IL MILITARE DEVE ESSERE COMUNQUE RETRIBUITO PER LO STRAORDINARIO PRESTATO IN GIORNATA FESTIVA (Tar Ancona)

mercoledì 26 agosto 2015

 

N. 00417/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00080/2014 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 80 del 2014, proposto da: 
*******************; 

contro

Ministero della Difesa - Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Ancona, piazza Cavour, 29; 

per l'annullamento

- della nota n. 139/1-2 di proc. del 6.11.2013, pervenuta il 12.11.2013, con la quale il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Ufficio Legislazione, non riconosce il diritto alla corresponsione del compenso straordinario per l'intero orario svolto nelle giornate destinate a riposo settimanale, o in giornate cadenti di domenica, ovvero festive infra settimanali, a decorrere dalla prima ora eccedente le 36 ore settimanali;

- di ogni altro atto che sia o possa considerarsi presupposto o conseguenza dell'atto sopra impugnato e che con il medesimo sia comunque in rapporto di correlazione;

- nonché per l'accertamento diritto dei ricorrenti alla corresponsione del compenso straordinario per l'intero orario svolto a far data dal 15.8.2002 e comunque dalla data di incorporazione, se successiva, dei singoli ricorrenti nelle giornate originariamente destinate al riposo settimanale ovvero in giornate cadenti di domenica o ancora in festività infrasettimanali a decorrere dalla prima ora eccedente le 36 ore settimanali.


 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Vista l’ordinanza n. 95/2014;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 febbraio 2015 la dott.ssa Simona De Mattia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


 

FATTO e DIRITTO

I. I ricorrenti, tutti carabinieri in servizio presso il Comando Legione Carabinieri Marche, assumono che sin dall’anno 2002, hanno reso la propria attività lavorativa oltre il normale orario di lavoro settimanale (di 36 ore), per interi turni di almeno sei ore, in giornate originariamente destinate al riposo o di domenica o in festività infrasettimanali.

Sulla base di ciò, essi hanno presentato istanza all’Amministrazione per ottenere la corresponsione del compenso straordinario per tutte le ore di servizio prestate in eccedenza.

Con l’impugnato provvedimento, il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ha rigettato l’istanza, ritenendo che non fosse possibile la retribuzione del lavoro straordinario per il servizio reso in giornate destinate al riposo, avendo i militari beneficiato del recupero del riposo non fruito.

Con il presente ricorso, quindi, i ricorrenti, lamentando la violazione dell’art. 54, comma 3, del DPR n. 164/2002, chiedono l’accertamento del proprio diritto alla corresponsione del compenso straordinario per l’intero orario di servizio svolto, a far data dal 15 agosto 2002, ovvero dalla data dell’incorporazione di ciascuno, se successiva, in giornate destinate al riposo settimanale o festivo infrasettimanale a decorrere dalla prima ora eccedente le 36 ore settimanali, indipendentemente dalla successiva concessione del riposo compensativo.

L’Amministrazione intimata, nel costituirsi in giudizio, ha eccepito l’infondatezza delle pretese dei militari e la prescrizione del diritto fatto valere (pag. 7 della memoria di costituzione).

Alla pubblica udienza del 19 febbraio 2015 la causa è stata trattenuta per la decisione.

II. La questione posta oggi al vaglio del Collegio è stata già oggetto di precedenti pronunce, anche di questo Tribunale (TAR Marche - Ancona, sez. I, 17 aprile 2015, n. 315; TAR Emilia Romagna - Parma, 21 febbraio 2013, n. 62; 7 febbraio 2013, nn. 36, 37 e 38; 14 settembre 2011, n. 307, quest’ultima confermata da Cons. Stato, sez. IV, 8 marzo 2012, n. 1342; TAR Liguria - Genova, sez. II, 4 novembre 2009, n. 3111), sebbene nello specifico riferite ad altre forze di polizia, dai cui principi non vi è motivo per discostarsi.

In particolare, con riferimento al caso in esame, l’art. 54, comma 3, del D.P.R. 18.6.2002, n. 164 (recante il recepimento dell’accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e dello schema di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003) ha stabilito che “fermo restando il diritto al recupero, al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato dall'amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale è corrisposta una indennità di euro 5,00, a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero”.

Detta indennità ha la funzione di remunerare il disagio connesso alla prestazione dell’attività lavorativa in una giornata destinata al riposo e quindi non incide sul computo dello straordinario, che avviene su base settimanale.

Pertanto, poiché l’orario di lavoro settimanale è suddiviso in 6 ore giornaliere, le ore di servizio dalla prima alla sesta, ancorchè prestate in giornate destinate al riposo, non sono considerate straordinario, ma vengono remunerate con la corresponsione dell’indennità in parola, fermo restando il recupero del riposo settimanale o della festività infrasettimanale.

Occorre precisare che la funzione del recupero mediante la turnazione di riposo non ha carattere retributivo, essendo invece quella di compensare il disagio arrecato per aver prestato servizio in giorno festivo, avuto riguardo al fatto che la festività ha di norma carattere irrinunciabile e che il disagio stesso costituisce un fatto oggettivamente irrimediabile, se non con l’istituto in questione.

Il compenso per lavoro straordinario ha, invece, un’altra finalità, che è quella di compensare le prestazioni rese oltre le 36 ore settimanali, sul presupposto della maggiore gravosità dell’attività prestata in eccedenza rispetto al normale orario di lavoro.

Pertanto, sempre fermo restando il diritto al recupero, qualora la prestazione lavorativa resa nei giorni destinati al riposo settimanale o nei giorni festivi infrasettimanali concorra, su base settimanale, al superamento delle 36 ore, spetta al personale sia l’indennità di 5 € (successivamente aumentata ad 8 €) per l’attività giornaliera prestata, sia il compenso straordinario per tutte le ore eccedenti, su base settimanale, le 36 ore.

In conclusione, poiché gli odierni ricorrenti agiscono, in questa sede, per l’accertamento del solo diritto alla corresponsione del lavoro straordinario per le ore di lavoro eccedenti, su base settimanale, le 36 ore, nei limiti dell’azione di accertamento concretamente proposta, genericamente circoscritta all’an debeatur, il ricorso deve essere accolto; conseguentemente, è accertato il diritto dei ricorrenti alla corresponsione del compenso straordinario, sin dal 15.8.2002, data di entrata in vigore del nuovo contratto, ovvero sin dalla data dell’incorporazione di ciascuno, se successiva, per l’intero orario di lavoro svolto nelle giornate destinate a riposo settimanale o festivo infrasettimanale, a decorrere dalla prima ora eccedente le 36 ore settimanali, il tutto, nei limiti dell’eccepita intervenuta prescrizione.

In proposito occorre precisare che i crediti derivanti da prestazioni di lavoro straordinario non retribuite, al pari di ogni credito avente causa in un rapporto di pubblico impiego, sono soggetti alla prescrizione quinquennale, ai sensi dell’art. 2948, c.c., attenendo a somme suscettibili di essere pagate in ratei mensili, come qualsiasi altro emolumento retributivo del pubblico dipendente (T.A.R. Campobasso (Molise), sez. I, 10 marzo 2011, n. 111; T.A.R. Roma (Lazio), sez. I, 4 febbraio 2009, n. 1145; T.A.R. Genova (Liguria), sez. I, 8 febbraio 2005, n. 170).

III. Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti in ragione della relativa novità della questione trattata, rispetto alla quale, nonostante i citati precedenti giurisprudenziali, non può dirsi ancora formato un orientamento consolidato.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi precisati in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2015

 


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