LA SENTENZA: LA CARABINIERA E LA DOPPIA MORALE SUL TRADIMENTO (dal corriere.it)

mercoledì 19 febbraio 2020

Nel 2020 si può perdere il lavoro per «carenti qualità morali», vale a dire per una relazione extraconiugale con un uomo che, per lo stesso presunto «reato», non subisce alcun richiamo. È il senso che emerge dalla sentenza del Tar della Toscana che il 15 gennaio scorso ha accolto il ricorso di una carabiniera collocata in congedo dal comando generale dell’Arma dei Carabinieri il 27 maggio dello scorso anno.

Paola, usiamo un nome di fantasia, è una trentunenne pugliese figlia di carabiniere che nel dicembre del 2014 firma per quattro anni di ferma volontaria. Il suo sogno, terminato il quadriennio, è di restare nell’Arma, come il suo papà. Viene assegnata a una caserma piccola in provincia di Lucca. Qui ha una relazione con un brigadiere sposato e con prole. Questo dovrebbe essere un fatto privato, e così sembra, ma quando lei trascorre delle notti fuori dalla caserma, presumibilmente con lui, viene sanzionata con due giorni di consegna. Questo dettaglio è importante, perché il 27 maggio del 2019 il comando generale dell’Arma dei carabinieri, Ufficio personale appuntati carabinieri, le notifica una bella letterina in cui la colloca in congedo «per non ammissione in servizio permanente con decorrenza 3 dicembre 2018. Il periodo trascorso in servizio oltre la scadenza della ferma volontaria è considerato come servizio prestato in ferma volontaria».

Curiosamente, nelle motivazioni indicate dall’Arma, la nostra Paola avrebbe «carenze comportamentali e scarsa consapevolezza del proprio stato, scadente affidabilità sul piano attitudinale, rendimento in servizio progressivamente in flessione nel tempo e non soddisfacente nell’ultimo periodo, minor senso della disciplina militare, palesando pertanto il non possesso con costanza (...) del requisito della meritevolezza per carenti qualità morali, buona condotta, attitudini e rendimento prescritto dalla normativa di riferimento per poter continuare a permanere in servizio nell’arma dei carabinieri».

Nel caso di specie, il giudizio sulle «qualità morali e la buona condotta» si riferisce alla sanzione disciplinare della consegna di due giorni che la carabiniera aveva subito per aver dormito fuori dalla caserma (cosa che facevano tutti, maschi e femmine, dopo aver avvisato il comandante), con una motivazione da medioevo: «Sebbene nubile e assegnataria di posto letto, pernottava regolarmente all’esterno della caserma e intratteneva contestualmente relazione sentimentale con altro militare dell’arma coniugato, cagionando disagio al servizio istituzionale, in violazione degli artt. 717-732 comma 1 e 5 e 744 comma 3 del Turom» (vale a dire sul «contegno militare»). Peccato che il brigadiere in questione non abbia subito alcuna sanzione disciplinare per aver intrattenuto una relazione extraconiugale, e dunque per essere stato manchevole di «contegno militare».

L’avvocata Michela Scafetta, che difende Paola, ha quindi presentato ricorso al Tar di Firenze che con sentenza 108/2020 ha annullato il provvedimento di non ammissione al servizio permanente e condannato l’Arma a pagare le spese processuali di tremila euro. Scafetta ha appena chiesto l’esecuzione della sentenza e quindi il reintegro della sua assistita.

Paola nel frattempo è rimasta in Toscana, dove per mantenersi fa dei lavoretti di vario tipo, come la cameriera. Il Tar, accogliendo il ricorso, ha evidenziato che non si può valutare negativamente tutto l’intero quadriennio per le sole due giornate di consegna, provvedimento per il quale mette in evidenza, piuttosto, l’evidente asimmetria di trattamento con il carabiniere. Ha scritto il Tar: «Pur tralasciando come sia rimasta incontestata la circostanza relativa al fatto che solo ed esclusivamente la ricorrente sia risultata destinataria della sanzione disciplinare (e non quindi il commilitone), è dirimente constatare che l’erogazione di una consegna per due giorni deve ritenersi di per sé insufficiente a fondare un giudizio di non meritevolezza». Anche perché la Commissione di Valutazione e di Avanzamento, in occasione dell’adunata del 5 aprile 2019, si era espressa all’unanimità e a favore della permanenza di Paola nei Carabinieri.

L’Arma adesso ha sei mesi di tempo per impugnare la sentenza del Tar. «L’Arma ha dimostrato di non essere pronta a gestire la presenza delle donne all’interno dei carabinieri e di garantire l’uguaglianza tra uomini e donne», ha commentato la legale Scafetta. Soprattutto, pare poco allenata a evitare una doppia morale: un uomo sposato e con figli può intrattenere una relazione extraconiugale, una donna libera e senza figli no.

 

 

Fonte: https://27esimaora.corriere.it/20_febbraio_15/carabiniera-doppia-morale-tradimento-c65da3a8-4f45-11ea-9a70-00e155903d81.shtml?refresh

 

 


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