STRAORDINARIO E RIPOSO COMPENSATIVO, LE NUOVE CIRCOLARI GDF SCIVOLANO ANCORA UNA VOLTA SULLA DECADENZA (di Gianluca Taccalozzi e Simone Sansoni)

lunedì 26 novembre 2007

1. LA REGOLAMENTAZIONE DELLO STRAORDINARIO E DEL RIPOSO COMPENSATIVO FINO A OTTOBRE 2007 E LE NOSTRE PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO

In due articoli pubblicati su questo sito internet dell’associazione Ficiesse il 30 gennaio e il 15 marzo scorsi abbiamo già decritto e commentato l’evoluzione del contenzioso amministrativo sul tema del lavoro straordinario nella Guardia di Finanza notando come si stia consolidando una giurisprudenza che considera:

a. non retribuibili ma solo recuperabili le ore prestate in eccedenza al monte ore assegnato/finanziato, qualora non si dimostri che il dipendente abbia fruito o quanto meno effettivamente potuto optare per il relativo riposo compensativo;

b. non soggetto a decadenza il diritto alla compensazione del disagio subito con la retribuzione o con il  recupero delle ore di straordinario prestate;

c. configurabile una responsabilità amministrativa e contabile del dirigente che autorizzi straordinari oltre il monte-ore assegnato e finanziato.

Negli stessi articoli avevano anche avanzato alcune PROPOSTE DI MODIFICA alla normativa di settore che di seguito riportiamo integralmente:

1) Articolo pubblicato sul sito www.ficiesse.it il 30 gennaio 2006:

 “(…) apparirebbe opportuno modificare la normativa interna relativa al riposo compensativo, in particolare l’art. 44 comma 2 del regolamento di servizio interno della Guardia di finanza e circolari collegate, laddove si sancisce la decadenza del diritto al riposo compensativo, rendendola aderente a quanto disposto dalle norme di rango superiore. Si potrebbe prevedere la possibilità di recuperare lo straordinario senza limiti temporali e anche d’ufficio, concedendo però al militare di poter fruire del recupero nei periodi richiesti in un termine ampio di almeno un anno, passato il quale l’Amministrazione potrà eventualmente pianificare d’ufficio il recupero in argomento”.

2) Articolo pubblicato sul sito www.ficiesse.it il 15 marzo 2007:

“Alla luce dell’ormai consolidato orientamento del Consiglio di Stato che ha considerato tutte le ore prestate oltre il monte in eccedenza al monte ore (di reparto ed individuale) assegnato, non retribuibili ma recuperabili, appare sempre più necessaria una sostanziale riforma delle norme di gestione delle prestazioni straordinarie. Rimane tuttavia il notevole danno economico che una malaccorta gestione del lavoro straordinario provoca alle casse dello Stato, in quanto è sì vero che non ci sarà un esborso suppletivo, ma comunque tutto il personale che vanta ore in eccedenza, anche chi non ha avanzato ricorso, dovrà essere messo a riposo compensativo ovvero assente remunerato dal lavoro. Quindi, oltre alla revisione dell’art.44 del regolamento di servizio, nella parte che sancisce la decadenza del diritto la riposo compensativo, bisognerebbe rivedere anche le norme che regolano l’assegnazione del monte ore per reparto ed individuale, riportando l’assegnazione dello straordinario alla sua natura. In relazione a ciò apparirebbe opportuno prevedere un monte ore individuale retribuibile di 50 ore per i Reparti operativi e di 8 ore per i reparti a spiccato carattere amministrativo/burocratico e, contestualmente,  una più incisiva ed ampia azione di responsabilizzazione ed istruzione dei Comandanti di Reparto di tipo privatistico (ovvero risultati/risorse impiegate).

 

2. LE NUOVE DISPOSIZIONI INTERNE EMANATE A OTTOBRE 2007

Con il decreto dirigenziale nr. 330825 del 10.10.2007, il Comandante Generale ha modificato l’art. 44 del “Nuovo regolamento di servizio interno della Guardia di Finanza”, disponendo sostanzialmente che:

a. le ore di straordinario prestate e non retribuite possono essere recuperate entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui sono svolte e non più entro il trimestre successivo al mese in cui vengono svolte;

b. è abrogato il limite massimo di 72 ore di assenza, in precedenza previsto per il cumulo del recupero compensativo con il riposo settimanale.

Peraltro, il termine massimo consentito per il recupero delle ore non retribuite era già stato modificato, in maniera analoga a quanto disposto dal sopra citato decreto dirigenziale, dall’art. 28, ultimo comma, del nuovo contratto di lavoro D.P.R. 170 dell’11.09.2007 pubblicato nella G.U. nr. 243 del 18.10.2007.

Contemporaneamente, l’Ufficio Programmazione Finanziaria e Bilancio dello stesso Comando Generale ha diffuso la CIRCOLARE NR. 330811 DEL 10 OTTOBRE 2007, nella quale si confermano alcune precise disposizioni già contenute in precedenti circolari e si dà attuazione a quanto disposto dal sopra citato decreto dirigenziale e dal nuovo contratto, tra l’altro, al fine di “armonizzare la normativa interna ai principi fissati dalla giurisprudenza consolidata e di “aggiornare le disposizioni che regolano la specifica materia, al fine di prendere atto dei principi e delle indicazioni estrapolabili dalle pronunce della giustizia amministrativa, più volte chiamata – negli ultimi anni – ad esprimersi su gravami concernenti le ore di straordinario prestate dai militari del Corpo e non retribuite per incapienza del relativo monte ore”.

In particolare, la nuova norma interna ha disposto che:

a. la prestazione straordinaria debba essere preventivamente e formalmente autorizzata, salvo esigenze indifferibili ed urgenti;

b. l’autorizzazione tuttavia debba considerarsi implicita per quanto riguarda le ore di straordinario assegnate a ciascun reparto dal coordinatore provinciale;

c. l’assegnazione del monte ore ai reparti e la successiva demoltiplicazione tra le diverse articolazioni non debba essere fatta secondo meri criteri aritmetici (ad es. nr. ore X Forza Effettiva = monte ore totale), ma si debba tenere in considerazione le peculiarità e le esigenze  dell’attività espletata, privilegiando l’attività di esecuzione del servizio rispetto quella di funzionamento;

d. le ore di straordinario diano sempre diritto al corrispettivo in via prioritaria, salvo i limiti imposti dal monte ore;

e. si debba inderogabilmente effettuare la programmazione preventiva dell’orario di servizio settimanale, come previsto dalla circolare 307000 del 2005, ossia informandone per tempo il personale;

f. ogni mese dovrà essere comunicato a ogni militare il totale delle ore tagliate per in capienza del monte ore di Reparto o individuale, affinché ciascuno “sia reso edotto della sola possibilità di usufruire del riposo compensativo entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui sono state effettuate”;

g. il taglio delle ore prodotte in eccesso rispetto il monte ore del reparto, sia sempre essere effettuato secondo “criteri strettamente proporzionali” (es. monte ore assegnato al Reparto 100;  totale ore di straordinario prestate 120; a ciascun militare dovranno essere tagliate il 20% delle ore svolte (oltre naturalmente a quelle eccedenti il limite massimo individuale previsto in 55 ore).

 

3. I LIMITI DELLA NUOVA CIRCOLARE

Da una prima lettura delle nuove disposizioni sembrerebbe che il Comando Generale del Corpo abbia recepito, dopo alcuni anni e molti ricorsi, quanto sancito dalla giurisprudenza amministrativa.

Una più attenta analisi rivela, però, come IL PRINCIPIO PIÙ IMPORTANTE, QUELLO CHE AFFERMA LA NON DECADIBILITÀ DEL DIRITTO AL RIPOSO COMPENSATIVO, ANCORA UNA VOLTA NON SIA STATO RISPETTATO.

Infatti, sia l’art. 44 nuovo Regolamento interno di servizio sia la circolare del 10 ottobre scorso continuano ad affermare che il diritto in argomento si perderebbe a far data dal 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui la prestazione è stata effettuata.

È evidente che si tratta di un’indicazione ben diversa da quella fornita dalla giurisprudenza (secondo la quale il diritto non è soggetto ad alcuna decadenza) e che ci si è limitati ad allungare il termine da tre mesi a più di un anno.

Quello che dovrebbe fare l’Amministrazione è semplicemente riconoscere al militare la facoltà di proporre in quali giorni effettuare il riposo e, in caso di inerzia, disporlo d’autorità.

L’Amministrazione, invece, ha ancora una volta di fatto assoggettato a decadenza il diritto al riposo compensativo, limitandosi a fissare il termine al 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui le ore di straordinario sono state “tagliate” (cfr. punto 4.a della circolare 330811 del 10.10.2007)

 

4.               IL PERCHÉ DELLA SCELTA

I principi sanciti dalla giustizia amministrativa, concernenti la mancata retribuibilità ed il solo diritto al riposo compensativo per le ore di straordinario eccedenti il monte ore (di reparto o individuale) hanno permesso all’Amministrazione di risparmiare i fondi eventualmente dovuti ai ricorrenti. Tuttavia, il fatto che la giustizia amministrativa non abbia ritenuto soggetto a decadenza il diritto al riposo compensativo, ha posto la stessa Amministrazione di fronte ad un altro grave problema: quello dell’enorme carico di ore tagliate negli ultimi 10 anni a tutti i militari e non solo ai ricorrenti.

Si tratta di una quantità di ore enorme, che, se compensate come indicato dal Consiglio di Stato, avrebbe messo a rischio molti servizi istituzionali e forse anche la stessa perseguibilità degli obiettivi annuali del Corpo.

Ma, con la soluzione adottata, il danno di una pluriennale, errata gestione dello straordinario viene soltanto ribaltato sul personale, continuando a mandare esenti dalle loro responsabilità i livelli dirigenziali che hanno determinato o tollerato tale sgradevole situazione.

 

5.               CONSIDERAZIONI FINALI

Dalle analisi svolte, sembra potersi dedurre come tutte (o quasi) le problematiche in materia scaturiscano da una errata concezione che considera lo straordinario come una mera integrazione della retribuzione fondamentale.

Da tale visione, deriva che nei reparti di esecuzione del servizio, dove sussistono forti esigenze operative, risultano quasi sempre cronicamente insufficienti, mentre nei reparti superiori, quelli di direzione e controllo, vengono non di rado distribuite “a pioggia” e/o in modo paternalistico. E dove lo straordinario viene gestito non sulla base dei principi istituzionalmente previsti, ma secondo logiche paternalistiche od opportunistiche, ci sarà sempre conflittualità e contenzioso.

Con le ultime disposizioni, a onor del vero, il Comando Generale ha cercato in qualche modo di indirizzare i comandanti verso una gestione più manageriale. Ma si tratta di raccomandazioni di stile, prive di sanzioni. Tant’è vero che non giungono notizie di procedimenti amministrativi, contabili o disciplinari nei confronti dei dirigenti le cui responsabilità sono state chiaramente evidenziate nelle diverse sentenze dei giudici amministrativi.

Ci sia consentito di chiudere queste brevi note con qualche (e forse retorico) interrogativo.

Perché l’Amministrazione si dimostra così tenace nel rigettare le istanze prodotte dal personale esecutivo e direttivo e non agisce con altrettanta determinazione nei confronti dei suoi dirigenti?

Cosa potrà succedere ai reparti del Corpo che non dovessero trovarsi nelle condizioni operative per accogliere le istanze di riposo compensativo entro il nuovo termine previsto dall’art. 44 (circostanza che peraltro si sta già verificando con le ore del 2006)? E a cosa avverrà ai comandanti che, pur sussistendo le condizioni, non volessero adeguarsi per non cambiare il vecchio stile di gestione? Si tornerà di nuovo di fronte alla giustizia amministrativa?

E come si comporteranno i TAR di fronte ai nuovi ricorsi promossi da militari per recuperare le ore prestate e non retribuite ATTENZIONE: DEGLI ULTIMI 10 ANNI, alla luce della giurisprudenza consolidata?

E come retribuire il personale che nel medesimo (ampio) lasso di tempo ha lasciato il Corpo per dimissioni volontarie o per quiescenza?

 


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