CONSIDERAZIONI SUI NUOVI STRUMENTI DI FLESSIBILITÀ DEL LAVORO NELLA GDF: L’INTERESSANTE PROPOSTA DEL COBAR TOSCANA SULLA “BANCA DELLE ORE” (Redazione di Ficiesse.it)

martedì 27 marzo 2007

1. Le novità delle riforme Treu e Biagi

 

Il tema della flessibilità del lavoro è stato affrontato, nel nostro Paese, in momenti distinti e da prospettive diverse con il cosiddetto “Pacchetto di riforme Treu” e con la “Riforma Biagi”, sicché secondo alcuni l’Italia sarebbe attualmente uno dei paesi più flessibili in materia di politiche del lavoro.

 

Semplificando, e consapevoli dei rischi che ogni semplificazione necessariamente comporta e dei quali ci scusiamo in anticipo, le riforme Treu (legge 196/97) e Biagi (legge 30/2003) hanno affrontato il tema della flessibità sotto aspetti diversi.

 

La prima, nell’introdurre nuovi criteri di flessibilità tramite l’art. 13 (intitolato “Incentivi alla riduzione e rimodulazione degli orari di lavoro, lavoro a tempo parziale”) e il lavoro interinale, in precedenza vietato, ha modellato la flessibilità sulle scelte del lavoratore.

 

Infatti, per la riduzione dell'orario di lavoro e la sua incentivazione l'art. 13 prevede agevolazioni per i datori di lavoro che permettano forme, come il part-time e gli orari ridotti, che permettono di coniugare la flessibilità con una minore durata dell'orario e quindi, di riflesso, con una tendenziale maggiore occupazione complessiva. Alla riduzione dell’orario di lavoro corrisponde una riduzione della contribuzione.

 

Ricordiamo, nello stesso periodo, la c.d. battaglia delle 35 ore portata avanti da alcune forze politiche sulla scorta di quanto realizzato in Germania ove, peraltro, pare sia stata per la prima volta utilizzata la c.d. “Banca delle ore”, inizialmente nella grande distribuzione e negli stabilimenti della Volkswagen.

 

Con la riforma Biagi, invece, il concetto di flessibilità si è spostato sulle tipologie di lavoro, nell’assunto che attraverso l’implementazione di diverse tipologie di prestazione possano scaturire maggiori possibilità di incontro fra le esigenze delle imprese e le aspettative dei lavoratori. Con tale normativa veniva altresì introdotta, di fatto, la contrattazione individuale tra lavoratore ed impresa.

 

Il fine di entrambe le riforme era quello di creare degli spazi entro i quali sarebbero state inserite le forze lavoro inoccupate, anche se per brevi periodi.

 

Nelle “linee d’azione” del pacchetto Treu sono stati utilizzati termini quali l’occupabilità (con l’obiettivo di migliorare “le chances occupazionali degli individui e favorire l’ingresso al lavoro in particolare dei giovani”), nonché l’adattabilità (incoraggiamento dell’istituto del part-time, incentivazione delle riduzioni e rimodulazioni dell’orario di lavoro e definizione del “lavoro a coppia”o job sharing ).

 

La legge 30/2003, come noto, non riguarda il pubblico impiego, ma è la forma di lavoro a divenire flessibile. Somministrazione di lavoro, appalto di lavoro, lavoro a chiamata, intermittente, transitorio sono tipologie che, a fronte di un’indennità di disponibilità percepita dal lavoratore, consentono all’impresa di utilizzare il prestatore d’opera solo quando ne ha bisogno. Si flessibilizzano in tal modo le prestazioni di lavoro a tempo parziale.

 

Con la Legge 53 del 2000, art.9, "Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città", al fine di promuovere e incentivare forme di articolazione della prestazione lavorativa volte a conciliare tempo di vita e di lavoro, viene finanziato il Fondo per l'occupazione per quei datori di lavoro che favoriscano forme di flessibilità quali part-time reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, orario flessibile in entrata o in uscita, banca delle ore, flessibilità sui turni, orario concentrato, con priorità per i genitori che abbiano bambini fino ad otto anni di età o fino a dodici anni, in caso di affidamento o di adozione.

 

 

2. Le recenti aperture della Guardia di finanza alla flessibilità

 

Per la Guardia di Finanza il concetto di flessibilità è stato introdotto, all’improvviso e per motivi che esulano dalle riforme Treu e Biagi, con la famosa circolare 307900 del 29 settembre 2005, avente come oggetto: “Articolazione dell’orario di lavoro e razionale gestione delle risorse di straordinario e connesse al trattamento vitto”.

 

Al punto 2) della citata circolare si legge: "Particolare attenzione, in ultimo, merita l’esigenza avvertita dal personale di poter godere di orario flessibile in presenza di particolari necessità. La concessione di orari giornalieri diversi da quelli normali è stata recepita in passato come evento eccezionale. Le possibilità offerte dall’art. 45 del D.P.R. 395/95 devono invece divenire un valido strumento per conciliare le necessità individuali con quelle del servizio.”.

 

Seguiva un invito a favorire, compatibilmente con le esigenze di servizio, l’adozione di orari flessibili, rispetto alle turnazioni ordinativamente previste.

 

In un primo tempo, soprattutto per il fatto che il Cocer pare non fosse stato reso partecipe preliminarmente di tali decisioni, la circolare fu accolta dalla gran parte del personale in maniera negativa. O almeno furono gli aspetti negativi quelli che meritarono l’immediato onore della cronaca. Infatti la pausa pranzo veniva aumentata e fissata in un’ora e si sottolineava ai comandanti dei vari livelli la necessità di un costante controllo sulle risorse assegnate (vitto e straordinario). Il personale visse quei momenti come una conferma che tutte le risorse di cui indirettamente beneficiava, peraltro rimodulate sempre verso il basso negli ultimi anni, venissero ulteriormente ridotte.

 

Forse per questo solo pochi apprezzarono la vera novità di quella circolare. E cioè che il concetto di flessibilità, seppur applicabile con diverse metodologie al mondo del lavoro come abbiamo visto con le riforme Treu e Biagi, è stato introdotto per la prima volta nel mondo militare.

 

Si è trattato di un evento davvero eccezionale, perché stiamo palando di un ambiente nel quale sono sempre state considerate, almeno formalmente, soltanto le esigenze del servizio e mai hanno avuto un rilievo formale quelle personali.

 

Con la circolare del 2005, invece, è stato creato, anche se per la necessità improcrastinabile di calmierare le spese per mense e straordinari, uno “strumento per conciliare le necessità individuali con quelle del servizio”. Si è riconosciuta, così, finalmente, una importante valenza alla sfera privata del militare e, non a caso, la vecchia locuzione “orario di servizio” è stata sostituita dall’espressione “articolazione dell’orario di lavoro” (e non sono sottigliezze, come da qualche parte si è cercato di dire).

 

La circolare 307900 rappresenta, quindi, secondo noi, un pilastro fondamentale per il riconoscimento di fondamentali diritti dei lavoratori con le stellette.

 

Stiamo citando termini, è bene ricordarlo, il cui uso è nuovo nelle circolari del Comando generale della Guardia di finanza, ma che è invece una consuetudine consolidata da anni nel mondo del lavoro. Posti così, uno dietro all’altro, questi accorgimenti appaiono come un deciso indirizzo strategico verso la modernizzazione del Corpo e l’accettazione di alcune fondamentali regole dell’altra metà del cielo (il mondo del lavoro non militare) da parte del vertice delle Fiamme gialle.

 

 

3. La proposta del Cobar GDF della Toscana: la Banca delle ore

 

In questo senso, appare certamente di grande interesse l’iniziativa del Cobar della Guardia di finanza della Toscana, apparsa sulla rete intranet, di proporre l’introduzione del meccanismo della Banca delle ore.

 

Si tratta di un tipico strumento di flessibilità presente da tempo nel mondo del lavoro privato. Anzi forse è riduttivo definirlo così. Il meccanismo della banca delle ore è basato sull'accantonamento, in un conto  individuale, delle ore eccedenti l’orario d’obbligo.

 

L’idea è che il militare possa decidere, nell’ultima parte dell’anno, se optare per l’anno successivo per la “Banca delle ore”, oppure se destinare a pagamento le ore prodotte in eccedenza all’orario d’obbligo.

 

Nella prima ipotesi, le ore di straordinario vengono accantonate mensilmente sul conto del lavoratore e indicate nel cedolino-paga. Le ore confluite nella Banca delle ore possono essere utilizzate, su richiesta dell’interessato ed entro un periodo superiore ai tre mesi attualmente previsti (ad esempio, due anni), per usufruire di un numero massimo di giorni di riposo compensativo pari al totale delle ore non retribuite.

 

Nella seconda, viene semplicemente chiesta la remunerazione delle ore di straordinario.

 

Il tutto si basa sulla libera scelta dei singoli militari, evitando tensioni e i numerosi ricorsi alle vie legali per il pagamento delle ore non retribuite e non recuperate.

 

Il Cobar Toscana completa la proposta prevedendo che l’amministrazione provveda in ogni caso al versamento dei contributi previdenziali per i militari che si avvarranno della Banca delle ore, attingendo alle risorse finanziarie che potranno essere risparmiate con l’adozione del sistema.

 

L’introduzione di tale istituto contrattuale porterebbe benefici sia per i dipendenti che per l’amministrazione. La facoltà di libera scelta, infatti, consentirebbe da una parte di poter coniugare al meglio i tempi di lavoro con le esigenze personali e familiari (peraltro, senza perdere alcun contributo ai fini previdenziali), dall’altra di far cessare il forte contenzioso per le ore di straordinario non retribuite e il vantaggio di poter effettuare previsioni finanziarie attendibili con notevoli risparmi.

 

Ci auguriamo che l’iniziativa del Cobar di Firenze possa presto essere presa in considerazione dagli organismi superiori della rappresentanza militare.

 

 

LA REDAZIONE DI FICIESSE.IT

 


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