IL DIVIETO ASSOLUTO DI COSTITUIRE SINDACATI TRA MILITARI È CONTRARIO AI DIRITTI UMANI (Corte europea dei diritti dell’uomo)

domenica 05 ottobre 2014

Pubblichiamo in lingua originale le due recenti decisioni prese dalla Corte europea dei diritti dell’uomo che ha dichiarato illegittimo il divieto per i militari d’oltralpe di aderire ad organizzazioni sindacali, come previsto sia dalla normativa francese che da quella italiana.

Di seguito le spiegazioni delle due ordinanze a cura di Luca Bartaloni.

 

 AFFAIRE MATELLY c. FRANCE

(Requête no 10609/10)

ARRÊT (ORDINANZA)

STRASBOURG

2 octobre 2014

 

 Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

 

L’interdizione assoluta dei sindacati all’interno delle Forze Armate Francesi contrasta la convenzione

 

La Corte Europea dei Diritti dell’uomo ha emesso oggi la sua ordinanza in camera di consiglio nella questione Matelly vs. Francia (inchiesta n° 10609/10).

L’inchiesta concerne l’interdizione dei sindacati in seno all’esercito francese.

La Corte ha concluso, all’unanimità, per la violazione dell’art. 11 (libertà di riunione e di associazione).

La Corte ha giudicato in particolare che la decisione delle autorità nei confronti del sig. Matelly (ordine di dimettersi dall’associazione nella quale era membro) s’interpreta come un’interdizione assoluta per i militari di aderire ad associazioni professionali costituite per la difesa dei propri interessi professionali e morali e che i motivi di una tale decisione non sono né pertinenti e né sufficienti. La Corte conclude che, se l’esercizio della libertà di associazione dei militari può essere fatta oggetto di restrizioni legittime, l’interdizione pura e semplice di costituire o di aderire a un sindacato  porta all’essenza di tale libertà un danno proibito dalla Convenzione.

 

N.B.: il fatto storico riguardava la costituzione nel 2008 di un’associazione tra gendarmi francesi in servizio e in pensione e comuni cittadini, avente oggetto. « Far confrontare cittadini e gendarmi sulla situazione e sul funzionamento della sicurezza e della difesa anche per rafforzare il legame tra cittadini e agenti della forza pubblica ….. editare un forum pubblico … gestire e pubblicare pubblicazioni, studi, analisi, riflessioni utili ai fini della trasparenza, dell’efficacia, della qualità del servizio pubblico di sicurezza a beneficio della cittadinanza e della difesa della situazione morale e materiale dei gendarmi» (Faciliter l’expression et l’information des gendarmes et des citoyens sur la situation et le fonctionnement des forces de sécurité et de défense, en vue de renforcer la compréhension et les liens entre les citoyens et les agents de la force publique qu’ils entretiennent pour l’intérêt de tous, conformément aux principes posés par la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen ; mettre à la disposition de ses membres et du public des forums en ligne et éditer des publications électroniques ou autres ; mener et publier toutes études, analyses et réflexions utiles en vue de la transparence, l’efficacité, la qualité du service public de sécurité au bénéfice des citoyens et de la défense de la situation matérielle et morale des gendarmes.)

 

Il 26 maggio 2008 si costituiva l’associazione e il sig. Matelly informava la propria gerarchia di ciò. Il 27 maggio 2008 il comandante generale ordinava a tutti i gendarmi in servizio di dimettersi entro otto giorni, pena le sanzioni previste dai loro codici) etc.

 

Il loro codice militare appare simile al nostro e, in sostanza, riconosce le libertà costituzionali e d’espressione, ma vieta lo sciopero e la costituzione di sindacati tra i militari. Di seguito gli articoli impugnati e oggetto delle censure dell’ordinanza.

 

Le code de la Défense

26. Les dispositions pertinentes relatives à l’exercice des droits civils et politiques par le personnel militaire sont issues d’une loi no 2005-270 du 24 mars 2005, reprenant pour l’essentiel les dispositions de l’ancien article 10 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, et figurent dans le code de la défense aux articles suivants (stralcio degli articoli della legge 270 del 24 marzo 2005):

 

 

 

Article L. 4121-1

« Les militaires jouissent de tous les droits et libertés reconnus aux citoyens. Toutefois, l’exercice de certains d’entre eux est soit interdit, soit restreint dans les conditions fixées au présent livre. » (I militari hanno tutti I diritti e le libertà riconosciute ai cittadini. Tuttavia, l’esercizio di alcuni di essi è vietato, ossia limitato con le condizioni fissate dalle leggi del presente libro)

Article L. 4121-2

« Les opinions ou croyances, notamment philosophiques, religieuses ou politiques, sont libres.

(Le opinioni, il credo filosofico o religioso o politico è libero)

Elles ne peuvent cependant être exprimées qu’en dehors du service et avec la réserve exigée par l’état militaire. Cette règle s’applique à tous les moyens d’expression. Elle ne fait pas obstacle au libre exercice des cultes dans les enceintes militaires et à bord des bâtiments de la flotte. (...) » (può essere comunque espresso al difuori del servizio e con le riserve previste dallo status militare….)

Article L. 4121-3

« Il est interdit aux militaires en activité de service d’adhérer à des groupements ou associations à caractère politique. (...) »

(E’ fatto divieto ai militari in servizio di aderire a raggruppamenti o associazioni a carattere politico)

 

Article L. 4121-4

« L’exercice du droit de grève est incompatible avec l’état militaire. (Il diritto di sciopero è incompatibile con lo status militare).

L’existence de groupements professionnels militaires à caractère syndical ainsi que l’adhésion des militaires en activité de service à des groupements professionnels sont incompatibles avec les règles de la discipline militaire. (L’esistenza di associazioni professionali ancorché l’adesione dei militari in servizio ad associazioni professionali sono incompatibili con le regole della disciplina militare).

Il appartient au chef, à tous les échelons, de veiller aux intérêts de ses subordonnés et de rendre compte, par la voie hiérarchique, de tout problème de caractère général qui parviendrait à sa connaissance. (appartiene ai comandanti, ad ogni livello, tutelare gli interessi dei subordinati e renderne conto, per via gerarchica, di tutti i problemi di carattere generale di cui vengano a conoscenza)»

 

Nella sua ordinanza, peraltro, la Corte cita espressamente anche il contenuto dell’articolo 12 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea:

 

« Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association à tous les niveaux, notamment dans les domaines politique, syndical et civique, ce qui implique le droit de toute personne de fonder avec d’autres des syndicats et de s’y affilier pour la défense de ses intérêts. »

 

 

AFFAIRE ADEFDROMIL c. FRANCE

(Requête no 32191/09)

ARRÊT

STRASBOURG

2 octobre 2014

 

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

 

Con motivazioni assolutamente identiche la Corte ha deciso nel caso dell’associazione in questione, infatti il Giudice ha concluso con questa dichiarazione:

“Le opinioni espresse a mio parere separato aggiunti al giudizio Matelly c. Francia (n ° 10609/10) si applica, mutatis mutandis, nel caso.”

Rife:

DÉCLARATION DU JUGE DE GAETANO, À LAQUELLE SE RALLIE LA JUGE POWER-FORDE

(Traduction)

Les vues exprimées dans mon opinion séparée jointe à l’arrêt Matelly c. France (no 10609/10) s’appliquent mutatis mutandis en l’espèce.

 

I FATTI

 

L’associazione che ha adito alla Corte fu creata nell’ aprile del 2001 da parte di alcuni militari, il capitano Bavoil (allora in servizio) e il maggiore Radajewski. Aveva per oggetto “lo studio e la difesa dei diritti, degli interessi materiali, professionali e morali, collettivi e individuali, dei militari”.

Per il perseguimento del proprio oggetto, l’associazione poteva intervenire innanzi a tutte le autorità e adire alla giurisdizione, secondo le regole del diritto.

Né il presidente della Repubblica (capo delle FF.AA.) e né le altre autorità amministrative reagirono alla comunicazione della fondazione di tale associazione e pertanto molti militari iniziarono ad aderirvi. Nel 2002 l’associazione fu implicata nella difesa di un sottufficiale vittima di mobbing, pubblicando un articolo su di un periodico. Questo scatenò la protesta del gabinetto del ministro della difesa che indirizzò una nota allo Stato Maggiore della difesa, nella quale richiamava il divieto di legge di aderire o costituire associazioni a carattere sindacale, da parte dei militari in servizio.

Il seguito è simile a quanto avvenuto per il caso Matelly.

 


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