MARTON (M5S): IRRAGIONEVOLE IL PRIVILEGIO RETRIBUTIVO, SCOLLEGATO ALLA PROGRESSIONE IN CARRIERA, DEI TENENTI COLONNELLI CHE NON DIVENTANO DIRIGENTI

mercoledì 18 marzo 2015

Atto n. 3-01770 (in Commissione) 

Pubblicato il 17 marzo 2015, nella seduta n. 411

MARTON , SANTANGELO , CRIMI - Al Ministro della difesa. -

Premesso che in data 6 gennaio 2015 la trasmissione televisiva "Striscia la notizia" ha mandato in onda il servizio di Jimmy Ghione dal titolo "la paga del soldato", nel corso del quale si è parlato del trattamento economico corrisposto agli ufficiali delle forze armate e ai direttivi delle forze di polizia non proporzionato alla quantità e qualità del lavoro;

considerato che:

l'articolo 1802 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, prevede: «Al fine di completare l'omogeneizzazione stipendiale con le Forze di polizia a ordinamento militare, è attribuito agli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare che hanno prestato servizio militare senza demerito per 15 anni dalla nomina a ufficiale, ovvero dal conseguimento della qualifica di aspirante, il trattamento economico spettante al colonnello con relative modalità di determinazione e progressione economica. Allo stesso fine, è attribuito agli ufficiali che hanno prestato servizio militare senza demerito per 25 anni dalla nomina a ufficiale, ovvero dal conseguimento della qualifica di aspirante, il trattamento economico spettante al generale di brigata con relative modalità di determinazione e progressione economica. Fino a quando non ricorrono le condizioni per l'attribuzione dei trattamenti previsti dai commi 1 e 2, agli ufficiali che hanno prestato servizio senza demerito per 13 anni e 23 anni dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante è attribuito lo stipendio spettante rispettivamente al colonnello e al brigadiere generale e gradi equiparati. Il predetto trattamento non costituisce presupposto per la determinazione della progressione economica, fatta eccezione per gli ufficiali appartenenti ai ruoli del servizio permanente per i quali è previsto il diretto conseguimento del grado di tenente o corrispondente, ai quali il suddetto trattamento è attribuito secondo le modalità previste dai commi 1 e 2»;

l'articolo 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, prevede al comma 22: «Ai funzionari del ruolo dei Commissari ed equiparati della Polizia di Stato che abbiano prestato servizio senza demerito per 15 anni, è attribuito il trattamento economico spettante al primo dirigente» e al successivo comma 23: «Ai funzionari del ruolo dei Commissari ed equiparati della Polizia di Stato e ai primi dirigenti che abbiano prestato servizio senza demerito per 25 anni, è attribuito il trattamento economico spettante al dirigente superiore»;

l'articolo 43-ter prevede: «Fermo restando quanto previsto all'articolo 43, commi ventiduesimo e ventitreesimo, a decorrere dal 1° aprile 2001, ai funzionari del ruolo dei Commissari ed equiparati della Polizia di Stato che abbiano prestato servizio senza demerito per 13 anni è attribuito lo stipendio spettante al primo dirigente. Ai medesimi funzionari e ai primi dirigenti che abbiano prestato servizio senza demerito, per 23 anni è attribuito lo stipendio spettante al dirigente superiore. Il predetto trattamento è riassorbito al momento dell'acquisizione di quello previsto dai medesimi commi ventiduesimo e ventitreesimo del predetto articolo 43 e non costituisce presupposto per la determinazione della progressione economica. A decorrere dal 1° aprile 2001, ai funzionari del ruolo dei Commissari ed equiparati della Polizia di Stato e ai primi dirigenti, destinatari del trattamento di cui ai commi ventiduesimo e ventitreesimo dell'articolo 43, lo stipendio è determinato, se più favorevole sulla base dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n. 869, prescindendo dalla promozione alla qualifica di primo dirigente e di dirigente superiore. Ai sensi dell'articolo 43 comma sedicesimo, i trattamenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono attribuiti, con le stesse modalità e condizioni anche ai funzionari e ufficiali delle altre Forze di polizia previste dall'articolo 16»;

la congiuntura della finanza pubblica ha reso improcrastinabile il giusto equilibrio tra le spese per il personale, le spese per il mantenimento dell'operatività e le spese per il rinnovamento;

le disposizioni citate estendono indiscriminatamente a tutti gli ufficiali e i direttivi della forze armate e delle forze di polizia, a prescindere dal grado e dalla qualifica, con 13 o 15 anni di servizio rispettivamente lo stipendio o l'intero trattamento economico di colonnello o primo dirigente e con 23 o 25 anni di servizio rispettivamente lo stipendio o l'intero trattamento economico di generale di brigata o dirigente superiore;

a parere degli interroganti le stesse disposizioni sono quindi in contrasto con il principio costituzionale della retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro (art. 36 della Costituzione); ci sono tenenti colonnelli o vice questori aggiunti che non riescono o non meritano di essere promossi dirigenti e terminano la carriera con questo grado o questa qualifica e quindi è irragionevole scindere il percorso professionale dal trattamento economico,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno e urgente assumere iniziative di carattere normativo per eliminare il privilegio retributivo e per ripristinare la scansione economica della progressione in carriera.

 


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