GENITORE DIPENDENTE E FIGLIO MINORE, L’ASSEGNAZIONE TEMPORANEA È APPLICABILE ANCHE AI DIPENDENTI DELLE FORZE ARMATE E DI POLIZIA (Tar Bologna)

venerdì 15 maggio 2015

 

N. 00078/2015 REG.PROV.COLL.

N. 01184/2014 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1184 del 2014, proposto da: 
************, rappresentato e difeso dagli avv.ti ************;

contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Bologna, Via Guido Reni 4;

per l'annullamento

del provvedimento del Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per le Risorse Umane - Sezione assegnazioni temporanee del 27.10.2014 di diniego assegnazione temporanea;


 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2015 il dott. Ugo De Carlo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Il ricorrente, assistente della Polizia di Stato in servizio presso la questura di Modena, ha chiesto l’assegnazione temporanea presso la Questura di Bari ai sensi dell’articolo 42 bis del decreto legislativo n. 151 del 2001, avendo un figlio nato il 6 gennaio 2014 ed ivi residente con la madre, dipendente a tempo indeterminato presso la s.p.a. Poste Italiane.

L’amministrazione non ha accolto l’istanza ritenendo inapplicabile al personale della Polizia di Stato la citata normativa a tutela dei minori ed evidenziando che un eventuale trasferimento avrebbe determinato una vacanza dell’organico dell’ufficio di appartenenza pregiudicando il regolare svolgimento del servizio d’istituto.

Avverso detto provvedimento ha presentato ricorso al Tar l’interessato deducendone l’illegittimità ed invocando la tutela cautelare.

Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata, rappresentate difesa dall’Avvocatura dello Stato, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Il ricorso è fondato.

L'art. 42 bis del T.U. sul pubblico impiego dispone che "Al genitore con figli minori fino a tre anni di età, dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L'eventuale dissenso deve essere motivato. L'assenso o il dissenso devono essere comunicati all'interessato entro trenta giorni dalla domanda. Il posto temporaneamente lasciato libero non si renderà disponibile ai fini di una nuova assunzione. "

Sulla base del fatto oggettivo di un figlio minore in tenera età e su istanza di parte, pertanto, deve provvedersi alla suddetta assegnazione.

Come precisato dalla giurisprudenza, (da ultimo T.A.R. Bologna, sez. I, n. 238 del 2012; T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 03 maggio 2011 , n. 3760, T.A.R. Torino, 8/11/2013, n. 1175, Cons. Stato, sez. VI, 21 /05/2013) l'art. 42 bis del decreto legislativo n. 151 / 2001, in uno spirito di particolare favore per il genitore dipendente e per il figlio minore, contempla una mobilità all'interno dell'organizzazione pubblica complessivamente considerata, ricomprendente anche le assegnazioni all'interno della stessa amministrazione di appartenenza (ex multis Cons. di St., Sez. IV, 7 marzo 2007, n. 1069, TAR Lazio, Sez. I quater, n. 8128 del 2007).

Tale orientamento riconosce alla norma, in base ad una interpretazione maggiormente conforme ai principi costituzionali, natura di disposizione generale, applicabile, dunque, ai dipendenti di tutte le amministrazioni pubbliche, inclusi i dipendenti delle forse armate e di polizia (Cons. Stato, sez. VI, 21 /05/2013; T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 03 maggio 2011 , n. 3760 ).

Non possono, pertanto, opporsi fondate ragioni per derogare al generale principio fissato ex art. 42 bis, finalizzato alla tutela di valori afferenti la famiglia, l'assistenza e l'educazione dei minori, allorquando il proponente l'istanza di trasferimento sia un dipendente della polizia di Stato.

Tale norma rientra tra quelle dettate a tutela di valori costituzionalmente garantiti inerenti alla famiglia ed all'assistenza dei figli minori fino a tre anni d'età con i genitori impegnati nello svolgimento di un'attività lavorativa; quindi non può operare un'ingiustificata discriminazione tra dipendenti pubblici tale da configurare profili di dubbia costituzionalità, come preteso dall'amministrazione.

In particolare, poi, giova rilevare che gli artt. 14 del D.P.R. n. 170 del 2007 e 18 del D.P.R. n. 51 del 2009 (che hanno recepito l'accordo sindacale per le Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare di integrazione di tale accordo) effettuano un espresso rinvio al decreto legislativo n. 151 del 2001.

Nè può essere considerato ostativo al trasferimento il generico riferimento ad una vacanza nell’organico dell’ufficio di appartenenza dovendosi valutare anche le esigenze di organico della sede presso cui è stato richiesto il trasferimento.

Nel caso di specie il provvedimento va annullato poiché la sua motivazione è affetta da eccesso di potere per travisamento del fatto.

Si fa in esso riferimento ad una richiesta fatta dal ricorrente per uffici esistenti nella provincia di Lecce, mentre la richiesta riguardava uffici della Questura di Bari.

Tale circostanza di per sé sola legittima l’accoglimento del ricorso affinchè l’amministrazione si ridetermini valutando correttamente la richiesta del ricorrente e tenendo presente che la normativa invocata va pacificamente applicata anche per il personale della Polizia di Stato e che non può essere sufficiente il parere contrario dell’ufficio di provenienza, né un generico riferimento alle carenze di organico in detta sede.

Per tali ragioni il ricorso va accolto e, per l'effetto, va annullato il provvedimento impugnato.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Condanna il Ministero dell’Interno alla rifusione delle spese del presente giudizio che liquida in € 1.000 oltre C.P.A. ed I.V.A.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2015

 


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