel Ministro dell'economia e delle finanze, con l’adeguamento normativo del 2001[4].

Tuttavia, per quanto riguarda alcuni aspetti strettamente connessi alla natura militare, tale dipendenza dal vertice dell’Economia viene surrogata dal Ministro della difesa.

Ciò non solamente nell’ipotesi di svolgimento delle funzioni di concorso alla difesa militare[5], oppure di concertazione nella scelta del Comandante generale[6],  ma anche per quanto concerne la militarità del personale.

Infatti l’art. 2136 del C.O.M., oltre a prevedere tutte le disposizioni del codice applicabili al personale della Guardia di finanza, solo per queste sostituisce espressamente la competenza del Ministro della difesa con quella del Ministro dell’economia[7].

Restano fuori da tale surroga le previsioni contenute nel TITOLO IX (Esercizio dei diritti) del C.O.M.[8], fra le quali vale la pena sottolinearne due che hanno una importanza fondamentale per la presente trattazione:

 

  • il potere in capo al Ministro della difesa[9] di autorizzare la costituzione di associazioni fra militari, compresi quindi i Finanzieri[10];
  • l’individuazione nel Min. Della difesa[11] quale autorità politica alla quale deve fare riferimento il CoCeR Interforze, ivi compresa la Sezione Guardia di finanza[12].

 

Eppure nel disegno del Governo Andreotti III, che nel 1976 pensò le norme di principio sulla disciplina militare, per quanto riguardava gli allora Corpi militari (Gdf, guardie di ps ed agenti di custodia) tutte le competenze erano ricondotte in capo ai vertici dei rispettivi dicasteri[13]; infatti:


- le attribuzioni del Ministro della Difesa per il personale della Guardia di Finanza sarebbero state esercitate dal Ministro delle finanze, ivi compresa l’emanazione del regolamento di disciplina militare;


- il Cocer della Guardia di Finanza sarebbe stato costituito presso il Comando Generale del Corpo, in maniera autonoma da quelli delle Forze Armate, ed avrebbe avuto quale interlocutore politico il Ministro delle finanze.

Come sappiamo, purtroppo, dall’esame parlamentare scaturì una norma (Legge 382/1978) ben diversa che rinchiuse impropriamente la rappresentanza militare dei Finanzieri nel contenitore dell’Interforze, con interlocutore istituzionale il Ministro della Difesa, i cui atti e regolamenti sono tuttora applicati ai Finanzieri.

Nel frattempo, proprio in quell’anno iniziò un lento ma progressivo avvicinamento tra le principali forze politiche finalizzato alla riforma della pubblica sicurezza[14], che si concluderà 5 anni più tardi con la smilitarizzazione delle guardie di pubblica sicurezza (Legge n. 121/1981) e, qualche anno più tardi, degli agenti di custodia (Legge n. 395/1990)[15]

Ora, per la Guardia di finanza, ci troviamo pertanto alla presenza di una schizofrenica dipendenza la quale, per quanto riguarda le funzioni ed i compiti principali del Corpo, fa capo al Ministro dell’economia mentre, per quanto riguarda la disciplina del personale, fa capo al Ministro della difesa.

Questo paradosso viene vissuto quotidianamente dai Finanzieri i quali quando operano lo fanno secondo logiche ed obiettivi propri di un Dicastero, il MEF, che nulla ha di militare; nel contempo, la loro carriera viene invece scandita secondo le regole di un Ministero, la Difesa, che poco o nulla ha a che vedere con la mission istituzionale.

 

5. Conclusioni

Riteniamo che queste anomalie, lungi da rendere più efficiente il Corpo, lo rendano invece ormai inadatto alle sfide che devono essere affrontate da qualsiasi organizzazione moderna.

E’ possibile un parallelismo con il destino delle armature medievali, belle e lucenti, ottime soprattutto per le parate, ma che scomparirono con l’avvento delle armi da fuoco: la militarità della Guardia di finanza si rivela una vecchia armatura che, anche se lo ha difeso nei tempi passati,  lo rende ora inadatto in un’epoca dove velocità e specializzazione sono richieste a tutti i livelli. Meglio sarebbe liberarsene prima che tutto diventi obsoleto.

Simone Sansoni

Segretario nazionale FICIESSE

 

[1] Analogamente il Corpo ha compiti concorsuali anche in materia di ordine e sicurezza pubblica ex artt. 16 L. 121/1981 e 6 DLgs 68/2001 (come avvenuto per i fatti di cui al processo cd. NO-TAV) nell'espletamento dei quali dipende funzionalmente dal Ministro dell'interno.

[2] Nel corso del 2012 l’unica attività in collaborazione con lo Stato Maggiore della Difesa è stata la missione militare Task Force “Grifo” in Afghanistan, composta solamente da 20 unità di personale rispetto una forza complessiva di 60.527 unità, tra l’altro con compiti esclusivamente addestrativi nei confronti della Afghan Border Police (Rapporto annuale della Guardia di finanza per l’anno 2012); tale missione si è conclusa nel 2013 (Ansa, 12 giugno 2013).

[3] Art. 1, c. 1, L. 189/1959.

[4] Art. 1, c. 2, DLgs 68/2001.

[5] Art. 7, c. 1, DLgs 68/2001.

[6] Art. 4, c. 1, L. 189/1959.

[7] Art. 2136, c. 3, DLgs 66/2010.

[8] Stranamente tra le norme applicabili alla Guardia di finanza è elencato anche l’art. 1493 (Estensione della   normativa   per   il  personale  della  Pubblica Amministrazione in materia di maternita' e paternita'), ricompreso però nel Titolo IX, il che farebbe pensare che tutti gli altri articoli del Titolo IX non sarebbero invece applicabili.

[9] Art. 1475, c.1, DLgs 66/2010.

[10] E’ pur vero che, nel rispondere ad una interrogazione parlamentare sul divieto ai Finanzieri di aderire ad una determinata associazione, l’allora Sottosegretario  alle finanze, M.T. Armosino, ebbe tra l’altro modo di affermare:”Infine, riguardo la richiesta rivolta al ministero della difesa di esercitare la propria potestà di vigilanza sulla partecipazione dei militari ad associazioni private, ai sensi dell'articolo 8 della citata legge n. 382 del 1978, occorre precisare che questa norma, richiamata dagli interpellanti, dopo aver premesso che i militari non possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale nè aderire ad altre associazioni sindacali prevede, all'ultimo comma, che la costituzione di associazioni o circoli fra militari è subordinata al preventivo assenso del ministro della difesa per il corpo e del ministro dell'economia e delle finanze.” (Resoconto stenografico della Camera - Seduta n. 142 del 10/5/2002)

[11] Art. 1478, c.4, DLgs 66/2010.

[12] Emblematico il mancato riconoscimento, da parte dell’allora Ministro dell’economia, Padoa Schioppa, come interlocutore del CoCeR Gdf: ”... anziche' andare nel vivo dei problemi, e' stato richiamato incredibilmente il rispetto della normativa sulla rappresentanza militare (legge 382/78 e relativi decreti di attuazione), strumento, tra l'altro, considerato obsoleto da chiunque. Con un'interpretazione restrittiva ed erronea della stessa, si e' di fatto precluso lo sviluppo di un effettivo confronto per arrivare a una soluzione condivisa dei problemi...''. (Ansa, 25 ottobre 2007).

[13] Art. 16, c.1, del disegno di legge n. 407 presentato dal Governo il 13 settembre 1976.

[14] Il primo passo concreto per la riforma e sindacalizzazione si realizzò grazie all’allora Ministro degli Interni Francesco Cossiga, con la circolare n. 555/318 dell’8 ottobre 1976, che disponeva: “In relazione agli indirizzi della riforma per la cui attuazione il Governo presenterà al Parlamento entro il 15 febbraio 1977 un piano globale e organico, e in previsione del riconoscimento agli appartenenti all’Amministrazione del diritto di costituire e appartenere ad associazioni professionali con fini sindacali, ritengo opportuno comunicare le seguenti determinazioni: 1) gli appartenenti civili e militari della PS, nel rispetto delle norme penali e disciplinari vigenti, del regolare svolgimento dei servizi e del necessario ordine negli uffici e nelle caserme, potranno liberamente esprimere giudizi e opinioni relativi alla riforma; 2) gli appartenenti civili e militari della PS potranno riunirsi in comitati che si propongano la finalità di costituire, quando saranno emanate le disposizioni che le regoleranno, associazioni professionali a fini sindacali, no legate a partiti  politici […] 4) i comandanti, salve le esigenze di servizio, dell’ordine e della disciplina, consentiranno che gli appartenenti alla PS, nelle ore libere dal servizio, si riuniscano in appostiti locali per i fini di cui a punto 2, nell’assoluto rispetto dei principi di libertà e del pluralismo…”” (Giancarlo Lehner, “Dalla parte dei poliziotti”, Mazzotta, Milano, 1978, pag. 253)

[15] Alla Camera, tra il 1976 e il 1977, le disposizioni inerenti le Guardie di PS e gli Agenti di custodia furono stralciate dal disegno di legge n. 407 sulla disciplina militare (Rel. On. Pietro Zoppi e On. Mariotto Segni – DC) , nel corso del preliminare esame in Comitato ristretto da parte delle Commissioni parlamentari riunite Affari Costituzionali e Difesa.


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