TAR PALERMO ACCOGLIE RICORSO DI UFFICIALE DELLA G. DI F. ANNULLANDO UN PROVVEDIMENTO DI TRASFERIMENTO D'AUTORITA'. L’AMMINISTRAZIONE MILITARE, PUR NELL’AMBITO DI UN’AMPIA DISCREZIONALITA’, NON PUO’ DETERMINARE ATTI INSUFFICIENTEMENTE MOTIVATI.

mercoledì 27 maggio 2015

Pubblichiamo un’interessante sentenza del TAR Palermo nella quale riscontriamo l’affermazione di principi da sempre evidenziati da questa Associazione di Finanzieri e Cittadini ed adesso richiamati anche da un autorevole Collegio giudicante.

“…l’ordinamento delle Forze Armate si informa allo spirito democratico della Repubblica” e, in particolare e per quanto qui di interesse, le deliberazioni dell’Amministrazione militare sono comunque soggette ad un, pur ridotto, ossificato e circoscritto, obbligo motivazionale, fondamentale presidio di trasparenza operativa e imparzialità decisionale atto ad evitare un sostanziale arbitrio del potere. …”

 

 

N. 01117/2015 REG.PROV.COLL.

N. 02313/2014 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

 

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2313 del 2014, proposto da ***, rappresentata e difesa dall'avv. ***;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze - Comando Generale della Guardia di Finanza, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, presso i cui uffici distrettuali in Palermo, via A. De Gasperi n. 81, è ope legis domiciliato;

e con l'intervento di

ad opponendum:
***, rappresentato e difeso dall'avv. ***;

per l'annullamento

- della nota del Comando Generale della Guardia di Finanza prot. n. 0186988 del 30.06.2014, notificata in data 07.07.2014;

- per quanto possa occorrere, della nota del 29.04.2014 del Comando Generale della Guardia di Finanza.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Comando Generale della Guardia di Finanza;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 aprile 2015 il dott. Luca Lamberti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

La ricorrente, Ufficiale della Guardia di Finanza con il grado di Maggiore ***, impugna il proprio trasferimento “d’autorità” con decorrenza 15 giugno 2015 presso ***, disposto per asserite “inderogabili esigenze di servizio”.

Precisa che, di fronte all’iniziale provvedimento di trasferimento (disposto “per motivi di servizio” in data 29 aprile 2014 e con decorrenza 25 agosto 2014), ha tempestivamente segnalato all’Amministrazione, con istanza in data 5 maggio 2014, la propria delicata situazione personale, ***.

La richiesta di revoca del provvedimento, formulata nella cennata istanza, cui peraltro era allegato il parere positivo della Gerarchia intermedia, è stata, tuttavia, respinta dall’Amministrazione, che, con il provvedimento in questa sede gravato, ha ribadito che “inderogabili esigenze di servizio” impongono di procedere al trasferimento, la cui decorrenza, comunque, è stata procrastinata sino al 10 giugno 2015.

Censura: la mancanza di attenzione alle (primarie) esigenze ***; la “lacunosa” istruttoria; la carente motivazione, oltretutto intrinsecamente contraddittoria (se le esigenze di servizio fossero effettivamente “inderogabili”, sostiene la ricorrente, non sarebbe stato possibile procrastinare di quasi un anno l’efficacia del trasferimento).

Si è costituita, con atto di mera forma, la resistente Amministrazione ***

***

In vista dell’udienza di discussione del ricorso sia l’Amministrazione sia la ricorrente hanno depositato memoria.

L’Amministrazione, in particolare, ha esposto: che l’impugnato trasferimento sarebbe stato disposto a seguito della già lunga permanenza (6 anni) della ricorrente presso la sede *** e nel rispetto delle preferenze da lei espresse nella “scheda di pianificazione” dei movimenti redatta nel novembre 2013 (ove ella indicava, quale preferenza geografica, la Lombardia e quale tipo di impiego quello operativo); che le funzioni di assegnazione sarebbero coerenti con il percorso professionale da lei sin qui maturato; che le esigenze familiari e genitoriali della ricorrente sarebbero state tenute per quanto possibile ben presenti, mediante la procrastinazione di quasi un anno del movimento.

***

Il ricorso è stato discusso all’udienza pubblica del 23 aprile 2015 e, quindi, su conforme richiesta dei difensori delle parti, presenti come da verbale, introitato per la decisione.

Il Collegio ritiene il ricorso meritevole di accoglimento per le ragioni (e nei limiti) che seguono.

Il Collegio conviene con la difesa erariale circa l’ampio margine di discrezionalità riconosciuto all’Amministrazione militare (fra l’altro) nella gestione del personale, quale fattore strumentale e funzionale alla cura dell’interesse pubblico (recte generale), di primaria valenza costituzionale, della “difesa della Patria” (cui la Guardia di Finanza, nell’ambito dei propri compiti, “concorre” in via diretta – art. 1 L. 23 aprile 1959, n. 189): il contrastante interesse del singolo Militare a permanere nella stessa sede (o, viceversa, ad essere assegnato altrove) è, pertanto, di norma recessivo.

Purtuttavia, osserva il Collegio, l’ordinamento delle Forze Armate si informa allo spirito democratico della Repubblica” e, in particolare e per quanto qui di interesse, le deliberazioni dell’Amministrazione militare sono comunque soggette ad un, pur ridotto, ossificato e circoscritto, obbligo motivazionale, fondamentale presidio di trasparenza operativa e imparzialità decisionale atto ad evitare un sostanziale arbitrio del potere.

Tale obbligo, come noto disciplinato in termini generali dalla legge 241/1990, tende a dilatarsi ed approfondirsi in funzione dello spessore del concreto apporto procedimentale dell’amministrato, dovendo la motivazione articolarsi “in base alle risultanze dell’istruttoria”, in cui rientrano a pieno titolo pure i documenti e le memorie prodotti dal privato, che, infatti, l’Amministrazione “ha l’obbligo di valutare, ove pertinenti”.

Nel caso di specie, la ricorrente ha prodotto una articolata memoria in cui ha rappresentato una ben specifica (e peculiare) situazione personale, peraltro favorevolmente apprezzata dalla Gerarchia intermedia, incentrata non su generiche esigenze “familiari” ma su specifiche e ben documentate istanze di tutela dell’equilibrio psicologico della prole minore e di prospettica preservazione dell’effettività della funzione genitoriale, valori ambedue di valenza costituzionale che sarebbero, in tesi, frustrati dal disposto trasferimento.

A fronte di tale corposo apporto partecipativo, tuttavia, l’Amministrazione non ha fornito, nell’atto gravato, alcun concreto elemento atto a dimostrare l’effettiva pregnanza delle assunte (e non meglio indicate) “esigenze di servizio” già menzionate nel primo provvedimento del 29 aprile 2014, limitandosi a qualificarle, senz’altra specificazione, come “inderogabili”.

L’Amministrazione non ha, in particolare, evidenziato alcun fattore oggettivo (quale, a mero titolo di esempio, scoperture di organico nella sede di assegnazione, durata della permanenza nella sede di servizio, esigenze di arricchimento ovvero variazione del percorso professionale et similia) che suffraghi (e riempia di contenuti concreti) il riferito carattere di “inderogabilità”, né, tanto meno, ha indicato, sia pure sommariamente, le ragioni per cui le (documentate ed oggettive) ragioni personali indicate dalla ricorrente non possano valere a determinare una diversa decisione.

Né, di contro, vale sottolineare che il trasferimento è stato disposto verso la sede indicata come prima preferenza da parte della ricorrente, atteso che l’individuazione, nell’ambito del “Piano d’impiego”, delle sedi potenzialmente “gradite” non sottende una richiesta di trasferimento (da inoltrarsi, in tal caso, con le diverse procedure per i trasferimenti “a domanda”).

L’atto gravato, dunque, presenta, pur nell’ambito dell’ampia discrezionalità riconosciuta all’Amministrazione militare, un’inammissibile carenza motivazionale che ne determina (per quanto di interesse della ricorrente) l’illegittimità: sono, evidentemente, fatte salve le future determinazioni che l’Amministrazione vorrà assumere, scilicet nel rispetto del principio di (pur sintetica) emersione provvedimentale delle sottese nervature motivazionali.

Il Collegio, incidentalmente, precisa di non avere delibato anche circa la legittimità della nota in data 29 aprile 2014, poiché la relativa impugnazione (peraltro palesemente tardiva) è stata esplicitamente formulata non in via diretta ma solo “per quanto possa occorrere”.

La peculiarità della vicenda suggerisce l’integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto,

annulla, per quanto di interesse della ricorrente, la “nota del Comando Generale della Guardia di Finanza prot. n. 0186988 del 30.06.2014, notificata in data 07.07.2014”.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2015 con l'intervento dei magistrati:

Nicolo' Monteleone, Presidente

Roberto Valenti, Consigliere

Luca Lamberti, Referendario, Estensore

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/05/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 


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