IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE DEVE ESSERE INIZIATO SENZA RITARDO ALTRIMENTI IL FINANZIERE NON E’ SANZIONABILE (Tar Lecce)

martedì 12 agosto 2014

N. 01480/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00090/2014 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 90 del 2014, proposto da: 
***************, rappresentato e difeso dall'avv. ***************; 

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, Guardia di Finanza Comando Regionale Puglia, Guardia di Finanza Comando Provinciale di Brindisi, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distr.le Lecce, domiciliata in Lecce, via F.Rubichi 23; 

per l'annullamento

- della determinazione prot. 0442144/13 dell'1.10.2013, notificata il 14.10.2013, di rigetto del ricorso gerarchico, a firma del Comandante Regionale Puglia, Generale di Divisione Walter Manzon, nonchè, ove occorra, della determinazione a firma del Comandante Provinciale di Brindisi prot. 0294422/13 del 19.6.2013, con la quale è stata irrogata nei confronti del ricorrente la sanzione disciplinare di giorni uno di consegna di rigore;

- di tutti gli atti connessi, presupposti e/o consequenziali.


 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Guardia di Finanza Comando Regionale Puglia e di Guardia di Finanza Comando Provinciale di Brindisi;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 maggio 2014 il dott. Marco Rinaldi e uditi nei preliminari l’avv. *************** per il ricorrente e l’avv. dello Stato S. Colangelo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


 

FATTO e DIRITTO

1. - Il giudizio ha ad oggetto la legittimità della sanzione disciplinare di un giorno di consegna di rigore irrogata al ricorrente, capitano della Guardia di Finanza, il 19 giugno 2013 in relazione a mancanze commesse in data 21 novembre 2011, 16 aprile 2012 e 2 gennaio 2013 e contestate il 23 maggio 2013 .

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento disciplinare ritenendolo affetto da molteplici di vizi di violazione di legge ed eccesso di potere.

Ha resistito il Ministero dell'Economia e delle Finanze chiedendo la reiezione del gravame.

2. - Il ricorso è fondato.

Merita, in particolare, accoglimento la censura relativa alla tardività della contestazione.

La tempestività o immediatezza dell’azione disciplinare è principio generale dell'ordinamento giuslavoristico, applicabile sia all’impiego privato, che al lavoro pubblico, privatizzato o meno, come conferma l’art. 1398 del codice dell’ordinamento militare secondo cui il procedimento disciplinare deve essere instaurato “senza ritardo”.

Quale che sia la natura del rapporto di lavoro, l’attivazione del procedimento disciplinare deve essere tempestiva al fine di garantire, da un lato, l'effettività del diritto di difesa dell'incolpato (atteso che, minore è il lasso di tempo tra la commissione della presunta infrazione e il procedimento disciplinare, maggiore è la possibilità per il dipendente di reperire valide argomentazioni difensive e prove di supporto) e, dall’altro, l'interesse del datore di lavoro a una reazione congrua ed esemplare per gli altri lavoratori (la tardività della contestazione potrebbe essere sintomo di comportamenti distorti, discriminatori o comunque contrari a buona fede).

Nel caso di specie la contestazione disciplinare appare, all’evidenza, tardiva poiché essa, pur avendo ad oggetto mancanze (critiche a un colonnello e a un capitano reputate lesive della loro dignità personale nonché del prestigio e della reputazione del Corpo di appartenenza) commesse in data 21 novembre 2011, 16 aprile 2012 e 2 gennaio 2013, è stata formalizzata solo in data 23 maggio 2013 quando era ormai decorso un notevole lasso di tempo dalla verificazione dei fatti contestati. L’amministrazione aveva avuto immediata contezza dei fatti addebitati, estrinsecatisi in missive inviate dal ricorrente alla stessa PA (lettere datate 16 aprile 2012 e 2 gennaio 2013) o a soggetti terzi, il cui contenuto era comunque stato prontamente conosciuto dalla Guardia di Finanza (missiva del 21 novembre 2011 inviata al Garante per la Protezione dei Dati Personali, conosciuta dalla PA nell’ambito del procedimento celebratosi dinanzi all’autorità indipendente).

Il vizio riscontrato (tardività della contestazione ) è sufficiente a invalidare l’impugnata sanzione disciplinare e consente di ritenere assorbite le ulteriori doglianze svolte dal ricorrente.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.

Condanna l’amministrazione resistente a rifondere al ricorrente le spese di lite quantificate in complessivi euro 2000, oltre IVA e CPA .

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2014 

 


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