NUOVA DECISIONE FAVOREVOLE AI FINANZIERI TRASFERITI PRIMA DEL 2012 A SEGUITO DI SOPPRESSIONE DEL REPARTO (Tar Trento)

giovedì 21 maggio 2015

 
 

 

 

 

 

 

 

N. 00148/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00329/2014 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Nel giudizio introdotto con il ricorso 329/2014, proposto da *************; 

contro

il Ministero dell'economia e delle finanze, in persona del ministro pro tempore
il Comando regionale Trentino Alto Adige della Guardia di finanza, in persona del legale rappresentante pro tempore;
il Comando provinciale Trentino Alto Adige della Guardia di finanza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trento, domiciliataria ex lege

- delle determinazioni 7 luglio 2014 con cui il capo gestione amministrativa del Reparto tecnico logistico amministrativo Trentino Alto Adige della Guardia di finanza ha separatamente respinto le istanze dei ricorrenti di riconoscimento dell'indennità di trasferimento di cui all'art. 1, l. 29 marzo 2001, n. 86, e dell'indennità accessoria di cui all'art. 37, co. 5, D.P.R. 51/2009,

e per l'accertamento e la declaratoria

del diritto dei ricorrenti al riconoscimento delle predette indennità

e per la conseguente condanna

dell'amministrazione al pagamento delle somme così dovute con interessi legali o, alternativamente, di rivalutazione monetaria.


 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Amministrazione delle finanze;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 marzo 2015 il dott. Angelo Gabbricci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


 

FATTO e DIRITTO

1.1. ************* appartengono, con gradi diversi, al Corpo della Guardia di Finanza, e tutti hanno prestato servizio presso la tenenza di Mezzolombardo (Trento) fino al luglio 2012, quando la sede è stata soppressa.

1.2. Poco prima della soppressione, e in previsione della stessa, i ricorrenti hanno espresso le loro preferenze sulla loro futura destinazione, che sono state tutte accolte.

1.3. In seguito************* hanno chiesto la corresponsione dell’indennità di trasferimento, di cui all’art. 1 della l. 29 marzo 2001, n. 86, nonché l’indennità d’alloggio, prevista dall’art. 37, V comma del d.P.R. 16 aprile 2009, n. 51.

1.4. Con separate determinazioni del 7 luglio 2014, nn. 0059726 (*************), 0059729 (*************), 0059733 (*************), 0059730 (*************), 0059735 (*************) e 0059738 (*************), il Capo gestione amministrativa del reparto tecnico logistico amministrativo Trentino Alto Adige della Guardia di Finanza ha respinto le richieste dei ricorrenti, sul presupposto che le indennità richieste spetterebbero soltanto per i trasferimenti disposti d’autorità, e non per quelli a domanda, come in specie.

1.5. Da ciò il ricorso in esame, in cui alla domanda di annullamento, in sé carente d’interesse, trattandosi di atti ricognitivi e paritetici, si assomma peraltro quella di accertamento e condanna alla corresponsione delle somme, oltre a interessi e rivalutazione, se maggiore.

2.1. L’art. 1, I comma, cit. - nel testo da ultimo modificato dall’art. 10, X comma, del d. lgs. 31 dicembre 2012, n. 248 - dispone che, tra gli altri, al personale in servizio permanente delle Forze armate, trasferito “d’autorità ad altra sede di servizio sita in un comune diverso da quello di provenienza, compete una indennità mensile pari a trenta diarie di missione in misura intera per i primi dodici mesi di permanenza ed in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi”; a sua volta l’art. 37, V comma, prevede che “Al personale con famiglia a carico trasferito d’autorità che non fruisca dell'alloggio di servizio o che, comunque, non benefici di alloggi forniti dall'Amministrazione, è dovuta in un’unica soluzione, all'atto del trasferimento del nucleo familiare nella nuova sede di servizio, o nelle località viciniori consentite, un emolumento di € 1.500,00”, ridotto a € 775,00 “al personale senza famiglia a carico o al seguito”.

2.2. La giurisprudenza – come gli stessi ricorrenti rammentano - si è lungamente divisa sul thema decidendum della lite, ovvero se, per qualificare un trasferimento a domanda, sia comunque sufficiente una richiesta, o si debba invece indagare sull’interesse perseguito prioritariamente: questo, anche in presenza di un’istanza espressa, potrebbe essere infatti quello dell’Amministrazione, come appunto nel caso di soppressione di un reparto e conseguente trasferimento nelle sedi preventivamente indicate dei militari interessati, il cui spostamento non dipenderebbe dalla loro iniziativa, ma appunto dall’eliminazione della struttura, per cui la fattispecie rientrerebbe nel trasferimento d’autorità.

2.3. La questione ha peraltro trovato ormai soluzione, dopo che l’art. 1 della l. 86/2001 è stato integrato con il comma 1 bis, inserito con l’art. 1, comma CLXIII, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, per il quale “l’indennità di cui al comma 1 nonché ogni altra indennità o rimborso previsti nei casi di trasferimento d’autorità non competono al personale trasferito ad altra sede di servizio limitrofa, anche se distante oltre dieci chilometri, a seguito della soppressione o dislocazione dei reparti o relative articolazioni”: norma introdotta a decorrere dal 1 gennaio 2013, ex art. 1, comma DLXI l. ult. cit., che non si applica dunque ai ricorrenti.

2.4. Ebbene, nella più recente - e condivisibile – sentenza emessa in subiecta materia dal giudice d’appello (C.d.S., VI, 12 novembre 2014 n. 5553), si rileva, “in adesione a recenti pronunce di questo Consiglio di Stato (v. Cons. St., Sez. IV, 6 agosto 2013, n. 4159; Cons. St., Sez. IV, 26 settembre 2013, n. 4806), che il contrasto giurisprudenziale formatosi sulla sopra delineata questione (v. per la tesi favorevole alla posizione dei dipendenti trasferiti, Cons. Stato, Sez. I, 11 luglio 2012, parere sull’affare n. 1677/2012; C.G.A.R.S. 18 settembre 2012, n. 777; per la tesi favorevole all’Amministrazione: Cons. Stato, Sez. IV, 27 ottobre 2011, n. 5767; Cons. Stato, Sez. IV, 28 giugno 2012, n. 3835) deve, ormai, ritenersi superato dal recente intervento legislativo di cui all’art. 1, comma 163, l. 24 dicembre 2012, n. 228, che ha modificato la normativa di riferimento (art. 1 l. 29 marzo 2001, n. 86), inserendo, dopo il comma 1, un nuovo comma 1-bis … Infatti, nella nuova disposizione … non è rinvenibile alcun elemento che possa indurre a considerarla di natura interpretativa e, dunque, munita di efficacia retroattiva … Ne discende che la citata disposizione legislativa ha inteso avere un effetto innovativo nell’ordinamento, modificando la normativa previgente… Deve quindi ritenersi, argomentando a contrariis dal nuovo dato normativo, che, prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina, l’indennità connessa al trasferimento di autorità spettasse - nella sussistenza di tutti i necessari requisiti di legge, a partire dalla distanza superiore ai dieci chilometri fra la sede di provenienza e quella di destinazione (v. Cons. Stato, Ad. Plen., 16 dicembre 2011, n. 23) -, allorché il trasferimento facesse seguito alla soppressione del reparto di appartenenza e, dunque, fosse avvenuto per ragioni d’ufficio nell’interesse dell’Amministrazione, irrilevante essendo il gradimento espresso dal militare in ordine alla nuova sede, in quanto inidoneo ad immutare l’elemento causale tipico connotante siffatto tipo di trasferimento”.

3.1. In conclusione, spetta a tutti i ricorrenti l’indennità di trasferimento, e così pure – stante l’analoga ratio –l’indennità sostitutiva d’alloggio, con gli interessi legali, che andranno calcolati – con le decorrenze a partire dall’avvenuto trasferimento, e negli importi di cui al combinato disposto dell’art. 16, VI comma, della l. 30 dicembre 1991, n. 412, e dell’art. 22, XXXVI, della l. 23 dicembre 1994, n. 724, e secondo i criteri successivamente stabiliti da C.d.S. aa. pp. 15 giugno 1988, n. 3, 13 ottobre 2011, n. 18, e 5 giugno 2012, n. 18.

3.2. Non è comunque dovuta l’eventuale differenza tra gli interessi e la maggiore indennità per svalutazione, mancando la prova, sia pure presuntiva,“del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito” (così l’art. 16, VI comma cit.).

3.3. Le spese di lite, essendosi solo da ultimo consolidata l’interpretazione della disciplina in senso favorevole ai ricorrenti, possono essere integralmente compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale regionale di giustizia amministrativa per la regione autonoma del Trentino - Alto Adige/Südtirol, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie le domande di accertamento e condanna e, per l’effetto, condanna l’Amministrazione delle finanze a corrispondere ai ricorrenti l'indennità di trasferimento, di cui all'art. 1, I comma, l. 29 marzo 2001, n. 86, e l'indennità accessoria di cui all'art. 37, V comma, del d.P.R. 51/2009, con gli interessi di legge, secondo quanto precisato in motivazione.

Spese compensate

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Trento nella camera di consiglio addì 26 marzo 2015 


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