RIORDINO. AVANZAMENTO A MAGGIORE: DISCRIMINAZIONI EVIDENTI CON I PARIGRADO DI PS E CC.
Di recente è stato approvato dal Governo ed inviato alle competenti Commissioni Parlamentari, per il previsto parere, lo schema di decreto legislativo relativo al "Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di Finanza, a norma dell' art. 4 della legge 31 marzo 2000, n.78.".
Da oggi pubblichiamo alcune riflessioni sul provvedimento cercando di cogliere gli aspetti che più lo qualificano rispetto ai temi affrontati ed alle soluzioni adottate.
La rilevanza della materia giustifica l'interesse che ha accompagnato la delega parlamentare, prima, ed i lavori di costruzione del decreto, poi.
La prima impressione è che non si sia colta un'occasione storica per risolvere problemi da tempo presenti e per avvicinare il sistema di reclutamento ed avanzamento degli ufficiali a quello previsto per i corrispondenti ruoli del personale delle forze di polizia ad ordinamento civile e non già a quello delle Forze armate ed all'Arma dei Carabinieri.
Lo avevamo scritto già in sede di commento della delega, contenuta nell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78, che ancorava l'aspetto in questione al criterio della "armonizzazione della nuova disciplina ai contenuti del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490", decreto che, come noto, disciplina la materia per gli ufficiali delle Forze armate .
Lo schema ci sembra aver preso alla lettera tale criterio, addirittura superandolo in alcune previsioni. Ma non in meglio, come ci si attendeva.
Tratteremo questi aspetti in una serie di brevi elaborati allo scopo di aprire una discussione e fornire spunti a tutti i cittadini interessati, compresi i componenti delle Commissioni parlamentari che dovranno fornire sui testi del riordino il previsto parere, ai quali Ficiesse manderà di volta in volta i documenti redatti.
Cominciamo con ciò che abbiamo sempre indicato come il problema più urgente da risolvere: l'avanzamento dal grado di capitano a quello di maggiore.
Si sarebbe dovuto risolvere la situazione di centinaia di giovani ufficiali, impiegati in incarichi di grandissima delicatezza e responsabilità , tutti sempre dichiarati idonei agli avanzamenti, ma mai iscritti in quadro perché scavalcati da colleghi ritenuti più meritevoli dalle Commissioni di Avanzamento. Capitani che hanno avuto cinque, sei, sette valutazioni senza essere promossi.
Tema delicatissimo, perché stiamo parlando di personale che rappresenta la massima ricchezza e il principale "investimento" dell'organizzazione; ufficiali tra i 30 e 35 anni con un grado culturale e di maturazione professionale già molto elevato che hanno davanti a loro almeno 15/20 anni di vita lavorativa nei quali devono essere incentivati a dare il massimo.
Sbagliare in questo campo sarebbe letale per l'Istituzione, oggi che è venuta meno la "carota" della pensione di anzianità e ancora si insiste a non dare alcuna garanzia agli ufficiali delle Fiamme Gialle in ordine a trasferimenti e impieghi e ad altri diritti fondamentali.
La soluzione è stata correttamente individuata nel meccanismo già in vigore nelle Forze Armate e nell'Arma dei Carabinieri, recepito nell'art 28, comma 4, dello schema:
Art. 28
(Formazione delle aliquote e valutazione )
4. I capitani dei ruolo normale, aeronavale e speciale, già valutati due volte per l'avanzamento a scelta al grado di maggiore, giudicati idonei e non iscritti in quadro, sono valutati l'anno successivo per la promozione ad anzianitÃ
Si tratta, però, di una procedura che solo in parte permette di abbreviare la carriera della maggior parte degli ufficiali, in rapporto soprattutto ai colleghi delle polizie ad ordinamento civile, il cui trattamento economico e normativo viene deciso, peraltro, al tavolo negoziale del "Comparto sicurezza".
E' il caso di ricordare, infatti, che i parigrado della Polizia di Stato, per effetto delle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo n.334 del 5 Ottobre 2000 in particolare dell'articolo 1 è articolato nelle seguenti qualifiche:
Art.1
(Qualifiche dei ruoli dei commissari e dei dirigenti )
Il ruolo dei commissari è articolato nelle seguenti qualifiche:
1. commissario, limitatamente alla frequenza del corso di formazione;
2. commissario capo;
3. vice questore aggiunto.
La corrispondenza delle qualifiche è definita nell'articolo 32 del decreto Legislativo nr. 298 /2000, relativo agli Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri:
Commissario: ………………..Tenente
Commissario capo: …………. Capitano
Vice questore: ………………..Maggiore- Tenente Colonnello.
L'art. 6 dello stesso Decreto Legislativo 334 stabilisce poi:
Art. 6
(Promozione a vice questore aggiunto)
1.La promozione a vice questore aggiunto si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di commissario capo che abbia compiuto cinque anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica.
La differenza di trattamento non merita commenti.
Ciò che, però, è davvero incomprensibile è la disciplina del periodo transitorio contenuta negli articoli 51 e 52 dello Schema in discussione.
Ecco, infatti, il comma 2, punto b) dell'art. 51:
Art. 51
1. (omissis)
2. Le aliquote di valutazione del ruolo speciale, nel periodo transitorio, sono fissate secondo i seguenti criteri:
a) (omissis)
b) per l'avanzamento al grado di maggiore, sono inseriti in aliquota di valutazione:
1) per l'anno 2002, i capitani con data di nomina ad ufficiale anteriore al 31 dicembre 1989. Per tale anno sono formate due distinte aliquote, nelle quali sono iscritti rispettivamente:
- in prima aliquota, i capitani con data di nomina ad ufficiale anteriore al 31 dicembre 1988;
- in seconda aliquota, i capitani con data di nomina ad ufficiale anteriore al 31 dicembre 1989;
2) per l'anno 2003, i capitani con data di nomina ad ufficiale anteriore al 31 dicembre 1990;
3) dall'anno 2004, e sino all'inserimento in aliquota dei capitani con anzianità di grado, anteriore al 1° gennaio 2011, le aliquote di valutazione sono fissate con determinazione del Comandante Generale, su base numerica, in modo da comprendervi tutti i capitani che, al 31 dicembre dell'anno di formazione delle medesime aliquote, abbiano maturato, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, un'anzianità di nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo, pari o superiore a 13 anni. Per gli ufficiali in servizio permanente effettivo transitati dal ruolo normale, nel computo di tale requisito si tiene conto dell'aumento di anzianità di cui all'articolo 43, comma. 3, lettera b), e comma 4;
(omissis)
Il comma 3. dell'art 52 ( Determinazioni delle promozioni nel periodo transitorio ) disciplina le promozioni annuali al grado di maggiore:
Art. 52
1. (omissis)
2. (omissis)
3. Il numero delle promozioni annuali al grado di maggiore del ruolo normale è pari, sino all'anno 2003 compreso, al 95% dell'aliquota o delle aliquote di valutazione dell'anno di riferimento, con eventuale arrotondamento all'unità superiore. La formazione dei relativi quadri di avanzamento avviene in ordine di anzianità di ruolo. Per 1'anno 2001, le promozioni aggiuntive rispetto alla previsione di cui alla tabella M, allegata alla legge 12 novembre 1955, n.1137, e successive modificazioni, sono attribuite, con decorrenza 1°
gennaio, mediante formazione di successivi quadri suppletivi, in numero massimo di 51 per ciascun quadro e sino al raggiungimento del 95% dell'aliquota di riferimento, con eventuale arrotondamento all'unità superiore. Per I'anno 2002 è formato un distinto quadro di avanzamento per ciascuna delle aliquote di cui all'articolo 51 comma 1, lettera d). L'iscrizione nei quadri di avanzamento relativi alle promozioni di cui al presente comma avviene, a decorrere dall'anno 2004, in ordine di graduatoria di merito.
(omissis)
Non si capisce perché non si sia trasfuso nel Decreto quanto stabilito per le promozioni dei Capitani dell'Arma dei Carabinieri per i quali il comma 2 dell'art 31 del D.P.R.298/2000 stabilisce, invece:
Art. 31
1. (omissis)
2.Per l'anno 2000, anche in eccedenza al numero delle promozioni, agli organici ed ai numeri massimi già previsti dalla tabella 1 annessa al Decreto Legislativo 24 Marzo 1993 n. 117, sulla scorta delle graduatorie di merito già approvate per detto anno dal Ministro della Difesa, sono promossi al grado superiore:
a) (omissis):
b) (omissis)
c) (omissis)
d) tutti i capitani giudicati idonei all'avanzamento al grado di maggiore, oltre al numero già fissato dall'articolo 4, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 24 marzo 1993 n. 117, come modificato dall'articolo 2 del decreto legge 29 giugno 1996, n.341, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1996 nr 427.
La disciplina, poi, del regime transitorio dell'avanzamento è contenuta, per l'avanzamento al grado di maggiore nell'Arma dei Carabinieri nell'art. 31 comma 4 lett. e) dello stesso provvedimento, che recita:
Art. 31
(omissis)
4. Al fine di assicurare l'armonico sviluppo del ruolo ed il graduale raggiungimento delle nuove dotazioni organiche le aliquote di valutazione del ruolo normale, nel periodo transitorio, sono fissate secondo i seguenti criteri:
e) per l'avanzamento al grado di Maggiore, le aliquote di valutazione per gli anni dal 2001 al 2005 sono annualmente fissate con decreto ministeriale, su base numerica, in modo da consentire dal 2006 l'inserimento in aliquota di capitani aventi la permanenza minima nel grado prevista dal presente decreto. Al fine di assicurare una loro omogenea consistenza, nell'indicata fase transitoria le aliquote di valutazione potranno comprendere capitani aventi anzianità di nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo non inferiore , a quella dei pari grado inclusi per la prima volta nell'aliquota formata per l'anno 2000, in numero non superiore del 10% rispetto a quello degli ufficiali inclusi per la prima volta nell'aliquota formata per l'anno 2000.
(omissis)
Questa disparità di trattamento ci risulta davvero incomprensibile.
Dal momento che si è affermato che 12 mesi di tempo per la riforma, rispetto ai 6 previsti per l'Arma e la Polizia di Stato, avrebbero permesso una maggiore attenzione, non si riesce a comprendere come mai ci si è ulteriormente allontanati dalla Polizia di Stato e contemporaneamente è stata proposta una versione peggiorativa della stessa riforma dei Carabinieri, che pure sono un'organizzazione militare.
Ai rappresentanti della categoria ufficiali del COCER, Ficiesse chiede come possa essere passata una disposizione tanto penalizzante rispetto alle altre forze di polizia.
Alle Commissioni parlamentari chiediamo di intervenire fornendo, sul punto, un parere che inviti il Governo a ristabilire la par condicio.
In un prossimo elaborato esamineremo la situazione dei Tenenti Colonnelli nella promozione al grado superiore, sia nel periodo transitorio che nel sistema a regime.
A.A.