SCONCERTO PER L’INIZIATIVA GIUDIZIARIA AVVIATA NEI CONFRONTI DELL’EX DELEGATO COCER ESERCITO GIUSEPPE PESCIAIOLI

lunedì 24 marzo 2003

Sabato 22 marzo 2003 si è diffusa una notizia che ha suscitato scalpore e preoccupazione nei convenuti al Congresso dell’Associazione Finanzieri Cittadini e Solidarietà tenutosi a Bologna.

Si è appreso, infatti, che Giuseppe PESCIAOLI, un delegato molto attivo e conosciuto del Cocer Esercito del trascorso 8° mandato, è indagato per il reato di cui all’art. 266 del codice penale e 213 del codice penale militare di pace: istigazione aggravata di militari a disobbedire alle leggi.

Il procedimento è stato avviato a seguito della pubblicazione sul sito internet www.militari.org di una lettera a firma di Pesciaioli dal titolo “Tutto come prima, un altro mandato COCER ed altri tre anni persi. E c’è ancora qualche cornacchia in giro che inneggia alla rappresentanza militare ed alle sue virtu’. Poveri illusi!”.

La lettera è stata pubblicata anche sul sito di Ficiesse il 28 febbraio scorso con il titolo “Le Aquile e le galline”.

L’art. 266 c.p. e l’art. 213 c.p.m.p., che appresso riportiamo, recano entrambi la rubrica “Istigazione di militari a disobbedire alle leggi”.

 

Art. 266 Codice penale

“Chiunque istiga i militari a disobbedire alle leggi o a violare il giuramento dato o i doveri della disciplina militare o altri doveri inerenti al proprio stato, ovvero fa a militari l'apologia di fatti contrari alle leggi, al giuramento, alla disciplina o ad altri doveri militari, è punito, per ciò solo, se il fatto non costituisce un più grave delitto, con la reclusione da uno a tre anni.

La pena è della reclusione da due a cinque anni se il fatto è commesso pubblicamente.

Le pene sono aumentate se il fatto è commesso in tempo di guerra.

Agli effetti della legge penale, il reato si considera avvenuto pubblicamente quando il fatto è commesso:

1. col mezzo della stampa, o con altro mezzo di propaganda;

2. in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone;

3. in una riunione che, per il luogo in cui è tenuta, o per il numero degli intervenuti, o per lo scopo od oggetto di essa, abbia carattere di riunione non privata.

 

Articolo 2313 Codice penale militare di pace

Il militare che commette alcuno dei fatti d'istigazione o di apologia indicati nell'articolo 266 del codice penale, verso militari in servizio alle armi o in congedo, soggiace alle pene ivi stabilite, aumentate da un sesto a un terzo.

Le stesse pene si applicano al militare, che istiga iscritti di leva a violare i doveri inerenti a questa loro qualità.

La condanna, quando non ne derivi la degradazione, importa la rimozione.

Nella sua relazione, il presidente del Direttivo nazionale di Ficiesse, Fortuna, ha affermato che l’Associazione ha completa fiducia nell’operato della magistratura e, nell’esprimere al maresciallo Pesciaioli la fraterna solidarietà di tutti i soci e sostenitori del sodalizio, ha richiamato l’articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea:

Ogni individuo ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera”.


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