STUDI SETTORE: LE DUE ITALIE DEL FISCO, CONGRUI E NON - CIRCOLARE STUDI, NO PENALIZZAZIONI MA RAGIONEVOLEZZA - FISCO: ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI NON CANCELLA AGEVOLAZIONI
STUDI SETTORE: LE DUE ITALIE DEL FISCO, CONGRUI E NON
(ANSA) - ROMA, 19 GIU - Sono le due Italie del fisco quelle che emergono dagli ultimi dati sui redditi dichiarati dai contribuenti sottoposti agli ''studi di settore''. E non e' un problema di categorie. All'interno delle stesse attivita' vi sono contribuenti che risultano pienamente in linea con gli indicatori del Fisco. Ma, tra lavoratori autonomi e piccole imprese, molti risultano non in linea con gli indicatori del fisco e dichiarano redditi davvero risibili.
Ecco una tabella nella quale vi sono gli importi medi di reddito dichiarati dai contribuenti ''congrui'' e da quelli ''non congrui''.
ATTIVITA' CONGRUI NON CONGRUI
REDDITO REDDITO
-fabbricazione infissi 35.600 14.000
-pelliccerie 32.600 6.200
-centri benessere 36.100 -11.400
-vendita barche 40.000 5.500
-pasticcerie 33.300 11.500
-falegnami 51.900 12.500
-sarti 24.000 4.800
-meccanici moto 36.900 11.800
-istituti bellezza 15.400 3.600
-barbieri e parrucchieri 18.900 8.800
-ristoranti 31.000 9.700
-bar, gelaterie 26.600 10.900
-calzolai 14.400 5.300
-stabilimenti balneari 24.600 7.100
-lavanderie 23.800 6.600
-laboratori fotografici 27.000 5.200
-agenzie viaggio 32.900 1.700
- centri sportivi 18.600 -7.500
-discoteche 24.300 -18.700
- autoscuole 39.200 13.400
- alimentari 30.800 11.100
- macellai 23.700 10.700
- farmacie 148.600 86.700
- mercerie 18.600 6.000
- autosalone 41.400 1.800
- librerie 27.100 7.200
- gioiellerie 34.300 11.600
- profumerie 28.800 6.600
- ingrosso frutta 40.500 11.100
- fruttivendoli 21.200 12.100
- pescherie 22.800 9.900
- surgelati 22.400 7.100
- fiorai 22.200 9.000
- negozi per animali 22.100 6.300
(ANSA).
FISCO: CIRCOLARE STUDI, NO PENALIZZAZIONI MA RAGIONEVOLEZZA
(ANSA) - ROMA, 12 GIU - Niente penalizzazioni ma ragionevolezza e attenzione nell' applicazione degli studi di settore. L' Agenzia delle Entrate detta ai propri uffici i
criteri per l'applicazione delle novita' sugli studi di settore, accogliendo le indicazioni fornite dal vice-ministro all'Economia, Vincenzo Visco. La circolare - la seconda sugli studi - era stata preannunciata e fissa criteri per individuare le attivita' marginali. Tra le innovazioni pro-contribuente anche l' arrivo di un software per aiutare gli uffici nell'individuazione delle attivita' che, per la loro marginalita', non devono sottostare agli indicatori degli 'studi'.
Sara' quindi un software ad aiutare gli uffici nell'individuazione delle attivita' marginali alle quali non si applicano i nuovi studi di settore, mentre gli accertatori - spiega l'Agenzia - dovranno valutare con attenzione e ragionevolezza nel contraddittorio la posizione del contribuente.
Tra le istruzioni agli uffici per la corretta applicazione dei 56 studi di settore approvati il 20 marzo scorso si indicano inoltre le principali cause che possono giustificare eventuali situazioni di non congruita'. L'Ufficio, in tali casi, ai fini della corretta applicazione dello studio di settore, ''dovra' valutare con attenzione la posizione del contribuente e tenere conto delle circostanze segnalate dalla circolare''.
Ecco in sintesi i contenuti della nuova circolare:
CRITERI APPLICAZIONE STUDI: In sede di accertamento l'applicazione degli studi deve ispirarsi a criteri di ragionevolezza tali da evitare la penalizzazione di contribuenti per i quali il meccanismo presuntivo potrebbe risultare non idoneo a cogliere le effettive condizioni di esercizio dell'attivita'. Il contribuente puo' rappresentare nel campo 'annotazioni' dei dati rilevanti idonei a giustificare il mancato adeguamento ai ricavi o compensi. La non congruita', come la incoerenza rispetto agli indici di normalita' puo' essere attestata dai soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, dai responsabili dell'assistenza fiscale e dai dipendenti e funzionari delle associazioni di categoria abilitati all'assistenza.
ATTIVITA' MARGINALI: La condizione di marginalita' puo' essere riferita a tutti gli operatori i quali non gestiscono l'attivita' secondo logiche di mercato ponendosi al di fuori del principio di normalita'. Nel dettaglio la marginalita' economica puo' essere caratterizzata da una serie di fattori quali limiti dimensionali e organizzativi, arretratezza delle infrastrutture, ecc. E inoltre: ridotta articolazione del processo produttivo e bassa capacita' di penetrazione sul mercato, limiti del mercato di riferimento, scarsa competitivita' dei prodotti, debolezza rispetto ai canali di approvvigionamento, eta' avanzata del titolare e localizzazione territoriale. Per individuare le condizioni di marginalita' la circolare annuncia l'arrivo di un software.
STUDI DEFINITIVI: Relativamente agli studi approvati in via definitiva il 20 marzo scorso e che precedentemente erano applicati in regime monitorato o sperimentale, la circolare specifica, con particolare riguardo agli studi relativi alle attivita' professionali, che le attivita' di controllo per i periodi di imposta 2004 e precedenti dovranno tener conto delle specifiche disposizioni normative vigenti per tali annualita'. In particolare, viene precisato che lþattivita' di accertamento potra' essere esperita solo previa verifica della non congruita', rispetto alle risultanze degli studi sperimentali o monitorati, per almeno due periodi di imposta su tre consecutivi considerati. Non andranno inoltre tenuti in considerazione, ai fini degli eventuali maggiori importi da accertare sulla base degli studi definitivi, i maggiori componenti positivi derivanti dall'applicazione degli indicatori di normalita' economica previsti dalla finanziaria per il 2007.
NORMALITA' ECONOMICA: Si precisa che in sede di controllo dell'annualita' 2006 saranno utilizzati i risultati piu' favorevoli al contribuente derivanti dall'applicazione degli studi revisionati (che tengono conto dei nuovi indicatori previsti dalla legge 146 del 1998) rispetto a quelli ottenibili con l'applicazione degli studi che tengono invece conto degli indicatori introdotti con lþultima finanziaria.
CORRETTIVI: Viene confermato anche per il 2006 il cosiddetto 'correttivo congiunturale' per i settori del tessile , abbigliamento e calzaturiero, per i comparti del mobile, dell'occhialeria, dell'oreficeria e gioielleria. E cio', spiega la circolare, in considerazione del perdurare dello stato di difficolta' in cui versa il sistema delle Pmi di alcuni settori del comparto manifatturiero. Inoltre, sempre per il 2006 viene confermata l'applicazione dei cosiddetti correttivi 'non automatici' per gli studi relativi a lavorazione della ceramica, meccanica leggera e pesante, editoria e stampa e farmacie.(ANSA).
FISCO: ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI NON CANCELLA AGEVOLAZIONI
(ANSA) - ROMA, 14 GIU - L'estinzione anticipata di un mutuo anche prima di 18 mesi dalla stipula, anche se prevista espressamente come clausola nel contratto, non toglie il diritto all'utilizzo delle agevolazioni fiscali previste sulle imposte di registro, ipotecarie e catastali. La nuova interpretazione e' stata fornita in una circolare congiunta firmata dall'Agenzia del Territorio e dall'Agenzia delle Entrate, anche alla luce delle norme previste dal primo decreto Visco-Bersani che prevede l'estinzione senza penali e la portabilita' dei mutui.
''I chiarimenti - e' scritto in un comunicato congiunto delle due Agenzie fiscali - si sono resi necessari a seguito delle persistenti incertezze interpretative e applicative segnalate dagli Uffici periferici''. Sul tema si erano gia' registrate alcune circolari e anche una sentenza della corte di cassazione
L'Agenzia del Territorio, preso atto delle segnalate difficolta' - e' scritto nel comunicato - ha chiesto un parere all'Avvocatura Generale dello Stato per verificare la compatibilita' con le norme del codice civile (ad esempio quelle relative al credito fondiario) di una circolare dell'Agenzia delle Entrate che lo scorso anno ha previsto l'incompatibilita' delle agevolazioni con la previsione, nel contratto, della possibilita' di estinzione prima dei 18 mesi. L'avvocatura ha spiegato che la facolta' di una risoluzione anticipata e' consentita direttamente dalla legge ed ha quindi concluso l'''irrilevanza'' all'interno del contratto per stabilirne la possibile estinzione anticipata. L'Avvocatura, inoltre, ha chiesto alle due agenzie fiscali di ''valutare congiuntamente, sotto l'aspetto tributario, la soluzione piu' coerente''.
L'Agenzia del Territorio e l'Agenzia delle Entrate hanno cosi' fornito la nuova interpretazione ''in piena sintonia''. Tra l'altro hanno tenuto conto ''dell'orientamento oramai consolidato peraltro riscontrabile anche nella piu' recente normativa in tema di liberalizzazioni, di un sempre piu' accentuato favor debitoris, in pratica una piu' marcata tutela nei riguardi della persona in debito, nell'ambito dei rapporti derivanti da operazioni di finanziamento''.
''A questo riguardo - e' scritto nel comunicato – tenendo conto della corretta natura giuridica della facolta' di adempimento anticipato del debitore, la Circolare 6/2007,
superando il precedente indirizzo interpretativo, conclude affermando che le condizioni previste per beneficiare del particolare regime di favore devono ritenersi sussistenti anche qualora nei contratti di finanziamento a medio e lungo termine siano inserite clausole che consentano espressamente al soggetto finanziato di risolvere anticipatamente il rapporto attraverso l'estinzione del debito prima che decorra la durata minima prevista dalla legge sulle agevolazioni fiscali''.(ANSA).