TLA GUARDIA DI FINANZA, UN RUOLO IN RITARDO

sabato 03 maggio 2003

Il decreto legislativo 19 marzo 2001 n. 69, attuativo della delega del marzo 2000, ha previsto l’istituzione di vari ruoli per il personale della Guardia di Finanza, tra i quali il ruolo tecnico-logistico-amministrativo che dovrà soddisfare progressivamente, anche con riguardo alle funzioni dirigenziali, le esigenze dei servizi amministrativi del Corpo, sino ad oggi riservate a personale civile del Ministero dell’economia e delle finanze.

Si tratta, a nostro avviso, di un aspetto molto positivo della riforma in quanto, fino ad oggi, il Corpo per tali servizi è dovuto dipendere dalle altre forze armate, da personale civile del ministero oppure da ufficiali del ruolo normale prestati al particolare settore: uomini certamente di elevata professionalità, ma che non possono conoscere “dal di dentro” la realtà e i problemi del personale delle Fiamme gialle.

La creazione di un ruolo specifico, quindi, risponde ad un criterio di efficienza organizzativa e l’impiego di personale reclutato e addestrato in settori tecnici nei quali determinante è l’esperienza, non può che risultare positivo.

Se non che, a due anni dall’entrata in vigore del decreto legislativo 69/2001, il ruolo non è ancora decollato.

Per il ruolo speciale, il Comando Generale del Corpo ha emanato, circa due anni fa, e precisamente il 4 luglio del 2001, il decreto direttoriale di transito di ufficiali del ruolo normale di grado non superiore a tenente colonnello, mentre per il ruolo tecnico-logistico-amministrativo non è ancora stato attuato neppure il dettato dell’art. 45 del citato decreto, intitolato “Transiti dai ruoli delle Forze Armate”.

La disposizione prevede che per le “ esigenze operative e funzionali da soddisfare per l’iniziale costituzione del ruolo T.L.A. sono autorizzati, con Decreto del ministro delle Finanze, di concerto con il ministro della Difesa, per gli anni dal 2001 al 2005, transiti in tale ruolo di unità di ufficiali provenienti dall’Esercito, dalla Marina e dall’Aeronautica.”

Del decreto non esiste traccia, come non v’è notizia della determinazione del Comandante Generale prevista dal comma 1 dell’art. 46 per il transito di ufficiali del Corpo impiegati per almeno 5 anni nei settori afferenti le specialità indicate nell’art. 44 e cioè: amministrazione, commissariato, telematica, infrastrutture, motorizzazione, sanità, veterinaria, psicologia, e per il transito di marescialli aiutanti e capi in possesso del requisito minimo di impiego e del diploma di istruzione secondaria di secondo grado afferente la specialità, previo concorso per titoli ed esami per la nomina a tenente in una delle specialità sopraindicate.

Quelle indicate sono procedure transitorie che consentono di avviare il ruolo, non essendo state attivate non trova attuazione il contenuto dell’articolo 9 del decreto legislativo che disciplina l’accesso a regime:

L’accesso al ruolo Tecnico-Logistico-Amministrativo del Corpo della Guardia di Finanza avviene, con il grado di tenente, mediante concorso per titoli ed esami al quale possono partecipare:

a)      I cittadini in possesso del diploma di laurea in discipline attinenti alla specializzazione per la quale concorrono, previsto dal decreto di cui all’articolo 5, comma 2, che non abbiano superato il 32° anno di età;

b)      Il personale del Corpo appartenente ai ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri, in possesso del diploma di laurea in discipline attinenti alla specializzazione per la quale concorre, previsto dal decreto di cui all’articolo 5 comma 2, che abbia compiuto il 33° anno di età e che non abbia superato il 42° anno di età e abbia riportato nell’ultimo biennio la qualifica finale non inferiore a “superiore alla media” o equivalente”.

I Carabinieri hanno avviato il ruolo otto mesi dopo l’entrata in vigore del decreto che ha disciplinato la loro riforma e sono oggi al secondo concorso, mentre la Finanza è ancora ferma al palo.

Sui motivi di questo ritardo si rincorrono le voci, tra le quali quella per cui vi sarebbero resistenze da parte delle altre forze armate a fornire ufficiali.

Noi ci auguriamo vivamente che l’empasse sia presto superata, anche per poter finalmente avviare i concorsi per titoli ed esami, previsti dall’articolo 46, comma 2, che permetterebbero ai marescialli aiutanti e ai marescialli capi in possesso del requisito di impiego di cui al comma 1, (cinque anni di impiego nei settori specifici) e del diploma di istruzione secondaria di secondo grado afferente la specialità, di essere nominati tenenti nelle specialità del ruolo tecnico-logistico.-amministrativo.

 


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