AUDIZIONE DEL COCER-GDF ALLA COMMISSIONE DIFESA DEL SENATO

sabato 09 febbraio 2002

Pubblichiamo il documento presentato dal Cocer – Sezione Guardia di Finanza alla Commissione Difesa del Senato in occasione dell’audizione informale avvenuta il 6 febbraio 2002.

 

 AUDIZIONE INFORMALE

PRESSO LA IV COMMISSIONE DIFESA

DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

Roma, 06 febbraio 2002

 

OGGETTO:         Delega al Governo sul trattamento previdenziale per il personale delle Forze Armate.

 

Il COCER ha, in più occasioni, richiesto il riconoscimento della specificità del comparto ed il carattere usurante dell'attività degli operatori di polizia. Forte è l'esigenza che le posizioni e le aspettative, sino ad ora maturate in campo pensionistico, non risultino ulteriormente penalizzate dagli annunciati interventi, motivo per i quali, nel concreto, il COCER auspica:

a.    il mantenimento a regime del sistema retributivo per coloro che già ne beneficiano, compresa la buonuscita;

b.    la possibilità, su richiesta del personale, di essere posto in pensione dopo aver maturato 25 anni di servizio effettivo, fermo restando il mantenimento degli attuali limiti massimi;

c.    l'eliminazione della penalizzazione introdotta dell'art. 6 del Decreto Legislativo n. 165/97, che vincola il requisito per il diritto alla pensione unicamente all'età anagrafica e non tiene conto del personale che ha già raggiunto la massima anzianità contributiva o che è in procinto di raggiungerla a breve termine. In merito a tale proposta, si allega una scheda di sintesi (Allegato n. 1);

d.    l'inclusione dell'indennità mensile pensionabile nella definizione della buonuscita e della liquidazione, procedendo, contestualmente, alla loro rideterminazione o al loro accorpamento;

e.    la proroga, per altri tre anni, delle disposizioni ex legge 224/86 (c.d. "Legge Angelini");

f.     il mantenimento del personale militare nel sistema retributivo, eliminando le penalizzazioni di cui alla Legge 335/95.

Nella eventualità in cui venga ribadito, per il personale delle FF.PP. e delle FF.AA. il passaggio al sistema contributivo ed alla costituzione dei fondi pensione, fermo restando i diritti acquisiti al 31 dicembre 1995, occorre riaffermare la specificità del comparto avuto soprattutto riguardo alle componenti stipendiali da porre a base dei trattamenti di fine rapporto. In tale ambito segnaliamo l'assoluta necessità che nell'A.C. 1821 "Disposizioni concernenti la soppressione delle Casse Ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, delle Casse sottufficiali della Marina e dell'Aeronautica e del fondo Previdenza dell'Esercito", venga prevista l'applicabilità di tale normativa anche alla Cassa Ufficiali ed al Fondo di Previdenza per il personale dei ruoli Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Finanzieri della Guardia di Finanza.

 

                                                                                      IL COCER

                                                                    DELLA GUARDIA DI FINANZA

 

 

 

Allegato n. 1

 

 

1.    PREMESSA

 

I delegati del COCER della Guardia di Finanza hanno - tra l’altro - proposto di abrogare il periodo "…. ed in corrispondenza dell'età anagrafica fissata nella tabella B allegata al presente decreto" dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165 "Pensioni civili, militari e di guerra: pensioni dei dipendenti statali (ann. A e B).

 

2.    NORMATIVA

 

a. in attuazione della delega di cui all'articolo 2, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, volta ad armonizzare il trattamento pensionistico del personale delle forze di polizia (ann. C), è stato emanato il decreto legislativo n. 165/1997 "Accesso alle pensioni di anzianità";

b.  in particolare l'articolo 6 del provvedimento prevede che (cit. ann. B):

(1)   "Il diritto alla pensione di anzianità si consegue secondo le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 25, 26, 27 e 29 della Legge 8 agosto 1995, n. 335 (ann. D);

(2)   "In considerazione della specificità del rapporto di impiego …….., il diritto alla pensione di anzianità si consegue altresì al raggiungimento della massima anzianità contributiva prevista dagli ordinamenti di appartenenza, …….. ed in corrispondenza dell'età anagrafica fissata nella tabella B allegata al presente decreto";

c.  la citata tabella "B" è stata sostituita dall'art. 59, comma 12, della legge n. 449/1997 (ann. E);

d.  per effetto dell'art. 54, comma 6 del D.P.R. n. 1092/1973 (ann. F) e fino all'entrata in vigore del richiamato D. Lgs. n. 165/97, il personale dei ruoli sottufficiali, appuntati e finanzieri beneficiava dell'aliquota di rendimento del 3,60% (ridotta al 2% dal 1° gennaio 1998).

 

3.    SITUAZIONE

 

a.  alla proposta in esame è interessato il personale dei ruoli Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Finanzieri che, in forza alla sopraindicata aliquota del 3,60%, raggiungeva il massimo dell'anzianità contributiva con anni 30 di servizio;

b.  tale personale, a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 165/97, pur avendo raggiunto la massima anzianità contributiva (80%) non può ora accedere al pensionamento se non è in possesso:

(a)     del requisito dell'età anagrafica (anni 51 per l'anno 2000, 52 fino al 30 giugno 2002, 53 da 1° luglio 2002, stabilita dalla citata tabella in annesso E);

(b)     oppure degli "anni di servizio utili" indicati dall'articolo 59, comma 6, della Legge n. 449/1997 (ann. G);

 

4.    ALTRI ELEMENTI DI SITUAZIONE

 

Per completezza, si rappresenta inoltre che, con i sottoindicati provvedimenti normativi riguardanti la Polizia di Stato e le FF.AA., il legislatore ha significativamente derogato ai principi ispiratori della riforma previdenziale e inteso così ribadire la specificità e la peculiarità del Comparto rispetto il restante pubblico impiego:

a.  artt. 27 e 28 del decreto legislativo emanato ai sensi dell'art. 5 della legge 31 marzo 2000, n. 78 di revisione dell'ordinamento del personale  di cui alla legge 1° aprile 1981, n. 121 (ann. H e I);

b.  art. 3, lett. c) dell'Atto Senato 4672 approvato il 24 ottobre 2000, "Norme per il servizio militare professionale".

 

5.    CONSIDERAZIONI

 

La proposta in esame, avuto riguardo alla limitata platea dei possibili beneficiari, appare meritevole di considerazioni affinché vengano avviate nel senso richiesto le pertinenti iniziative emendative in considerazione del fatto che:

 

a.  la peculiarità delle forze di polizia e l'esigenza di un riconoscimento tangibile di tale specificità da concretizzarsi nella differenziazione dal restante pubblico impiego, anche in materia previdenziale;

b.  il sentito auspicio che a cura dell'autorità di Governo vengano salvaguardati
i diritti acquisiti al 31 dicembre 1997 e quelli maturandi.


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