IMPIEGO OPERATIVO AI PILOTI DELLE FF.PP., UN’INTERPRETAZIONE INGIUSTIFICATAMENTE VESSATORIA

sabato 01 febbraio 2003

L’interrogazione parlamentare dell’On. Ciro Alfano al Ministro dell’Interno presentata il 16.01.2003 è soltanto l’ultimo atto di una battaglia iniziata da tutto il personale specializzato impiegato nel comparto aereo delle Forze di polizia ad ordinamento sia civile che militare nei confronti delle rispettive strutture amministrative centrali.

Infatti, a seguito delle modifiche normative introdotte con il D.P.R. 394/1995, i criteri di attribuzione delle indennità di aeronavigazione, di volo e relative indennità supplementari subirono una radicale revisione rispetto a quelli sino ad allora regimentati dalla legge 23.05.1983 n°78.

Gli Organismi Centrali Amministrativi delle Forze di Polizia nell’emanare le direttive applicative, concordemente, sostennero che il dispositivo normativo afferente il c.d. “trascinamento” dell’indennità di impiego operativo non era applicabile al personale amministrato e che il disposto del 2° comma dell’art.5 del D.P.R. 394/95 era riferibile soltanto al personale militare delle Forze Armate, in quanto il D.P.R. in argomento recepiva il provvedimento di concertazione riguardante quel personale.

L’atteggiamento “de quo” si palesava in tutta evidenza vessatorio, viziato da una logica applicativa delle norme legislative che rinnegava i principi stabiliti dall’art.12 delle Disposizioni sulla Legge in Generale laddove recita che: “Nell’applicare una legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e della intenzione del legislatore”.

Infatti, nel caso specifico, la novità introdotta dall’art.5 del D.P.R. 394/95 in materia di attribuzione delle indennità operative trovava chiara ed inequivocabile conferma della piena applicabilità per il personale delle Forze di Polizia negli art.11 (Per le Forze di polizia ad ordinamento civile) e 44 (Per la Forze di Polizia ad ordinamento militare) del D.P.R. 395/95, emanato contestualmente al più volte citato D.P.R. 394, che recepiva la concertazione per il personale delle Forze di Polizia.

Palesemente, l’atteggiamento dei responsabili amministrativi contrastava con i più elementari principi di logica e correttezza dal momento che riguardo ai dispositivi normativi dell’art.5 del D.P.R. 394/95 ne propugnavano l’applicazione, al personale delle Forze di Polizia, di tutte le fattispecie sancite nei vari commi tranne che per il secondo : quello con il quale si introduceva il nuovo metodo di differenziazione della indennità operativa spettante al personale in ragione dell’anzianità di servizio effettivamente prestato con percezione delle relative indennità; principio normativo che, di fatto, sostituiva il precedente criterio di differenziazione abrogato dal successivo comma 3 dello stesso articolo 5.

In sostanza, il legislatore aveva inteso assicurare alle diverse componenti delle FF.AA. e delle Forze di Polizia, una sostanziale omogeneità delle retribuzioni evitando, quindi, eventuali disparità di trattamento, mentre in sede applicativa le Amministrazioni delle FF.PP. , pur ritenendo applicabili ai fini delle corresponsione delle indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, volo e imbarco i commi I e III dell’art.5 del D.P.R. 394/95, inspiegabilmente ritennero inapplicabile il II comma dello stesso articolo, che introduceva il nuovo meccanismo di rivalutazione dell’indennità in sostituzione di quello previsto (ed in questo caso attuato) dalla legge 78/83 (maggiorazione del 20 per cento per ogni sessennio di servizio sino ad un massimo di quattro sessenni).

Di contro, nelle direttive amministrative emanate dal Ministero della Difesa per l’applicazione del D.P.R. 394/95 al personale militare, era chiaro il diritto ad avere riconosciuta la maggiorazione dell’indennità di impiego operativo di base anche per i percettori delle indennità di aeronavigazione e di volo. Anzi, la Direzione Generale per il Personale Militare dell’Aeronautica Militare di quel Dicastero, puntualizzava al riguardo che: “““…le percentuali di maggiorazione cui occorre far riferimento sono quelle indicate alla tabella VI annessa alla legge n°78/83. Poiché la suddetta tabella non contiene le percentuali di aumento in relazione all’indennità di aeronavigazione ed equipaggi fissi di volo, si provvede a colmare la lacuna legislativa in via amministrativa. Pertanto, nella tabella in allegato 3, si forniscono i coefficienti percentuali, cui far riferimento ai fini dell’aumento di cui trattasi in ordine all’indennità di aeronavigazione e per equipaggi fissi di volo…”””.

La lacuna normativa sopra evidenziata trovava sollecita e puntuale regolamentazione con il D.P.R. 360/96 ed i coefficienti di rivalutazione rispetto alle diverse condizioni d’impiego del personale militare venivano determinati nelle tabelle Allegato 6 alla direttiva del Ministero della Difesa–D.G.P.M.- n° AD1/12/6/7/554 dell’ 01.08.1996.

La evidente disparità e disomogeneità realizzata nei criteri applicativi della medesima norma provocò, da subito, l’instaurazione di un fitto contenzioso amministrativo tra il personale specializzato dei comparti aerei delle Forze di Polizia, prima verso gli Organi Centrali Amministrativi ed i vertici dirigenziali delle rispettive Istituzioni e, successivamente, a seguito del formale diniego delle istanze, presso le altre sedi di giurisdizione amministrativa (Tribunali Amministrativi Regionali- Ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica).

Ovviamente, il deterioramento del rapporto di fiducia e di credibilità verso i vertici delle rispettive Istituzioni ha determinato l’insorgere di un profondo disagio e di un clima psicologico e motivazionale sfavorevole tra il personale in possesso di elevatissime capacità professionali impiegato in un settore che assolve compiti impegnativi e delicati, le cui ripercussioni sono sicuramente negative sul rendimento in servizio dei singoli e sull’immagine complessiva del comparto, ma potrebbero assumere lineamenti nefasti e devastanti nel momento in cui dovessero scantonare incidendo i principi che sottendono alla sicurezza del volo.

Nel 1999, in occasione della concertazione relativa al quadriennio 1998-2001, sembrò che si fosse giunti alla soluzione della vertenza allorché all’art.52 – comma3 – del D.P.R. 254 si inserì un dispositivo di interpretazione autentica che recitava:

“Al personale dell’Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza, si applicano le disposizioni di cui all’art.5 – comma 2 -, del D.P.R. 394/95 e successive modificazioni, secondo modalità e nelle misure ivi stabilite”.

Nonostante un consolidato normativo chiaro ed inequivocabile come sopra indicato,direttive esplicative ed applicative altrettanto indubbie emanate dalla Difesa per il personale militare e, da ultimo, ma non per questo meno vincolante e chiarificatrici, alcune pronunce della Giustizia Amministrativa, i responsabili dei massimi organismi amministrativi delle Forze di Polizia sia a ordinamento civile che militari sembrano votati sino al massimo sacrificio nell’uniformarsi all’ormai celebre motto “Resistere, resistere, resistere!”.

Tale atteggiamento, che  sotto  taluni  aspetti  potrebbe  configurare  anche  ipotesi di responsabilità  disciplinare, amministrativa  o  penale se adeguatamente vagliato nelle

opportune sedi, a tuttoggi non è stato ritenuto suscettibile di qualsivoglia forma di rivisitazione alla luce delle accennate già intervenute sentenze della Giustizia Amministrativa.

In conclusione, l’intervento dell’On. Alfano rappresenta l’ennesimo tentativo (a questo punto potrebbe meglio definirsi l’ultimo disperato grido di dolore, di rabbia e di amarezza!) del personale specializzato del comparto aereo delle Forze di Polizia per ottenere il riconoscimento di un diritto attribuitogli dal legislatore, ma negato da coloro che la legge dovrebbero applicarla.

Tutto il personale delle Forze di Polizia si attende dalla risposta del Ministro dell’Interno che il Governo della Repubblica, con il peso della sua autorevolezza, disponga la restaurazione di un corretto criterio di applicazione delle leggi da parte dei vertici delle Istituzioni delle Forze di Polizia, soprattutto quando queste afferiscono al trattamento economico, ai diritti patrimoniali, alle corresponsione di indennità ed ogni altro riconoscimento che incide sul livello e sulla qualità di vita delle famiglie del personale e non anche alla sola serenità ed allo stimolo motivazionale del personale medesimo.   


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