TERMINI PER L’EMANAZIONE DEI DECRETI DELEGATI PREVISTI DALLA LEGGE 28 APRILE 2022, N. 46 (Sezione Ficiesse Bologna)
PRIME CONSIDERAZIONI:
Con lo schema che segue si è inteso sottolineare i termini entro i quali il Governo ed i vari Ministri responsabili dei dicasteri interessati dovrebbero emanare i decreti legislativi e i Decreti interministeriali o Ministeriali di intesa, previsti per l’ attuazione degli innumerevoli temi proposti dalla legge. Come potrete constatare i punti da disciplinare sono molto importanti e la loro formulazione potrebbe migliorare o addirittura peggiorare l’ esito finale di tutto lo schema che si intende disciplinare.
Ho scritto dovrebbero poiché il termine, in questo caso, è “ordinatorio” e non già “perentorio” (1*). Per questo saranno necessarie iniziative da parte dei neo sindacati tese a sollecitare l' emanazione di tali provvedimenti usando tutti gli strumenti ( assai pochi) a disposizione per far sentire la loro voce. Determinante a tal fine ritengo il coinvolgimento nelle sedi parlamentari ed anche governative dei sindacati confederali di riferimento.
(1*)Differenza tra termine perentorio o termine ordinatorio
Il termine perentorio viene così detto, se un dato atto o una data attività devono essere compiuti entro il lasso temporale di scadenza del termine stesso; se il termine non viene rispettato, l’atto o l’attività, pur se eventualmente compiuta, risulta inutile. Questo perché il termine perentorio obbliga in termini assoluti il compimento di un’attività in quel determinato lasso di tempo al fine di fornire certezza all’attività stessa.
Il termine ordinatorio invece, viene così detto se alla sua inosservanza, non sono previste sanzioni o effetti sfavorevoli. La funzione di questo termine è semplicemente quella di "ordinare" un’attività amministrativa, indirizzandola verso determinate procedure ed esiti; perciò, il non rispetto del termine non comporta il verificarsi di decadenze e l’applicazione di sanzioni.
Normalmente, si parla di termine con carattere “perentorio”, quando la legge o lo stesso atto prevedano la decadenza; si parla invece di termine con carattere “ordinatorio” in tutti gli altri casi. Se la legge non si esprime in merito, la dottrina afferma unitamente che "si considerano ordinatori i termini per l’emanazione di atti favorevoli, mentre si considerano perentori quelli previsti per gli atti a carattere sanzionatorio" pertanto nel caso in cui il termine non sia espresso come perentorio o ordinatorio, la qualificazione del termine dipende dall’esistenza o meno di sanzioni decadenziali.
Esaminiamo i diversi termini contenuti nella legge in esame:
ART. 9: ..omissis..svolgimento dell'attività di carattere sindacale e delega al Governo per la disciplina dell'esercizio dei diritti sindacali ….omissis…
Commi 1-14 omissis
15. Il governo è delegato entro sei mesi (180 gg dal 27/5/2022 quindi al 27/11/2022)
ad emanare un decreto legislativo per disciplinare le particolari limitazioni all'esercizio dell'attività di carattere sindacale da parte del personale impiegato in attività operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa,
previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, da rendere nel termine di trenta giorni (30 gg) dalla data di trasmissione dello schema del decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere.
successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti……..che si pronunciano nel termine di sessanta giorni (60 gg) dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.
Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 15 (180 gg) o successivamente, la scadenza di quest'ultimo e' prorogata di novanta giorni. ( 90 gg )
(Se così qualora il parere venga dato tra il 27 ottobre e il 27 novembre 2022 il temine non è più il 27 novembre bensì il 27 febbraio 2023, se fornito oltre il 27 novembre 90 giorni da che il parere viene dato)
ART 16 : Delega al Governo per il coordinamento normativo e regolamenti di attuazione
- Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi (180 gg) dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il coordinamento normativo delle disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, …omissis…., e del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) abrogazione delle disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano gli istituti della rappresentanza militare;
…omissis…
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica, sono sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si esprimono entro trenta giorni ( 30 gg) dalla trasmissione.
3. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400(2*), entro centocinquanta giorni (150 gg) dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato il regolamento di attuazione della presente legge.
(2*)legge 23 agosto 1988, n. 400 art.17 comma 3:
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere.
Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri,
possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge……omissis
- Con decreto adottato dal Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle rispettive competenze, e le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, è determinato, nel limite massimo fissato ai sensi dell'articolo 9,comma 4 (3*), il contingente dei distacchi e dei permessi sindacali per ciascuna Forza armata e Forza di polizia a ordinamento militare, da ripartire tra le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari con criterio proporzionale, sulla base della rappresentatività calcolata ai sensi dell'articolo 13.
(3*). Con la contrattazione di cui all'articolo 11 , nell'ambito delle risorse ad essa destinate, sono stabiliti:
a) il contingente massimo dei distacchi autorizzabili per ciascuna Forza armata e Forza di polizia a ordinamento militare nonché il numero massimo annuo dei permessi retribuiti per i rappresentanti delle associazioni rappresentative;
b) la misura dei permessi e delle aspettative sindacali non retribuiti che possono essere concessi ai rappresentanti sindacali.
5. Entro diciotto mesi (540 gg) dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.
Art. 18 Procedure di conciliazione
1. E' istituita presso il Ministero della difesa la commissione centrale di conciliazione per la risoluzione in via bonaria delle controversie indicate all'articolo 17, comma 4, aventi rilievo nazionale. Per la conciliazione delle medesime controversie riferite al personale del Corpo della guardia di finanza è istituita analoga commissione centrale presso il Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Sono altresì istituite, presso unità organizzative di livello non inferiore a quello regionale o paritetico delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, almeno cinque (5)commissioni periferiche di conciliazione, per la risoluzione in via bonaria delle controversie indicate all'articolo 17, comma 4, aventi rilievo locale.
3. Le commissioni di cui ai commi 1 e 2, le cui modalità di costituzione e funzionamento sono definite con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni (90) dalla data di entrata in vigore della presente legge:
Art. 19: Abrogazioni e norme transitorie 1. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 16, comma 4, della presente legge sono abrogati gli articoli da 1476 a 1482 (4*)del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
(4*) Capo III Organi della Rappresentanza militare
I delegati della rappresentanza militare di cui al capo III del titolo IX del libro quarto del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il cui mandato è in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, restano in carica e proseguono l'attività di competenza, compresa la partecipazione alle procedure di concertazione per il rinnovo del contenuto del rapporto di impiego del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, se in corso, ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, fino all'entrata in vigore del primo decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di cui all'articolo 11,comma 3, lettera b)(5*), della presente legge, ovvero, se successiva, fino alla conclusione dei lavori per la formulazione dello schema di provvedimento ai sensi dell'articolo 7, commi 5, 6, 7 e 8, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195
(5*)Art.11 comma 3 lett.b). I decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 2 sono emanati a seguito di accordi sindacali stipulati dalle seguenti delegazioni:
b) per la parte sindacale: una delegazione sindacale composta da rappresentanti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, individuate con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione secondo i criteri stabiliti dall'articolo 13. Le delegazioni delle organizzazioni sindacali sono composte dai rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale.
A decorrere dalla medesima data, i consigli della rappresentanza militare e i delegati che li compongono cessano la propria funzione.
ULTERIORI RIFLESSIONI:
Chi ha avuto la pazienza di leggere sin qui si sarà reso conto della complessità dell'archetipo studiato per completare la legge appena approvata. Diverse sono le incongruenze che, a mio parere, sono volute al fine di complicare l'avvio del sistema sindacale del personale militare e ritardarne il più a lungo possibile la piena funzionalità, riassumiamo:
90 giorni per la formazione delle Commissioni di Conciliazione
150 gg dal 27 maggio 2022 per l' emanazione del regolamento di attuazione
180 gg per per disciplinare le particolari limitazioni all'esercizio dell'attività di carattere sindacale. Con i vari termini per il parere del Consiglio di stato e le Commissioni Parlamentari.
540 gg dall' emanazione del decreto di cui sopra per emanare eventuali decreti correttivi
La dettato apparentemente più negativo appare infine la disposizione secondo la quale il contingente dei distacchi e dei permessi sindacali per ciascuna Forza armata e Forza di polizia a ordinamento militare, da ripartire tra le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari con criterio proporzionale, sulla base della rappresentatività dovrà avvenire con la contrattazione formalizzata dal decreto adottato dal Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle rispettive competenze, e le associazioni professionali a carattere sindacale- E, udite, udite, ciliegina finale le norme relative alla rappresentanza saranno abrogate proprio al varo di questo decreto.
Se la mia interpretazione è giusta la rappresentanza resisterà sino alla conclusione del prossimo contratto e forse oltre se nel frattempo non saranno emanati gli altri decreti a termine.
Sezione Ficiesse Bologna