SOPPRESSIONE REPARTI GDF, DA TAR CAMPOBASSO ALTRA SENTENZA FAVOREVOLE. REQUISITI PER INDENNITÀ TRASFERIMENTO SONO: 1) DESTINAZIONE IN COMUNI DIVERSI DA QUELLO DEL REPARTO SOPPRESSO; 2) DISTANTI ALMENO 10 CHILOMETRI; 3) NON CONFINANTI

sabato 25 gennaio 2020

Pubblichiamo de seguito la comunicazione prevenuta da La Rete Legale.

 

È stata pubblicata il 7 gennaio scorso la sentenza con cui il TAR di Campobasso ha accolto il ricorso collettivo presentato dagli Avvocati Umberto Coronas e Giuseppe Fortuna, del Foro di Roma, sulla mancata corresponsione dell’indennità di trasferimento agli appartenenti alla Guardia di Finanza trasferiti a seguito della soppressione della Brigata di Agnone.

In sintesi, il Giudice ha osservato che non possono considerarsi “a domanda” i trasferimenti che conseguono alle decisioni organizzative della Guardia di Finanza di sopprimere un suo reparto e che l’indennità spetta ai militari destinati in sedi di servizio collocate in Comuni diversi da quello del reparto soppresso, da questo distanti almeno 10 chilometri e comunque con questo non confinanti.

A seguire, il testo della sentenza.

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL MOLISE

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 189 del 2017, proposto da (…), rappresentati e difesi dagli avvocati Giuseppe Fortuna, Umberto Coronas, (…);

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comando Generale della Guardia di Finanza, Comando Regionale del Molise della Guardia di Finanza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Campobasso, via Garibaldi, 124;

per l'annullamento

della nota del Comando Regionale del Molise, Ufficio Personale ed AA.GG. – Sezione Pe.I.S.A.F., prot. n. 0011875/2017 in data 16.02.2017 e della presupposta Circolare del Comando Generale prot. n. 0360886 in data 11.12.2014; nonché per l'accertamento e la declaratoria del diritto dei ricorrenti alla corresponsione dei trattamenti economici di trasferimento ex lege 29.03.2001 n. 86, di prima sistemazione ex lege 18.12.1973 n. 836 e per trasferimento d'autorità ex D.P.R. 18.06.2002 n.164 e successive modifiche ed integrazioni, in ragione del trasferimento d'autorità subito a seguito della soppressione della Brigata di Agnone e, quindi, per la condanna dell'Amministrazione a pagare in favore dei ricorrenti, nella misura a ciascuno spettante, le somme dovute ai titoli suddetti, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data del trasferimento;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Comando Generale della Guardia di Finanza e di Comando Regionale del Molise della Guardia di Finanza;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2019 il dott. Silvio Giancaspro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. I ricorrenti, tutti appartenenti al corpo della Guardia di Finanza, hanno agito dinanzi a questo TAR per l’annullamento del diniego alla corresponsione dei trattamenti economici spettanti in caso di trasferimento d’autorità ai sensi delle norme di cui all’art. 1, co. 1, della legge 29.03.2001 n. 86, all’art. 21 della legge 18.12.1973 n. 836 ed all’art. 47, co. 5, del D.P.R. 18.06.2002 n. 164, nonché per la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle relative somme, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data del trasferimento.

2. In particolare, i ricorrenti hanno rappresentato le seguenti circostanze:

- con nota prot. n. 272574/15 del 23.09.2015, il Comando Generale della Guardia di Finanza ha comunicato al Comando Regionale Molise che, stante la soppressione della Brigata di Agnone, i militari ivi in servizio avrebbero potuto presentare istanza di trasferimento per “a) reparti/sedi ricompresi nell’ambito del Comando Regionale Molise; 2) le Compagnie di Lanciano (CH), Vasto (CH) e Sulmona (AQ); 3) la Stazione S.A.G.F. di Roccaraso”, e che, in caso di mancata partecipazione alla “procedura di reimpiego ”, sarebbero stati trasferiti “d’autorità”;

 

- ricevuta notizia della predetta comunicazione, i ricorrenti hanno presentato apposite domande di trasferimento, che venivano accolte dall’amministrazione di appartenenza con i seguenti movimenti: (…);

- a seguito del trasferimento, i ricorrenti hanno fatto domanda per la corresponsione dei trattamenti economici di cui all’art.1, co. 1, della legge 29.03.2001 n. 86, all’art. 47, co. 5, del D.P.R. 18.06.2002, n. 164 e all’art.21 della legge 18.12.1973 n. 836;

- la richiesta è stata respinta dal Comando Regionale Molise, nel presupposto che i trasferimenti che hanno riguardato i ricorrenti sono stati disposti “in ottemperanza alla circolare n. 0360886 in data 11.12.2014 del Comando Generale/Ufficio Pe.I.S.A.F. con procedura “a domanda” attivata dagli stessi interessati” (nota prot. 0011875/2017 del 16.02.2017).

3. Ciò premesso, i ricorrenti hanno lamentato quanto segue:

- nel caso di specie, i trasferimenti “sono certamente da qualificare come trasferimenti “d’autorità”, in quanto quel procedimento è stato attivato in ragione e conseguenza degli interventi stabiliti dal Comando Generale della Guardia di Finanza per la “revisione dell’architettura organizzativa dei Reparti territoriali del Corpo per l’anno 2015”, nell’ambito della quale, per superiori scelte ed esigenze dell’Amministrazione, è stata appunto disposta la soppressione della Brigata di Agnone”;

- in tal senso “è ormai pacifico … che: “il trasferimento di pubblici dipendenti ad altre sedi di servizio, disposto dall’Amministrazione a seguito della soppressione della struttura alla quale i dipendenti erano originariamente assegnati, necessariamente si qualifica come trasferimento d’ufficio in quanto palesemente preordinato alla soluzione di un problema insorto a seguito di una scelta di carattere organizzativo della Amministrazione stessa e, quindi, alla tutela di un pubblico interesse, essendo ininfluente la circostanza che gli interessati siano stati invitati a presentare istanza di trasferimento e che agli stessi sia stata contestualmente offerta la possibilità di indicare, peraltro, entro ben definiti ambiti territoriali, le nuove sedi alle quali avrebbero gradito di essere assegnati” (cfr. già prima di C.d.S. Ad. Pl. n.1/2016: C.d.S., Sezione IV, 12.07.2007, n.4136 ;C.d.S., Sezione IV, 19.12.2008, n.6405; C.d.S., Sezione IV, 07.02.2011, n.814; C.d.S., Sezione I, parere n.04233/2012 dell’11.10.2012)”;

- sussiste anche l’ulteriore requisito generale della distanza minima non inferiore a dieci chilometri tra la sede di provenienza e quella di destinazione, che l’Adunanza Plenaria n. 23/2011 ha ritenuto necessario ai fini del riconoscimento dell’emolumento di cui all’art. 1, co. 1, della l. n. 86/2001, dovendosi applicare la disciplina prevista, in generale, per il trattamento di missione dei dipendenti statali;

- ai ricorrenti non può neanche essere opposta la preclusione generale al riconoscimento delle indennità in caso di trasferimento in una sede limitrofa ai sensi dell’art. 1, co. 1 bis, della legge n. 86/2001, inserito dall’articolo 1, co. 163, della l. 24.12.2012 n. 228, dal momento che “le nuove sedi di servizio dei ricorrenti sono ubicate in comuni (Termoli, Isernia e Venafro) che non solo sono diversi, ma che, non confinando con quello di Agnone (confinante con: Belmonte del Sannio, Capracotta, Carovilli, Castelverrino, Castiglione Messer Marino, Pescolanciano, Pescopennataro, Pietrabbondante, Poggio Sannita, Rosello, Schiavi d’Abruzzo e Vastogirardi), non possono neanche essere ritenuti “limitrofi””.

4. Si è costituita in giudizio l’autorità ministeriale per resistere al ricorso. In particolare, la difesa erariale ha osservato per un verso che i ricorrenti intendono “ottenere i benefici derivanti da un trasferimento d’autorità di cui loro stessi hanno determinato la conclusione con un “nulla di fatto”, avendo attivato la procedura “a domanda””, e per altro verso che il limite previsto dall’art. 1, co. 1 bis, della l. n. 86/2001 deve essere riferito all’ambito della circoscrizione territoriale di competenza e non al comune in cui è ubicata la sede di servizio.

5. Nella udienza pubblica del 18.12.2019 la causa è stata trattenuta in decisione.

6. Il ricorso è fondato.

6.1. Le obiezioni formulate dalla difesa erariale con riferimento alla domanda di accertamento delle indennità reclamate dai ricorrenti riguardano essenzialmente l’insussistenza del presupposto del trasferimento d’autorità (nei termini opposti con il provvedimento di diniego) e la configurabilità della preclusione disciplinata in via generale dall’art. 1, co. 1 bis, della l. 86/2001 nelle ipotesi di trasferimento in una sede limitrofa. Per il resto non vi è lacuna contestazione circa la sussistenza degli ulteriori requisiti di legge, che pertanto, in questa sede, devono ritenersi tutti comprovati.

6.2. Ciò premesso, si osserva che la questione della natura del trasferimento in caso di domanda presentata dall’interessato su sollecitazione dell’ente datoriale a seguito della riorganizzazione delle sedi è stata già specificamente affrontata dall’Adunanza Plenaria che, sul punto, ha risolto il contrasto verificatosi in giurisprudenza, affermando che: “Prima dell'entrata in vigore (al 1° gennaio 2013) dell'art. 1, co. 163, l. 24 dicembre 2012, n. 228 - che ha introdotto il comma 1-bis nell'art. 1, l. 29 marzo 2001, n. 86 - spetta al personale militare l'indennità di trasferimento prevista dal comma 1 del medesimo articolo, a seguito del mutamento della sede di servizio dovuto a soppressione (o diversa dislocazione) del reparto di appartenenza (o relative articolazioni), anche in presenza di clausole di gradimento (o istanze di scelta) della nuova sede, purché ricorrano gli ulteriori presupposti individuati dalla norma, ovvero una distanza fra la nuova e l'originaria sede di servizio superiore ai 10 chilometri e l'ubicazione in comuni differenti” (29.01.2016 n. 1).

Nell’occasione, l’Adunanza Plenaria ha chiarito che “assume un valore decisivo la circostanza che il mutamento di sede origina da una scelta esclusiva dell'Amministrazione militare che, per la miglior cura dell'interesse pubblico, decide di sopprimere un reparto (o una sua articolazione) obbligando inderogabilmente i militari di stanza a trasferirsi presso la nuova sede, ubicata in un altro luogo, onde prestare il proprio servizio. Viene integrato, dunque, il primo indefettibile presupposto divisato dalla legge quale elemento costitutivo del diritto di credito alla corresponsione della relativa indennità di trasferimento e, al contempo, si disvela la natura e la portata della clausola di gradimento che ad esso eventualmente accede (ovvero dell'istanza di trasferimento sollecitata in conseguenza della soppressione del reparto di appartenenza del richiedente)”.

In buona sostanza, nel caso in esame, la domanda dell’interessato risulta indotta ed etero determinata, nel senso che la stessa non è volta a perseguire un miglioramento della condizione lavorativa rispetto allo status quo, ma a limitare gli svantaggi derivanti dalla scelta di macro-organizzazione dell’ente datoriale, che resta la causa prima ed assorbente del trasferimento.

6.3. Trattasi di un principio immediatamente applicabile al caso di specie, dal momento che la domanda di trasferimento presentata dai ricorrenti non è da imputare ad un libero momento di autodeterminazione, ma è immediatamente riferibile alla clausola di gradimento (relativa ad un ristretto numero di sedi) preliminarmente codificata dallo stesso ente datoriale, quale diretto corollario della presupposta opzione (ri)organizzativa, posta in essere al precipuo scopo di attuare l’interesse pubblico di riferimento.

Di qui la sussistenza dei presupposti per qualificare i movimenti in esame in termini di “trasferimento d’autorità”, con le conseguenti ricadute indennitarie in favore del personale interessato dalla riorganizzazione delle sedi.

6.4. Per quanto riguarda l’ulteriore obiezione sollevata dalla difesa erariale, si osserva che l’art. 1, co. 1, della legge n. 86/2001 prevede il diritto al trattamento indennitario in favore del personale trasferito “d'autorità ad altra sede di servizio, sita in un comune diverso da quello di provenienza” (purché a distanza di almeno 10 km, dovendosi applicare - come si è detto - la disciplina generale in materia di indennità di missione).

Ciò che dunque essenzialmente rileva ai fini dell’attribuzione dell’indennità è l’ambito comunale di destinazione, che deve essere “diverso” (e distante almeno 10 km) rispetto a quello di provenienza.

A sua volta il successivo comma 1 bis stabilisce che “L'indennità di cui al comma 1 nonché ogni altra indennità o rimborso previsti nei casi di trasferimento d'autorità non competono al personale trasferito ad altra sede di servizio limitrofa, anche se distante oltre dieci chilometri, a seguito della soppressione o dislocazione dei reparti o relative articolazioni”.

In questo caso, la norma non precisa cosa debba intendersi per sede “limitrofa” e cioè se occorra fare riferimento ad un criterio di tipo geografico, da correlare al comune che ospita la sede, o se invece si debba fare riferimento alla struttura organizzativa dell’ente datoriale e quindi alla dislocazione sul territorio delle relative articolazione funzionali.

In mancanza di puntuali indicazioni testuali, questo Collegio ritiene che ineludibili esigenze di coerenza sistematica impongano di fare applicazione del medesimo criterio geografico espressamente richiamato dal comma 1, e quindi di riferire il limite in questione al comune che ospita la sede di destinazione, sicché la corresponsione dell’indennità si giustifica soltanto in caso di trasferimento in una sede situata in un comune non confinante con quello che ospita la sede di provenienza.

6.5. Né sul punto convince il diverso orientamento giurisprudenziale del TAR, che pure ha ritenuto che occorra fare riferimento alla “circoscrizione territoriale” di competenza della sede (ex multis TAR Venezia, Sez. I, sentenze n. 362/2017 e n. 363/2017), dal momento che trattasi di categoria organizzativa di dubbia determinazione, specialmente ove si tenga conto degli aspetti di peculiarità che caratterizzano (e differenziano sostanzialmente tra loro) i molteplici enti datoriali, a cui la norma in questione si riferisce indistintamente ai fini della disciplina dell’indennità di trasferimento.

6.6. Peraltro, l’interpretazione che guarda al dato geografico è stata condivisa dalla più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato: “16.1. Secondo un primo indirizzo presente nella giurisprudenza dei T.a.r. il comma 1 bis va interpretato in coerenza col disposto del comma 1. Perciò se la nuova sede è posta in Comune non confinante (cioè non limitrofo) con quello in cui aveva sede il reparto soppresso l'indennità spetta, purché le due case comunali distino più di dieci chilometri; invece se la nuova sede è ubicata in Comune confinante (limitrofo) l'indennità non spetta anche se la distanza tra i Comuni eccede i 10 km. Secondo un diverso indirizzo il riferimento alla sede limitrofa di cui al comma 1 bis va inteso in senso letterale, nel senso cioè di circoscrizione territoriale di competenza (Presidio, Tenenza, Compagnia etc.) confinante con un'altra. 17. Sul punto, va evidenziato che allo stato non risulta esistente nell'ordinamento militare, a livello regolamentare o organizzativo, una individuazione o qualificazione delle sedi da considerare limitrofe. 18. Pertanto, appare condivisibile il primo dei richiamati orientamenti, per un duplice ordine di ragioni. 18.1. In primo luogo perché esso tratta in modo omogeneo situazioni analoghe e non introduce differenziazioni irragionevoli nell'ambito dei trasferimenti di autorità disciplinati dall'art. 1. Infatti, seguendo l'opposto orientamento, il trasferimento d'autorità "ordinario" seguirebbe la regola dei Comuni differenti mentre il trasferimento d'autorità per soppressione del reparto seguirebbe la regola delle circoscrizioni confinanti. Ma soprattutto il criterio della circoscrizione territoriale sarebbe praticabile solo nel caso di reparti aventi una circoscrizione territoriale di competenza. 18.2. In sostanza, nel caso in esame, l'adesione alla prima opzione ermeneutica è necessitata dal fatto che le strutture di partenza e destinazione degli appellanti rientrano nella organizzazione operativa della Guardia di Finanza e non hanno una propria circoscrizione territoriale di competenza. Infatti, se la sede di servizio di cui al comma 1 bis citato fosse riferita alla circoscrizione territoriale di competenza, anziché essere riferita al Comune, ne deriverebbe un'inammissibile interpretatio abrogans dell'art. 1 della legge n. 86 del 2001, venendo di fatto meno ogni possibilità di attribuzione dell'indennità di trasferimento ai dipendenti di simile Corpo militare” (Consiglio di Stato, Sez. IV, 20.09.2018 n. 5467; nello stesso senso Consiglio di Stato, Sez. IV, 2.10.2019 n. 6588).

6.7. In conclusione, nella specie sussistono tutti i presupposti per il riconoscimento delle indennità reclamate dai ricorrenti, sicché in questa sede deve accertarsi il relativo diritto, con l’annullamento del provvedimento di diniego adottato dall’amministrazione.

6.8. Non avendo le indennità in questione natura retributiva, ai fini della relativa liquidazione dovranno essere computati soltanto gli interessi legali ex art. 1224 c.c. a far data dalla presentazione delle domande e sino all'effettivo soddisfo (in tal senso T.A.R. Roma, Sez. II, 05/01/2012 n. 146).

7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto:

- accerta il diritto reclamato dai ricorrenti alla corresponsione delle indennità previste dall’art. 1, co. 1, della legge 29.03.2001 n. 86, dall’art. 21 della legge 18.12.1973 n. 836 e dall’art. 47, co. 5, del D.P.R. 18.06.2002 n. 164, e quindi condanna dell’Amministrazione al pagamento delle relative somme, oltre interessi legali nei termini indicati in motivazione;

- annulla la nota di diniego prot. n. 0011875/2017 del 16.02.2017;

- condanna l’amministrazione intimata alla rifusione delle spese di lite in favore dei ricorrenti nella misura complessiva di € 2.000,00, oltre IVA e c.p.a.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Silvio Ignazio Silvestri, Presidente

Rita Luce, Primo Referendario

Silvio Giancaspro, Referendario, Estensore

 

 

                          L'ESTENSORE                                                       IL PRESIDENTE

          Silvio Giancaspro                                             Silvio Ignazio Silvestri

 

 

IL SEGRETARIO

 

 

 


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