CASO LAURINO, LE ULTIME SORPRENDENTI EVOLUZIONI DAVANTI ALL'A.G. MILITARE SPIEGATE DAL DIRETTO INTERESSATO

mercoledì 04 aprile 2007

Pubblichiamo di seguito l’intervento del 2 aprile scorso sul forum pubblico di Ficiesse (Topic: “Il caso Laurino, la verità oscura”) con il quale il maresciallo Antonio LAURINO descrive le ultime sorprendenti evoluzioni della sua vicenda di fronte all’autorità giudiziaria militare.

 

 

INTERVENTO DI ANTONIO LAURINO NEL FORUM PUBBLICO DI WWW.FICIESSE.IT DEL 2 APRILE 2007, TOPIC: “IL CASO LAURINO, LA VERITÀ OSCURA”

 

A richiesta dei diversi colleghi che mi chiedono aggiornamenti, e come mi è capitato spesso, vi sono delle novità di un certo rilievo.

L'INTERO Tribunale Militare di Palermo (L'INTERO TRIBUNALE MILITARE) si è dichiarato ASTENUTO nella trattazione dei miei procedimenti (uno per disobbedienza, ed un altro in cui sono persona offesa di una svariata serie di ipotesi di reato a carico di 4 ufficiali e 2 sottufficiali).

Inoltre, con più specifico riferimento al procedimento penale in cui sono PERSONA OFFESA, si devono registrare i seguenti fatti:

1. Il Presidente del Tribunale Militare di Palermo, dopo aver ricevuto ed accolto le precedenti dichiarazioni di astensione sollevate da TUTTI gli altri magistrati alla sede, si è anch'esso dichiarato ASTENUTO con istanza datata 8 febbraio 2007 e diretta per competenza al Presidente della Corte Militare di Appello di Roma;

2. nella predetta istanza, il Presidente in persona proponeva, al contempo:

A. la propria astensione dalla trattazione del procedimento penale militare;

B. la designazione di un BEN PRECISO NOMINATIVO, quale giudice che, ASSERITAMENTE, l'avrebbe potuto sostituire, sul rilievo che tale giudice proponendo sarebbe stato il primo della lista prestabilita composta dai nominativi dei magistrati potenzialmente supplenti per la sede del Tribunale Militare di Palermo;

C. la fissazione di una BEN PRECISA DATA - il 27 marzo 2007 - per la celebrazione dell'udienza preliminare relativa sempre al procedimento penale in cui sono persona offesa.

2. Quanto detto appare non chiaro. Lo scrivente non sa darsi una plausibile spiegazione del PERCHE' un giudice militare, nel mentre si dichiara astenuto - e quindi dal preciso momento in cui, PROPRIO PER LA CAUSA DI ASTENSIONE DA LUI STESSO ESTERNATA E FORMALIZZATA, non dovrebbe più occuparsi di QUEL procedimento - al contempo però PERSONALMENTE propone a quella Autorità Giurisdizionale che, nella peculiare fattispecie descritta, è L'UNICA E SOLA COMPETENTE PER LEGGE a risolvere il descritto nodo processuale:

- un giudice bel preciso;

- una data di udienza preliminare ben precisa;


3. Infatti, il nominato Presidente del Tribunale Militare ha svolto PER ISCRITTO - dicasi PER ISCRITTO - queste proposte in un momento temporale - proposte datate e firmate l'8 febbraio 2007 - in cui NON ERA INTERVENUTA LA BENCHE' MINIMA DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA CORTE MILITARE DI APPELLO;

4. ancora più apparentemente inspiegabile si atteggia la proposta della data di fissazione dell'udienza preliminare da parte dello stesso Giudice dichiaratosi astenuto, per la semplicissima ragione per cui a determinare tale data non poteva che essere, SOLO E SOLTANTO, il giudice militare che sarebbe stato designato da Presidente della Corte Militare di Appello quale giudice supplente !!!

La cosa strana è che, nella stessa dichiarazione di astensione datata 8 febbraio 2007, il Presidente del Tribunale TESTUALMENTE riferisce al suo superiore (al Presidente della Corte Militare di Appello) che il giudice che lui aveva proposto avrebbe manifestato una ""propria disponibilità"", con ciò presupponendo necessariamente che prima dell'8 febbraio 2007 (o quel giorno stesso, ma sicuramente non dopo l'8 febbraio 2007!!!) vi era stato un non meglio precisato contatto (informale o formale, questo non è dato allo stato sapere) fra i due magistrati (e cioè fra il Presidente del Tribunale Militare di Palermo e quel giudice del Tribunale Militare di Napoli, del quale il Presidente aveva fatto la proposta).

Tutto ciò appare non spiegabile alla luce della più univoca giurisprudenza della Corte Penale di Cassazione (giurisprudenza che, nelle mie vicende processuali, è stata più volte del tutto immotivatamente disattesa, per tutta una serie di ragioni che qui non sto a precisare, pur potendomi riservare di farlo in ogni momento) la quale stabilisce che, nel peculiare caso della celebrazione dell'udienza in camera di consiglio durante la fase delle indagini preliminari, è SOLO ED ESCLUSIVAMENTE il giudice LEGITTIMAMENTE investito della cognizione della causa a DOVER prima leggersi il contenuto dell'intero procedimento penale e POI, SOLO POI, stabilire:

- se ci debba essere una udienza in camera di consiglio;

- quale debba essere la data per la celebrazione dell'udienza preliminare in camera di consiglio !!!

MA ALLORA E' DEL TUTTO SOTTINTESO CONCLUDERE, SUL PUNTO, CHE A VERIFICARE LA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PER LA FISSAZIONE DELL'UDIENZA CAMERALE DEVE ESSERE SOLO IL GIUDICE LEGITTIMAMENTE INVESTITO DELLE SUE FUNZIONI GIURISDIZIONALI, PER IL CASO DI SPECIE DA TRATTARE !!!

MA SE IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE SI ERA, LUI STESSO, PRELIMINARMENTE DICHIARATO ASTENUTO, COME FA POI LUI STESSO A FISSARE PERSINO LA DATA DELL'UDIENZA?

SE SI DEVE CREDERE AD UN PROCEDIMENTO PENALE SEGUITO CON SERIETA’, ALLORA SI DEVE CREDERE CHE IL GIUDICE, PER AVER FISSATO L’UDIENZA, SI E' LETTO GLI ATTI DI QUEL PROCEDIMENTO, PRIMA ANCORA DI ESSERE STATO FORMALMENTE DESIGNATO DA CHICCHESSIA E NONOSTANTE LA PROPRIA DICHIARAZIONE DI ASTENSIONE !!!

5. Il Presidente della Corte Militare di Appello di Roma, con decreto datato 14 febbraio 2007, trasmesso al Presidente del Tribunale Militare di Palermo con fonofax del 15 febbraio 2007, entrambi acquisiti in copia dallo scrivente lo scorso 28 marzo 2007:

A. non solo confermava il nominativo di quel giudice già proposto dal Presidente del Tribunale Militare;

B. ma confermava anche la data di celebrazione del 27 marzo 2007 !!!

Qualificando espressamente tale data come quella in cui si darebbe dovuta tenere “” L'UDIENZA PRELIMINARE “” !!!

Per non sbagliarmi, riporto alla lettera quanto scritto nel provvedimento citato, rispettando financo la stessa punteggiatura:

"" DECRETA

il magistrato militare Dott. XXXXXXX, in servizio presso il Tribunale Militare di Napoli, è destinato in supplenza al Tribunale Militare di Palermo, per l'UDIENZA PRELIMINARE del giorno 27 marzo 2007 (data quest'ultima persino evidenziata in grassetto, ndr), limitatamente al solo procedimento in premessa ed eventuali prosiegui.

Roma. 14 febbraio 2007 FIRMATO "";

6. il Codice di Procedura Penale prevede che quando venga fissata una udienza nella fase delle ripetute indagini preliminari, sia NOTIFICATO AVVISO ALLA PERSONA OFFESA, AI SENSI DELL'ART.33 DISP. ATT. C.P.P.;

ebbene nell'assai peculiare caso di specie, lo scrivente ha, PER LA PRIMA VOLTA SOLTANTO, saputo dell'esistenza della conferma, da parte del Presidente della Corte Militare di Appello di Roma, della fissazione dell'udienza preliminare per la data del 27 marzo 2007;

SOLO IL GIORNO SUCCESSIVO, E CIOE' IL 28 MARZO 2007 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

7. sempre il 28 marzo 2007, lo scrivente acquisiva anche copia di un ulteriore decreto di fissazione, firmato questa volta dal giudice designato dal Presidente della Corte Militare di Appello di Roma, con cui si fissava un'ULTERIORE DATA !!!!!!!!!!

8. In conclusione, è accaduto che:

I. un Presidente di Tribunale Militare prima si astiene, e poi propone lui stesso un altro giudice designando proprio all’Autorità che avrebbe dovuto decidere ESCLUSIVAMENTE su tale designazione;

II. l’Autorità Giurisdizionale Militare adita conferma sia il nominativo, sia la data proposta dal Presidente del Tribunale Militare, qualificando quest’ultima come la data di celebrazione dell’””UDIENZA PRELIMINARE””;

III. la giurisprudenza della Corte Penale Suprema di Cassazione ha, con decine e decine e poi ancora decine di sentenze non riassumibili in questa sede, univocamente stabilito che OGNI E QUALSIASI valutazione concernente un procedimento penale nella fase delle indagini preliminari spetta, SOLO E SOLTANTO ED UNICAMENTE E SOLAMENTE, al Giudice legittimamente investito della cognizione giurisdizionale;

IV. nella precisa fattispecie di cui sopra e limitatamente alla questione della fissazione dell’udienza per il 27 marzo 2007, NON VI ERA ALCUN GIUDICE FORMALMENTE DESIGNATO E QUINDI FORMALMENTE LEGITTIMATO;

V. infatti, sia il Presidente del Tribunale Militare sia il Presidente della Corte Militare di Appello non erano, per oggettive ed indiscutibili ragioni, titolari di questo potere di valutazione;

l’uno perché egli stesso dichiaratosi astenuto;

l’altro non solo perché Giudice appartenente ad un Ufficio Giudiziario che non ha giurisdizione sulla regione Sicilia, ma anche perché Giudice di secondo grado);

VI. la fissazione dell’udienza preliminare del 27 marzo 2007 da parte del Presidente del Tribunale Militare di Palermo e del Presidente della Corte Militare di Appello di Roma è stata resa:

- non solo nella più evidente violazione della citata univoca e assolutamente costante giurisprudenza penale della Suprema Corte di Cassazione;

- ma anche nella GRAVISSIMA violazione del diritto di difesa dello scrivente, il quale non ha MAI, dicasi MAI ricevuto - entro i 5 giorni precedenti il 27 marzo 2007 – notifica, quale persona offesa ed ai sensi e per gli effetti dell’articolo art.33 delle Disposizioni di Attuazione del codice di Procedura Penale, dell’avviso di fissazione della ripetuta udienza 27 marzo 2007, al fine di essere posto nelle materiali condizioni di esercitare TUTTE QUANTE LE FACOLTA’ DIFENSIVE PREVISTE DALLA LEGGE;

VII. agli atti visionati in data 28 marzo 2007 NON E’ PRESENTE UN VERBALE della più volte ripetuta udienza preliminare del 27 marzo 2007;

al fine di essere sicuro di tale affermazione e per ogni futura evenienza, lo scrivente ha opportunamente provveduto ad acquisire anche una copia dell’INDICE DEI DOCUMENTI inseriti nel fascicolo, così come ivi presenti alla ripetuta data di acquisizione del 28 marzo 2007;

VIII. agli atti visionati in data 28 marzo 2007 è invece presente – e ne è stata acquisita copia – un ulteriore decreto di fissazione di udienza, datato 27 marzo 2007 e sottoscritto proprio da quel giudice designato dal Presidente della Corte Militare di Appello, con cui si stabilisce una ulteriore fissazione di udienza preliminare fra qualche mese;

IX. questi sono, allo stato, gli ultimi sviluppi RIVELABILI delle vicende penali dello scrivente.

Da parte dei responsabili dell’Associazione non risulta pervenuta un’apertura al dialogo e la manifestazione della loro chiara disponibilità ad una eventuale pubblicazione - su questo sito - di un ulteriore, più aggiornato e molto più particolareggiato MEMORIALE, concernente tutte queste vicende strane.

Sebbene fosse umanamente comprensibile un certo qual timore nell’affrontare temi politicamente scorretti, tuttavia feci rilevare che la diffusione della conoscenza di tali vicende procedimentali non poteva che andare nella direzione di una presa di consapevolezza COLLETTIVA di quelle che sono, in concreto, LE REALI PROBLEMATICHE dei militari che si vedono coinvolti in vicende penali le più varie e variopinte e quindi, in ultima analisi, a contribuire all’attuazione di qui principi statutari che si prefiggono di diffondere una cultura dei diritti ancora più utile per TUTTI, PROPRIO PERCHE’ CALATA IN CASI CONCRETISSIMI.

Siccome il mio metodo di lavoro – basato sul circostanziare ogni accusa in stretta, anzi in strettissima e pignola relazione con la documentazione oggettivamente probatoria acquisita, senza il benché minimo spazio a congetture o ad ipotesi fantasiose - mi ha consentito di non subire MAI querele per diffamazione o quant’altro di similare, avevo proposto allo staff di produrre, insieme con il predetto nuovo ed aggiornato memoriale, anche una copia in formato PDF dei provvedimenti più salienti (per non dire di TUTTI i provvedimenti, la cui lettura potrebbe anche stancare i meno curiosi), e questo proprio al fine preciso di dimostrare l’OGGETTIVITA’ delle mie affermazioni.

Però, come tutti possono constatare, tale proposta non è stata ulteriormente sviluppata.

Devo quindi concludere che, qualche volta, dalle pur condivisibili parole non si passa poi a fare i FAMOSI “”FATTI””.

Tutto ciò che è sopra scritto corrisponde a dimostrabile VERITA’, della quale si impegna INTERAMENTE ed UNICAMENTE lo scrivente.

ANTONIO LAURINO


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