LE INCREDIBILI VICISSITUDINI DI UN SOTTUFFICIALE DELL'AERONAUTICA: QUESTION TIME DELLA DEPUTATA DEIANA (RC)

domenica 07 ottobre 2007

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Commissione 5-01560
presentata da
ELETTRA DEIANA
mercoledì 3 ottobre 2007 nella seduta n.216


DEIANA e DURANTI. -

Al Ministro della difesa.

- Per sapere - premesso che:

risulta all'interrogante che il giorno 10 settembre 2007, il signor Luca Marco Comellini, Maresciallo dell'Aeronautica Militare, apprendeva di essere stato sottoposto a un'inchiesta formale a norma della legge n. 599 del 1954;

con il foglio Prot. UUI001-PARTENZA/P6-3, del 29 agosto 2007, l'Ufficiale Inquirente incaricato di svolgere gli atti dell'inchiesta formale dal Comandante del Comando Logistico dell'Aeronautica militare, ha formulato nei confronti del Maresciallo Comellini i seguenti addebiti specifici:

a) «ha pubblicato sul sito internet Assodipro.org, che non risulta aver ricevuto l'assenso ministeriale ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 382 del 1978, un articolo in cui, all'indomani dell'assemblea generale degli organismi per la Rappresentanza Militare A.M. tenutasi a Loreto, con frasi dai toni ironici ed irriverenti, ha espresso commenti tesi a sminuire l'immagine, la figura e il ruolo istituzionale del Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare, in violazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 545 del 1986, Regolamento di Disciplina Militare»;

b) «attraverso il sito Tutelamilitare.it in cui compare il suo nominativo, un indirizzo e-mail e recapiti telefonici, pubblica una serie di esternazioni/articoli/lettere/dichiarazioni, di cui risulta anche autore, su molti argomenti attinenti al servizio, in cui appaiono fattispecie configuranti gravi mancanze disciplinari, in relazione, soprattutto, ai potenziali riflessi negativi sul prestigio e sull'immagine della F.A; in particolare il medesimo ha presentato anche una petizione ai Presidenti del Senato e della Camera (ex articolo 50 della Costituzione) che propone modifiche alla legge 11 luglio 1978, n. 382 recante "Norme di principio sulla disciplina militare". L'invio di petizioni su argomenti di servizio costituisce violazione delle Norme sull'obbligo di seguire la via gerarchica (articoli 12 e 39 del Regolamento di Disciplina Militare), come evidenziato nella Direttiva SMA-ORD 020-Relazioni con i Superiori»;

c) «recentemente ha comunicato alla propria catena gerarchica di aver ricevuto l'incarico di Dirigente del Dipartimento Nazionale per i rapporti con le FFAA di un partito politico, il cui stemma è raffigurato anche nella pagina web del citato sito Tutelamilitare.it. pur tenendo nella giusta considerazione che non è fatto divieto per un militare iscriversi a un partito politico, si rende necessario verificare se nell'assumere l'incarico di cui sopra il militare abbia violato l'articolo 6 della legge n. 382 del 1978, laddove si afferma che le FFAA debbono in ogni circostanza mantenersi al di fuori delle competenze politiche»;

d) «il comportamento complessivo che emerge dalle numerose ed eterogenee iniziative intraprese dal Sottufficiale de quo caratterizzato da un continuo e diffuso atteggiamento polemico e di aperta contestazione nei confronti dell'organizzazione militare, reso manifesto con pubblicazioni di stampa e su siti web di libero accesso, si configura come violazione dei doveri attinenti il giuramento che richiedono, tra l'altro, l'assolvimento dei propri compiti con assoluta fedeltà alle Istituzioni, disciplina, onore e senso di responsabilità. Dovrà, inoltre, essere approfondita la questione relativa all'eventuale compatibilità delle attività svolte e degli incarichi assunti dal Sottufficiale in parola in relazione alle vigenti norme in materia di esercizio di attività extra-professionale»;

risulta all'interrogante che il Maresciallo signor Comellini, si è sempre distinto per la correttezza e la professionalità dimostrate in ogni occasione tanto da essere ritenuto dai propri superiori gerarchici un militare degno della massima stima e considerazione avendo assolto ogni incarico con elevata professionalità, come risulta peraltro nella documentazione caratteristica dello stesso;

la libertà di pensiero e di espressione sono diritti fondamentali costituzionalmente protetti di cui godono tutti i cittadini e il diritto di critica, anche la più serrata, quando non trascenda nell'offesa dell'altrui personalità un diritto fruibile da tutti, militari compresi -:

quali siano le valutazioni del Ministro in ordine alla vicenda in premessa e se l'autorità militare abbia formulato una proposta ai sensi dell'articolo 66, comma 1, della legge n. 599 del 1954, specificando, in tal caso, quali determinazioni il Ministro medesimo intenda assumere al riguardo. (5-01560)

 

CAMERA DEI DEPUTATI - XV LEGISLATURA
Resoconto della IV Commissione permanente
(Difesa)

Giovedì 4 ottobre 2007

 

5-01560 Deiana: Sull'inchiesta formale disciplinare a carico di un maresciallo dell'Aeronautica militare.

 

Donatella DURANTI (RC-SE), in qualità di cofirmataria, illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Marco VERZASCHI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

 

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-01560 Deiana: Sull'inchiesta formale disciplinare a carico di un maresciallo dell'Aeronautica militare.

 

TESTO DELLA RISPOSTA

L'interrogazione in discussione affronta la delicata questione riguardante un Maresciallo dell'Aeronautica Militare nei cui confronti l'Alto Comando competente di Forza Armata ha recentemente disposto l'avvio di un'inchiesta formale disciplinare, ai fini della verifica della rilevanza dei comportamenti ad esso contestati.
Prima di entrare nel merito della specifica questione sollevata, è necessario fare alcune preliminari considerazioni di carattere generale.
Ai militari la legge 11 luglio 1978, n. 382 recante «Norme di principio sulla disciplina militare», attribuisce i diritti che la Costituzione della Repubblica riconosce a tutti i cittadini. Tuttavia, per garantire l'assolvimento dei compiti propri delle Forze armate, la stessa legge impone ai militari limitazioni nell'esercizio di alcuni di tali diritti, nonché l'osservanza di particolari doveri nell'ambito dei principi costituzionali.
Infatti, la disciplina del personale sottende alla indispensabile salvaguardia della compagine militare, struttura organizzativa dotata di intrinseci e peculiari valori, deputata a prioritari compiti istituzionali.
Anche in merito alla libertà di pensiero e di espressione del personale militare, l'Amministrazione ha sempre tenuto un atteggiamento improntato alla massima trasparenza e coerenza nell'applicazione delle disposizioni di legge e nell'ambito delle limitazioni sopra indicate.
In particolare, l'articolo 9 della citata legge postula che «... i militari possono liberamente pubblicare loro scritti, tenere pubbliche conferenze e comunque manifestare pubblicamente il proprio pensiero, salvo che si tratti di argomenti a carattere riservato di interesse militare o di servizio per i quali deve essere ottenuta l'autorizzazione».
La ratio delle disposizioni normative succitate, quindi, non risiede nel voler sottoporre a censura preventiva l'espressione del libero pensiero dei militari, bensì nell'evitare l'indebita trattazione di argomenti di tal fatta, la cui divulgazione potrebbe arrecare nocumento all'istituzione militare.
Peraltro, il fenomeno delle libere manifestazioni di pensiero mediante internet ha elevatissima capacità di diffusione e limitata possibilità di preventivo controllo da parte delle Forze Armate, sicché potrebbe causare ricadute di particolare rilevanza.
Fatta questa doverosa premessa, si fa osservare che nella specifica fattispecie la predetta iniziativa dell'avvio dell'inchiesta formale disciplinare, si è resa necessaria allo scopo di accertare, in virtù della potestà disciplinare che la legge attesta all'autorità militare competente, la compatibilità dei comportamenti contestati all'interessato - e che da evidenze mediatiche risultano tuttora perduranti - con le prescrizioni stabilite dalla legge 382/78, dal Regolamento Disciplina Militare e dal Regolamento di Attuazione della Rappresentanza Militare (articolo 12), nonché adottare, ove ne siano eventualmente ravvisabili i presupposti, le iniziative previste (titolo VII e VIII della legge 599/54) dalle norme sullo stato giuridico.
Tale tipologia di inchiesta - va precisato - essendo caratterizzata da una speciale ampiezza del contraddittorio, consente
di assicurare ai diretti interessati, nell'ambito del suo svolgimento, tutte le garanzie previste dall'ordinamento vigente, ai fini della difesa e tutela dei propri diritti e legittimi interessi, diversamente che in altre sedi.
Ne è conferma il fatto che, allo stato, l'inchiesta di cui si tratta è sospesa, in quanto il militare è attualmente assente dal servizio attivo.
Conseguentemente, le richiamate «proposte ai sensi dell'articolo 66, comma 1, della legge n. 599 del 1954» - che l'autorità militare competente potrà eventualmente adottare sulla base degli esiti dell'inchiesta svolta in piena ed esclusiva autonomia dall'Ufficiale Inquirente incaricato - non sono state ancora formulate e potranno esserlo solo al termine dell'inchiesta in parola.
Con riferimento, infine, agli asseriti positivi giudizi espressi «dai propri superiori gerarchici», l'esame degli atti relativi all'interessato conduce ad una valutazione del quadro d'insieme (qualifiche riportate nella documentazione caratteristica e profilo disciplinare) discordante da quanto, invece, descritto dagli Onorevoli interroganti.

 

 

 

Donatella DURANTI (RC-SE), nel dichiararsi insoddisfatta della risposta del Governo, sottolinea come, ancora una volta, si dimostri che i militari non hanno gli stessi diritti dei privati cittadini. Addirittura, si arriva al paradosso di considerare come una mancanza disciplinare l'esercizio di un diritto riconosciuto dalla Costituzione, quale la presentazione di una petizione alle Camere.
Ritiene pertanto ormai indifferibile affrontare con un provvedimento legislativo il tema dei diritti del personale militare.

Roberta PINOTTI, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 10.10.

 


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