ANCHE LA LAUREA TRIENNALE DA’ IL TITOLO DI DOTTORE. (di Raffaele Dalessandro)

lunedì 26 luglio 2004

Le università, ai sensi del decreto nr. 509 del 3 novembre 1999, rilasciano i seguenti titoli di primo e secondo livello: laurea (L) e laurea specialistica (Ls).

Da più parti ci si chiede se al laureato di primo livello (laurea), il cui corso di studi dura tre anni e matura 180 crediti formativi spetta il titolo di dottore, considerato che il decreto nulla dice in merito e che non è mai stato abrogato l’articolo 48 del regio decreto nr. 1269 del 4 giugno 1938.

Ed invero il comma 3 dell’articolo 48 del regio decreto 4 giugno 1938 – XVI – nr. 1269 (in “Gazzetta Ufficiale” 24 agosto, nr. 192) recita “a coloro che hanno conseguito una laurea, e a essi soltanto, compete la qualifica accademica di dottore”.
 
Il comma citato non precisa quindi la durata in anni per conseguire la “laurea”. E’ pertanto da intendere a parere dello scrivente e di autorevoli esperti del settore che anche quella triennale, purchè laurea, attribuisce al possessore la qualifica di dottore.

Credo che sia questa la giusta interpretazione da dare al quadro normativo attuale. Trovo ingiusto e scorretto il tentativo da parte di chicchessia di deprezzare e sminuire i notevoli sforzi economici ed i sacrifici personali e familiari dei numerosi colleghi ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri che a vario titolo hanno inteso ed intenderanno  rimettersi in discussione per conseguire un ulteriore titolo di studio, contribuendo così all’elevazione culturale del Corpo.  

RAFFAELE DALESSANDRO
Delegato Co.Ce.R. Guardia di Finanza – IX Mandato

 


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