PUBBLICHIAMO LA TRADUZIONE DELLA LEGGE FRANCESE CHE RICONOSCE IL DIRITTO D'ASSOCIAZIONE PER I MILITARI D'OLTRALPE

mercoledì 17 giugno 2015

Pubblichiamo in anteprima la traduzione dello stralcio del progetto di legge approvato il 9 giugno 2015 dall'assemblea nazionale di Francia recante, tra l'altro, l'introduzione del diritto d'associazione professionale per i militari d'oltralpe. Ricordiamo che il provvedimento legislativo è stato approvato dalla Camera bassa francese a seguito delle sentenze di condanna da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo. Il progetto deve ancora passare il vaglio del Senato transalpino dal quale, tuttavia, non dovrebbero giungere modifiche. Buona lettura.

 

PROGETTO DI LEGGE

 

ADOTTATO DALL'ASSEMBLEA NAZIONALE IL 9 GIUGNO 2015

 

DOPO L’ATTUAZIONE DELLA PROCEDURA ACCELERATA

 

RECANTE L'AGGIORNAMENTO DELLA PIANIFICAZIONE MILITARE PER GLI ANNI 2015-2019 E CONTENENTE DIVERSE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIFESA

 

(stralcio)

Capitolo II

Disposizioni relative

alle associazioni professionali nazionali dei militari

Articolo 5

Dopo il terzo comma dell'articolo L. 4111-1 del codice della difesa è inserito il paragrafo che segue:

"La condizione militare comprende tutti gli obblighi e vincoli propri dello stato militare, nonché le garanzie e le compensazioni corrisposte dalla Nazione ai militari. Essa comprende gli aspetti statutari, economici, sociali e culturali che potrebbero avere un’influenza sulla capacità di attrazione dei percorsi professionali e di carriera, la morale e le condizioni di vita dei soldati e dei loro familiari a carico, la situazione e l'ambiente professionale militare, il sostegno ai malati, ai feriti e alle famiglie, nonché le condizioni degli eserciti e l'occupazione dopo l'esercizio della professione militare. »

 

Articolo 6

Il titolo II del Libro I della Parte IV del codice della difesa è modificato come segue:

1 ° L'articolo L. 4121-4 è modificato come segue:

a) Il secondo comma si legge:

"L'esistenza di gruppi professionali militari a carattere sindacale e, salvo quanto previsto dal terzo comma, l'appartenenza di militari in attività a gruppi professionali sono incompatibili con le regole della disciplina militare. ";

b) Dopo il medesimo secondo comma è inserito il seguente comma:

"I militari possono creare liberamente un'associazione professionale nazionale tra militari disciplinata dalle disposizioni del capo VI del presente titolo, nonché aderire e esercitarne la dirigenza. »

2 ° L'articolo L. 4124-1 è modificato come segue:

a) Il secondo comma è modificato come segue:

- Nella prima frase, i termini "e allo statuto dei militari" sono sostituite dalla parola "militare";

- Alla fine del secondo periodo, le parole "regolamenti di attuazione di questo libro aventi applicazione di legge" sono sostituite dalle parole "legge modificante il presente libro e l'applicazione di questo libro aventi applicazione di legge, circostanziali o compensative";

b) (soppresso)

c) Dopo il medesimo secondo comma è inserito il seguente comma:

"Una rappresentanza della Consiglio superiore della funzione militare è chiamata ad esprimersi ogni anno davanti all’Alto Comitato di valutazione della condizione militare. Essa può anche chiedere di essere ascoltata da quest'ultimo su qualsiasi questione di interesse generale della condizione militare.";

d) dopo la parola "lavoro", la fine del terzo comma dice:

"Possono anche condurre uno studio sulle questioni all'ordine del giorno del Consiglio superiore della funzione militare che coinvolgono la loro Forza Armata, direzione o servizio.";

e) Nel quinto comma, dopo la parola "sorteggio" sono inserite le parole "o per elezione";

f) Prima dell'ultimo comma è inserito il seguente comma:

"Quando sono riconosciuti come rappresentative per sedere nel Consiglio superiore della funzione militare, le associazioni professionali nazionali del personale militare e le loro unioni o federazioni sono rappresentate nel limite di un terzo del totale dei seggi.

Articolo 7

Il titolo II è completato da un capitolo VI che prevede:

 

"Capitolo VI

" Associazioni Professionali Nazionali dei Militari”

Sezione 1

"Regime Giuridico

"Art. L. 4126-1. – Le associazioni professionali nazionali dei militari sono regolate da questo capitolo, e in quanto non in conflitto, dalle disposizioni del titolo I della legge del 1 ° luglio 1901 relative ai contratti di associazione e per le associazioni che hanno la loro sede nei dipartimenti del Basso Reno, Alto Reno o della Mosella, dalle disposizioni del codice civile locale.

"Art. L. 4126-2. - Le associazioni professionali nazionali dei militari mirano a preservare e promuovere gli interessi dei militari per quanto riguarda la condizione militare.

"Esse sono costituite esclusivamente dai militari di cui all'articolo L. 4111-2. Esse rappresentano i militari, senza distinzione di grado, appartenenti a tutte le forze armate e relative formazioni, o almeno ad una delle forze armate di cui all'articolo L. 3211-1 o una formazione collegata.

"Art. L. 4126-3. - Le associazioni professionali nazionali dei militari possono presentare ricorso, e intervenire davanti i giudici competenti nei confronti di qualsiasi atto normativo in materia di condizione militare e contro le decisioni individuali che ledono gli interessi collettivi della professione. Esse non possono contestare la legittimità delle misure di organizzazione delle forze armate e relative formazioni.

"Possono esercitare tutti i diritti concessi alla parte civile nei confronti di fatti privi di legami con operazioni di mobilitazione della capacità militare.

 

"Art. L. 4126-4. - Nessuna discriminazione può essere fatta tra i militari a causa della loro appartenenza o non appartenenza ad un'associazione professionale nazionale dei militari.

"I membri di associazioni nazionali dei militari godono delle garanzie necessarie per la loro libertà di espressione su materie relative alla condizione militare.

"Art. L. 4126-5. - Una associazione nazionale dei militari deve avere la propria sede sociale in Francia.

"Fatto salvo l'articolo 5 della suddetta legge del 1 ° luglio 1901 e gli articoli 55 e 59 del codice civile locale per le associazioni con sede nei dipartimenti del Basso Reno, Alto Reno o della Mosella, qualsiasi associazione nazionale dei militari deve presentare il proprio statuto e l'elenco dei suoi amministratori al ministro della Difesa per ottenere capacità giuridica.

"Art. L. 4126-6. - Lo statuto o l'attività di un'associazione professionale nazionale dei militari non possono minare i valori repubblicani o i principi fondamentali dello status militare di cui ai primi due commi dell'articolo L. 4111-1 o degli obblighi di cui agli articoli L. 4121-1 a L. 4121-5 e L. 4122-1. La sua attività è esercitata in condizioni compatibili con l'esecuzione delle missioni e del servizio delle forze armate senza interferire nella preparazione e svolgimento delle operazioni.

"Le associazioni sono soggette ad un preciso dovere di indipendenza, con particolare riguardo al comando, ai partiti politici, gruppi religiosi, sindacati dei lavoratori e organizzazioni dei datori di lavoro, imprese, e Stati. Esse non possono formare unioni o federazioni che tra di loro.

"Art. L. 4126-7. - Qualora l'atto di un'associazione professionale nazionale dei militari sia in conflitto con la legge o in caso di rifiuto di una associazione nazionale professionale dei militari di conformarsi agli obblighi cui è soggetta, l'autorità amministrativa competente può, dopo una ingiunzione infruttuosa,  chiedere alle autorità giudiziarie l'imposizione di una liquidazione o delle altre misure di cui all'articolo 7 della citata legge del 1 luglio 1901.

"Sezione 2

"Le associazioni professionali nazionali dei militari rappresentative

"Art. L. 4126-8. - I. - Le associazioni professionali nazionali dei militari possono essere riconosciute rappresentative della forza armata, della formazione collegata, delle forze armate o formazioni collegate nelle quali intendono svolgere le loro attività se soddisfano le seguenti condizioni:

"1° Il rispetto degli obblighi di cui al punto 1 del presente capitolo;

"2° La trasparenza finanziaria;

"3° Un’anzianità minima di un anno dal completamento delle formalità previste dal secondo comma dell'articolo L. 4126-5;

"4° Un’influenza significativa, misurata dal numero di membri, dai contributi raccolti e dalla diversità dei gruppi di gradi di cui al 1 ° e 3 ° dell'articolo L. 4131-1 rappresentati. Il numero di componenti è valutato soprattutto in considerazione del numero di militari della forza armata, della formazione collegata, delle forze armate o formazioni collegate nelle quali l'associazione intende operare.

"I bis (nuovo). – Possono sedersi nel Consiglio superiore della funzione militare le associazioni professionali nazionali dei militari o le loro unioni e federazioni riconosciute, inoltre, rappresentative di almeno tre forze armate e due formazioni collegate alle condizioni stabilite dal decreto di cui all’Articolo L. 4126-10.

"II. - L'elenco delle associazioni professionali nazionali dei militari rappresentative è determinato dall’autorità amministrativa competente. Esso viene regolarmente aggiornato.

[] "Art. L. 4126-9. - Le associazioni professionali nazionali dei militari rappresentative sono legittimate a partecipare al dialogo organizzata a livello nazionale dai ministri della Difesa e dell'Interno, nonché dalle autorità militari, sui temi generali della condizione militare.

"Si siedono nel consiglio della funzione militare della forza armata o della formazione collegata per le quali sono riconosciute rappresentative.

"Esse sono chiamate ad esprimersi ogni anno avanti all’Alto Comitato di valutazione della condizione militare. Esse possono inoltre chiedere di essere sentite da quest'ultimo su qualsiasi questione generale interessante della condizione militare.

 

"Sezione 3

"Disposizioni varie

"Art. L. 4126-10. - Le condizioni di applicazione del presente capo sono fissate per decreto del Consiglio di Stato. Questo decreto stabilisce:

"1° Le modalità per la trasparenza finanziaria di cui al 2 ° di I dell'articolo L. 4126-8;

"2° Le soglie oltre le quali le associazioni soddisfano il requisito di rappresentatività previsto al 4° dello stesso I;

"3° La frequenza di aggiornamento dell'elenco di cui al II del medesimo articolo, che non può essere superiore ad un anno nei tre anni successivi alla pubblicazione della legge di aggiornamento della pianificazione militare per gli anni 2015-2019 e disposizioni varie concernenti la difesa;

"4° Le facilitazioni materiali concesse ad associazioni per consentire loro di esercitare le loro attività ai sensi degli articoli L. 4126-2, 4126-3 L., L. 4126-6, 4126-8 e L. L . 4126-9;

"5° (nuovo) La data d’entrata in vigore del secondo comma dell'articolo L. 4126-9, fissato entro e non oltre cinque anni dopo l'entrata in vigore della Legge di aggiornamento della pianificazione militare per gli anni 2015 per 2019 e delle diverse disposizioni in materia di difesa;

"6° (nuovo) La natura dei controlli, che il ministro della Difesa svolge per verificare la legittimità degli statuti che le associazioni professionali nazionali dei militari depositano presso di esso per ottenere la capacità giuridica e le condizioni e termini in base ai quali il Ministro della Difesa procede."

Articolo 7 bis (nuovo)

(Soppresso)

Articolo 7 ter (nuovo)

Entro diciotto mesi dalla promulgazione della presente legge, il Governo presenta al Parlamento una relazione sull'attuazione di tutte le disposizioni in materia di consultazione e di dialogo sociale dei militari. Il rapporto giustifica specialmente le soglie fissate in applicazione del 2 ° dell'articolo L. 4126-10 del codice della difesa e, se del caso, i loro cambiamenti.

Articolo 8

Il 3° comma del II della sezione 5 del capo I del titolo I della prima parte del libro I del codice generale delle imposte è modificato come segue:

1. Il titolo recita: "Credito d'imposta per contributi versati a organizzazioni sindacali e associazioni professionali nazionali dei militari";

2. L'articolo 199 quater C è modificato come segue:

a) Al primo comma, dopo la parola "lavoro", sono inserite le parole ", così come le associazioni di categoria nazionali che rappresentano militari ai sensi dell'articolo L. 4126-8 del codice della difesa";

b) all'ultimo paragrafo, dopo la parola "sindacato" sono inserite le parole "o associazione nazionale professionale dei militari."

 


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