LEGITTIMA L'ISCRIZIONE DEL MILITARE A UN PARTITO POLITICO (di Simun)

sabato 12 aprile 2003

Prendiamo spunto da alcuni quesiti rivoltici da associati e sostenitori per tornare su un tema già trattato, ma evidentemente di interesse: l’iscrizione di militari a partiti politici.

Per essere completi occorre far menzione al dettato dell’articolo 114 della legge 1° aprile 1981 n. 121 “Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza Riforma”, intitolato “Divieto di iscrizione ai partiti politici”: “Fino a che non intervenga una disciplina più generale della materia di cui al terzo comma dell’articolo 98 della Costituzione, e comunque non oltre un anno dall’entrata in vigore della presente legge, gli appartenenti alle forze di polizia di cui all’articolo 16 della presente legge non possono iscriversi ai partiti politici”.

Si trattava di una misura transitoria dettata dalla peculiarità del settore cui il personale apparteneva che il legislatore reputava non ancora maturo per eventuali scelte di tipo politico.

La disposizione, e la circostanza accentua ancora di più la delicatezza, è stata poi reiterata con appositi decreti legge, convertiti di volta in volta, entro i termini, in leggi dal 1982 (L. 24 aprile 1982 n. 174), al 1990 (L. 20 giugno 1990 n. 159).

Poiché, come per tutti gli altri decreti, anche la legge del 1990 prorogava il termine di cui all’art. 114 fino al 31 dicembre 1990 e tenuto conto che nessun altro decreto legge né alcuna altra norma è intervenuta, deriva che è finalmente scaduto il termine indicato dal legislatore del 1981: “non oltre un anno dall’entrata in vigore della presente legge”.

Dal 1° gennaio 1991, quindi, è libera l’iscrizione a partiti politici per tutti gli appartenenti alle forze di polizia di cui all’articolo 16 della legge 121 del 1981, compresi gli appartenenti alla Guardia di Finanza.

V’è da aggiungere, in verità, che a parte qualche tentativo di delegati dei Consigli centrali di rappresentanza che hanno cercato di porre attenzione su un diritto di tale rilievo, le amministrazioni non hanno dato diffusione alla disposizione.

Ovviamente, permangono i limiti posti dall’articolo 81 della legge 121/1981, intitolata “Norme di comportamento politico”.

Per quanto riguarda le competizioni politiche, gli appartenenti alle forze di polizia, per potervi partecipare, sono posti in aspettativa speciale con assegni dal momento della accettazione della candidatura per tutta la durata della campagna elettorale e possono svolgere attività politica e di propaganda al di fuori dell’ambito dei rispettivi uffici e in abito civile. Essi, inoltre, non possono prestare servizio nell’ambito della circoscrizione nella quale si sono presentati come candidati alle elezioni per un periodo di tre anni dalla data delle elezioni. In tutti gli altri casi, devono aver cura di mantenersi al di fuori delle competizioni politiche e non possono assumere comportamenti che possano compromettere l’imparzialità delle loro funzioni.

Inoltre, agli appartenenti alle forze di polizia è fatto divieto di partecipare in uniforme, anche se fuori servizio, a riunioni o manifestazioni di partiti, associazioni e organizzazioni politiche o sindacali, salvo quanto disposto dall’articolo 82. Ed è loro vietato svolgere propaganda a favore o contro partiti, associazioni, organizzazioni politiche o candidati ad elezioni.

La partecipazione del personale del Corpo della GDF alle elezioni è stata disciplinata dal Comando Generale con la circolare n. 99200/263 del 27 aprile 1996.

 SIMUN


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