LE PRESTAZIONI GRATUITE FINO A 50.000 LIRE SONO ESONERATE DALL’OBBLIGO DI EMISSIONE DELLA RICEVUTA E DELLO SCONTRINONFISCALE. QUESTE LE DISPOSIZIONI

venerdì 25 maggio 2001

Un recente episodio cui gli organi di stampa hanno attribuito un certo risalto (si veda articolo di Repubblica del 30 aprile scorso e lettera di Ficiesse al quotidiano) relativo alla sanzione amministrativa applicata nei confronti di un esercente per aver omesso il rilascio dello scontrino fiscale a fronte della somministrazione effettuata, a dire dell'esercente stesso, a titolo di mera liberalità, quindi senza pagamento di corrispettivo - suggerisce di richiamare le norme che, in ipotesi di prestazioni di servizi rese gratuitamente (le somministrazioni di alimenti e bevande sono considerate ex lege prestazioni di servizi dal'art. 3, comma 1, n. 4), del D.P.R. n. 633/1972), disciplinano la materia concernente la ricevuta/scontrino fiscale.

In linea di principio, le prestazioni di servizi sono soggette ad IVA solo se rese verso corrispettivo.

Tuttavia, l’art.3, terzo comma, del D.P.R. n. 633/1972 stabilisce l’assoggettabilità ad imposta, semprechè l'IVA afferente agli acquisti di beni e servizi relativi alla loro esecuzione sia detraibile, delle prestazioni di servizi di valore superiore a 50.000 se effettuate “per l'uso personale o familiare dell'imprenditore, ovvero a titolo gratuito per altre finalità estranee all'esercizio dell'impresa” (sono comunque non soggette ad imposta, se rese gratuitamente:

1)                 le somministrazioni nelle mense aziendali;

2)                 le prestazioni di trasporto, didattiche, educative e ricreative, di assistenza sociale e sanitaria, a favore del personale dipendente;

3)                 le operazioni di divulgazione pubblicitaria svolte a beneficio delle attività istituzionali di enti e associazioni che senza scopo di lucro perseguono finalità educative, culturali, sportive, religiose e di assistenza e solidarietà sociale, nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS);

4)                 le diffusioni di messaggi, rappresentazioni, immagini o comunicazioni di pubblico interesse richieste o patrocinate dallo Stato o da enti pubblici).

Pertanto, sono escluse da IVA le prestazioni di servizi gratuite:

a)      di valore fino a lire 50.000;

ovvero

b)      di valore superiore a lire 50.000 se effettuate per finalità "non estranee" all'esercizio dell'impresa.

Il Ministero delle Finanze, in tema di ricevuta/scontrino fiscale,  ha più volte chiarito che le prestazioni di servizio rese senza corrispettivo, se escluse dal campo di applicazione del tributo a norma dell'art. 3 del D.P.R. n. 633/1972, sono escluse "anche dall'obbligo di emissione della ricevuta fiscale" (C.M. n. 75/343297 del 7 luglio 1983).

Va precisato che tale ipotesi ricorre solo allorquando la prestazione non comporti pagamento di corrispettivo nè da parte del cliente nè da terzi a titolo di rimborso (come avviene, per esempio, per le riparazioni in garanzia ovvero quando al pagamento del corrispettivo provveda un terzo). Non possono considerasi rese gratuitamente, inoltre, né le prestazioni effettuate in cambio di cessioni di beni o di altre prestazioni (ad esempio, operazioni permutative e dazioni in pagamento di cui all'art.11 del D.P.R. n. 633/1972) né le prestazioni per le quali il relativo pagamento avverrà successivamente.

Nell'ipotesi di prestazione di servizi effettivamente e realmente gratuita, di valore inferiore a lire 50.000 ovvero di valore superiore a detto limite ma resa per finalità "non estranea" all'esercizio dell'impresa, l'obbligo della ricevuta/scontrino fiscale non sussiste, in quanto trattasi di operazione esclusa dal campo applicativo del tributo.

R.F.


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