COMPARTI DIFESA E SICUREZZA, PRESENTATA UNA PROPOSTA PER LA SEPARAZIONE DAL PUBBLICO IMPIEGO

giovedì 22 maggio 2003

Pubblichiamo la proposta di legge 3372 presentata dai deputati Bressa, Bianco, Sinfisi, Molinari, Castagnetti e Monaco per l’istituzione del comparto autonomo per le Forze di polizia e le Forze armate.

 

 

 

CAMERA DEI DEPUTATI

 

PROPOSTA DI LEGGE N. 3372

d'iniziativa dei deputati

BRESSA, ENZO BIANCO, SINISI, MOLINARI,

CASTAGNETTI, MONACO




Istituzione del comparto autonomo

per le Forze di polizia e le Forze armate




Presentata l'8 novembre 2002

 

 

Onorevoli Colleghi! - L'articolo 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, poi confluito nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ha previsto, ai commi 2 e 3, la contrattualizzazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, sancendo che tali rapporti sono regolati in forma negoziale, sulla base di contratti collettivi stipulati secondo i criteri e le modalità previsti dal titolo III dello stesso decreto legislativo.
Tuttavia, il comma 4 dell'articolo 2 ha stabilito che, in deroga ai commi 2 e 3, rimangono disciplinate dai rispettivi ordinamenti una serie di categorie: i magistrati, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale della carriera diplomatica e prefettizia, nonché il personale militare e delle Forze di polizia.
Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, che detta le procedure per la disciplina dei contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare e delle Forze armate, esclusi i rispettivi dirigenti civili e militari ed il personale di leva nonché quello ausiliario di leva, prevede che tali procedure si concludano con l'emanazione di separati decreti del Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il personale delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare e quello delle Forze armate. Tali decreti sono emanati previo accordo sindacale tra i rappresentanti del predetto personale e i rappresentanti del Governo, per le Forze di polizia ad ordinamento civile, e a seguito di specifica procedura di concertazione, per le Forze di polizia ad ordinamento militare e per le Forze armate.
Questa normativa и oggi superata e occorre porre nuovi obiettivi.
A cominciare dal riconoscimento e dalla piena valorizzazione della specificità del rapporto di lavoro del personale addetto alla difesa e alla sicurezza del Paese. Si tratta infatti di personale costantemente impegnato a tutelare la difesa dell'ordinamento giuridico e la sicurezza dei cittadini, responsabile e garante di servizi di enorme rilievo per l'intera collettivitа, a cui - sempre piщ spesso - il Paese richiede - per fare fronte ad impegni internazionali - di partecipare anche a missioni fuori dai confini, spesso altamente rischiose. Questo personale, pur avendo caratteristiche del tutto peculiari e pur svolgendo compiti di importanza primaria, non riesce a trovare un'adeguata collocazione all'interno del pubblico impiego. L'istituzione di un comparto autonomo di negoziazione e concertazione, accompagnato dagli opportuni interventi di natura finanziaria, consente di realizzare questo obiettivo. La presente proposta di legge, quindi, dopo la istituzione - all'articolo 1 - dell'autonomo comparto "difesa e sicurezza", delega il Governo - all'articolo 2 - ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo che intervenga in tale senso, recando le opportune disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo n. 195 del 1995.
Si intende, inoltre, con la presente proposta di legge conseguire altri importanti risultati:

1) il primo consiste nel superamento dell'esclusione dei dirigenti civili e militari dalle procedure contrattuali che regolano i contenuti del rapporto di lavoro per il rimanente personale. Tale esclusione non appare piщ giustificata alla luce dell'avvenuta contrattualizzazione dei dirigenti generali, dei prefetti e dei diplomatici;

2) il secondo risultato consiste nella valorizzazione dell'autonomia istituzionale delle rappresentanze militari. La sentenza della Corte costituzionale n. 449 del 13 dicembre 1999, infatti, riconosce che "il legislatore mostra attenzione verso le istanze avanzate dagli organi di rappresentanza delle Forze armate con riguardo ad una più compiuta definizione degli spazi di intervento e di autonomia ad essi riservati" e fa esplicito riferimento alla opportunità di "valorizzare gli organismi di rappresentanza per quanto attiene al confronto sulle questioni che concernono il rapporto d'impiego";

3) inoltre, si apportano alcuni correttivi alla riserva di legge contenuta all'articolo 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, che - contrariamente a quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, lettera f), della presente proposta di legge - si estendeva anche all'organizzazione delle strutture e alle norme sui procedimenti disciplinari;

4) infine si vuole sottolineare quanto giа detto a proposito degli aspetti finanziari della proposta di legge. Per garantire pienamente un reale riconoscimento della specificitа del comparto и infatti necessario che la previsione della quantificazione dell'onere derivante dall'attuazione delle procedure di negoziazione e di contrattazione sia inserita con un'apposita norma nella legge finanziaria.

La proposta di legge nasce dalla convinzione che occorra assumere una iniziativa decisa per dare una risposta alle aspettative di questa categoria di lavoratori pubblici. Ma chiediamo che questa risposta non sia soltanto "di facciata", che non si esaurisca nella approvazione, pure importante ma non sempre incisiva, di ordini del giorno, e che eviti soluzioni episodiche ed improvvisate. Ciò si ottiene garantendo uno speciale trattamento giuridico in favore di coloro che rischiano la vita per la difesa e la sicurezza delle istituzioni e di tutti i cittadini.
Pertanto si invita il Parlamento a rispondere sollecitamente ad un'esigenza largamente avvertita, fra i diretti interessati come nei settori più ampi della pubblica opinione, nonché in più occasioni prospettata dalle forze politiche e dalle rappresentanze parlamentari.


 

 

PROPOSTA DI LEGGE




Art. 1.

1. In applicazione dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in considerazione dei compiti istituzionali relativi alla tutela interna ed esterna del territorio e dei cittadini, previsti per le Forze di polizia e le Forze armate dai rispettivi ordinamenti, è istituito un autonomo comparto di negoziazione e di concertazione, denominato "difesa e sicurezza", al fine di disciplinare i contenuti del rapporto d'impiego del relativo personale.


Art. 2.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante norme per la disciplina delle procedure di negoziazione e di concertazione di cui all'articolo 1 della presente legge, apportando disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, sono osservati i seguenti principi e criteri direttivi:
a) previsione di distinte modalità per i procedimenti di negoziazione e di concertazione relativamente al personale ad ordinamento civile ed a quello ad ordinamento militare; tali procedimenti sono conclusi con provvedimenti i cui contenuti sono recepiti in decreti del Presidente della Repubblica, distinti, comunque, per il comparto sicurezza riguardante le Forze di polizia ad ordinamento civile e ad ordinamento militare e per il comparto difesa riguardante il personale delle Forze armate;
b) i contenuti del rapporto d'impiego dei dirigenti civili e militari devono essere disciplinati, nell'ambito dei procedimenti di cui alla lettera a), mediante apposite e distinte modalità, anche con riferimento alla partecipazione delle rappresentanze di tale personale;
c) il Ministro per la funzione pubblica, in qualità di presidente, il Ministro dell'economia e delle finanze, ed i Ministri rispettivamente competenti, o i sottosegretari di Stato da loro delegati, compongono le delegazioni di parte pubblica che partecipano ai procedimenti di cui alla lettera a);
d) le delegazioni di parte sindacale che partecipano ai procedimenti di negoziazione sono composte dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative a livello nazionale operanti nell'ambito delle Forze di polizia ad ordinamento civile;
e) la partecipazione delle rappresentanze militari ai procedimenti di concertazione interministeriale è assicurata in modo da garantire il ruolo e l'autonomia istituzionale ad essi attribuiti dalla specifica normativa che le disciplina, in armonia con i principi dettati dalla giurisprudenza costituzionale in materia;
f) indicazione delle materie, che possono anche essere diverse in relazione allo status del personale interessato, la cui disciplina è demandata ai procedimenti stessi, con particolare riguardo agli aspetti retributivi. E' comunque riservato alla disciplina per legge o per atto normativo o amministrativo emanato in base alla legge, l'ordinamento generale delle seguenti materie:
1) organizzazione del lavoro e degli uffici;
2) procedure per la costituzione, la modificazione e l'estinzione del rapporto di pubblico impiego, ivi compreso il trattamento di fine servizio, con esclusione del trattamento di fine rapporto e delle forme pensionistiche complementari, ai sensi dell'articolo 26, comma 20, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
3) mobilità ed impiego del personale;
4) sanzioni disciplinari;
5) determinazione delle dotazioni organiche;
6) modi di conferimento della titolarità degli uffici e dei comandi;
7) esercizio della libertà e dei diritti fondamentali del personale;
8) trattamento accessorio per servizi prestati all'estero.
3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 и adottato su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno, della difesa, della giustizia e delle politiche agricole e forestali. Lo schema di decreto legislativo, sentite le rappresentanze del personale interessato, и trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari che si pronunciano entro quarantacinque giorni dall'assegnazione, decorsi i quali il decreto legislativo и emanato anche in assenza del parere.


Art. 3.

1. La previsione della quantificazione dell'onere derivante dalle procedure di negoziazione e di concertazione dell'autonomo comparto di cui all'articolo 1 della presente legge, in coerenza con i parametri previsti dagli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'articolo 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, deve essere inserita con apposita norma nella legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11 della citata legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni.

 


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